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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La Soprintendenza riceve la denuncia di trasferimento e istruisce la pratica per la prelazione.
  • Il Ministero esercita la prelazione con decreto motivato notificato alle parti.
  • L'esercizio può essere preceduto da rinuncia formale o da decreto di prelazione regionale/locale, secondo gerarchia.
  • Il decreto produce effetti dal momento della notifica all'alienante e all'acquirente.

Testo dell'articoloVigente

Art. 62 D.Lgs. 42/2004 — Procedimento per la prelazione

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo.

2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene. (4) (4a)

3. Il Ministero può rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica.

4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma 2 è di novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.

Commento

L'articolo 62 disciplina il procedimento attraverso cui il diritto di prelazione si trasforma da facolta' astratta in atto giuridico vincolante, definendo i tempi, le forme e le competenze degli enti coinvolti.

Avvio del procedimento

Il procedimento si avvia automaticamente con la ricezione della denuncia di trasferimento ex art. 59 da parte della Soprintendenza territorialmente competente. L'amministrazione registra la denuncia, ne verifica completezza e regolarita', richiede integrazioni se necessario e da' inizio all'istruttoria interna.

Istruttoria tecnica

La Soprintendenza valuta il bene oggetto di trasferimento sotto tre profili: valore culturale (rilevanza storica, artistica, archeologica, coerenza con le collezioni nazionali), valore economico (perizia di stima rispetto al prezzo del contratto, congruita' di mercato), interesse pubblico all'acquisizione (presenza o meno del bene in collezioni pubbliche, possibilita' di trovare equivalenti).

Proposta della Soprintendenza

L'istruttoria si chiude con proposta della Soprintendenza alla Direzione generale competente. La proposta può essere di esercizio della prelazione (con motivazione tecnica e bilancio finanziario) o di rinuncia (motivata da inesistenza di interesse pubblico o da limiti di bilancio).

Decisione ministeriale

La decisione finale spetta al Ministero della Cultura, attraverso la Direzione generale competente. Se il Ministero rinuncia, gli enti territoriali (Regione, Provincia, Comune, Citta' metropolitana) possono esercitare il diritto in via successiva, secondo la gerarchia dell'art. 60. La rinuncia ministeriale può essere espressa o tacita per decorso del termine.

Decreto di prelazione

L'esercizio si formalizza con decreto motivato del Ministro o del Direttore generale (per casi minori). Il decreto contiene l'identificazione del bene, le parti del contratto originario, il prezzo, le motivazioni tecniche dell'acquisizione. Il decreto e' notificato alle parti (alienante, acquirente, notaio) entro il termine di 60 giorni dell'art. 61.

Effetti del decreto

Il decreto produce effetti immediati dalla notifica: il bene si trasferisce all'ente prelazionante, l'acquirente originario perde il bene e ottiene il rimborso del prezzo dall'alienante. Lo Stato (o l'ente territoriale) paga l'alienante secondo le condizioni del contratto originario.

Successione fra livelli di governo

Quando il Ministero rinuncia espressamente, la Regione ha 30 giorni per esercitare in via successiva. Se rinuncia anche la Regione, Provincia e Comune hanno termini ulteriori. Il procedimento può diventare articolato in caso di interesse di più livelli, ma e' raro in pratica perché le rinunce sono di norma comunicate in tempi rapidi.

Impugnabilita' del decreto

Il decreto di prelazione e' impugnabile dalle parti davanti al TAR entro 60 giorni dalla notifica. I motivi di impugnazione tipici sono: difetto di motivazione, eccesso di potere per disparita' di trattamento, violazione del termine di esercizio, valutazione tecnica manifestamente irragionevole. La sospensione cautelare e' possibile in casi di danno grave e irreparabile.

Casi pratici

Caso 1: Tizio riceve notifica del decreto di prelazione

Caso 2: Caia impugna il decreto al TAR

Domande frequenti

Come scopro che lo Stato ha esercitato la prelazione sul mio acquisto?

Attraverso la notifica del decreto di prelazione, di norma effettuata da ufficiale giudiziario o tramite PEC. La notifica deve essere recapitata entro il termine di 60 giorni dalla denuncia regolare.

Posso impugnare il decreto di prelazione?

Si', davanti al TAR entro 60 giorni dalla notifica. I motivi tipici riguardano difetto di motivazione, violazione del termine, irragionevolezza della valutazione tecnica.

Se il Ministero rinuncia, la Regione puo' ancora esercitare la prelazione?

Si', in via successiva entro 30 giorni dalla rinuncia ministeriale. La gerarchia di esercizio (Stato, Regione, Provincia, Comune) e' prevista dall'art. 60 e consente di trovare il livello istituzionale piu' adatto a tutelare il bene.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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