Art. 66 D.Lgs. 42/2004 – Uscita temporanea per manifestazioni
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d' arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.
2. 2. Non possono comunque uscire: a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli; b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica. 7 AGGIORNAMENTO (7) ————— Il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera ss)) l'introduzione della Sezione i-bis – Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale, comprendente gli articoli da 65 a 72.
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In sintesi
Disciplina l'uscita temporanea dei beni culturali per manifestazioni culturali all'estero.
Presupposto: mostre, esposizioni, eventi di interesse culturale di rilievo internazionale.
Necessaria autorizzazione del Ministero della cultura.
Garanzie assicurative obbligatorie e copertura dei rischi di trasporto.
Strumento di promozione internazionale del patrimonio italiano.
Indice dei contenuti
Funzione promozionale
L'articolo 66 consente l'uscita temporanea dei beni culturali per manifestazioni di rilievo culturale che si svolgano all'estero. La norma persegue una finalita promozionale: la circolazione temporanea di opere italiane all'estero contribuisce alla diffusione della cultura nazionale, alimenta la cooperazione fra istituzioni museali, sostiene la diplomazia culturale. Le mostre internazionali costituiscono il vettore principale di questa circolazione.
Presupposti soggettivi e oggettivi
L'uscita temporanea e ammessa per mostre, esposizioni, eventi di rilievo culturale internazionale. Sono ammessi i beni del demanio culturale, quelli dichiarati di interesse, quelli pertinenti a istituti pubblici. L'iniziativa puo provenire da soggetti pubblici (musei, soprintendenze) o privati (collezionisti, gallerie), in collaborazione con istituzioni straniere ospitanti. Resta esclusa l'uscita per finalita commerciali, che segue il diverso regime degli articoli 67 e seguenti.
Procedura autorizzatoria
L'autorizzazione e di competenza del Ministero della cultura, attraverso le strutture centrali (Direzione generale). La domanda contiene l'elenco delle opere, la documentazione di identificazione, il programma della manifestazione, l'ente organizzatore estero, le date di trasferta, le modalita di trasporto e di esposizione, le coperture assicurative. L'istruttoria valuta la coerenza con la finalita di promozione e la sicurezza di trasporto e esposizione.
Garanzie assicurative
Il bene in uscita temporanea deve essere assicurato per il valore di mercato. La polizza copre i rischi di trasporto, esposizione, deposito intermedio. Per opere di particolare rilievo si applica frequentemente la formula chiodo a chiodo (nail to nail), che copre l'intero ciclo dal distacco dalla sede italiana al rientro. Lo Stato puo, in alternativa o in integrazione, prestare garanzia ai sensi della legge 124/2017 sulla garanzia statale per opere d'arte.
Limiti temporali e rientro
L'autorizzazione fissa il termine entro cui il bene deve rientrare in Italia. Il termine puo essere prorogato motivatamente, ma non puo trasformarsi in uscita definitiva surrettizia. Il mancato rientro entro i termini, salvo cause di forza maggiore, integra il reato dell'articolo 174 (mancato rientro di beni culturali). Il Ministero, attraverso le rappresentanze diplomatiche e il Comando TPC dei Carabinieri, vigila sul rientro effettivo.
Casi sensibili: opere fragili e archeologia
Per alcune categorie di beni le valutazioni di rischio sono particolarmente rigorose. Affreschi staccati, opere a tempera su tavola, manoscritti miniati, oggetti archeologici delicati richiedono pareri tecnici scientifici dell'Istituto Centrale per il Restauro o dell'Opificio delle Pietre Dure. In alcuni casi, dopo precedenti danneggiamenti in viaggio o problematiche climatiche di sede ospitante, il Ministero ha negato autorizzazioni a manifestazioni anche di alto profilo. Il principio di precauzione orienta la decisione.
Casi pratici
Caso 1: Mostra museale internazionale
Caso 2: Prestito da collezione privata
Domande frequenti
Chi puo richiedere l'uscita temporanea di un'opera per una mostra all'estero?
Sia soggetti pubblici (musei, soprintendenze) sia privati (collezionisti, gallerie), in collaborazione con l'istituzione straniera ospitante. La domanda si presenta al Ministero della cultura.
L'opera deve essere assicurata?
Si. Il bene deve essere assicurato per il valore di mercato, con copertura dei rischi di trasporto, esposizione e deposito intermedio. Lo Stato puo prestare garanzia statale per opere di particolare rilievo.
Cosa succede se l'opera non rientra in tempo?
Il mancato rientro entro i termini autorizzati, salvo forza maggiore, integra il reato dell'articolo 174. Il Ministero attiva le procedure di rimpatrio attraverso le rappresentanze diplomatiche e i Carabinieri TPC.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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L'articolo 66 consente l'uscita temporanea dei beni culturali per manifestazioni di rilievo culturale che si svolgano all'estero. La norma persegue una finalita promozionale: la circolazione temporanea di opere italiane all'estero contribuisce alla diffusione della cultura nazionale, alimenta la cooperazione fra istituzioni museali, sostiene la diplomazia culturale. Le mostre internazionali costituiscono il vettore principale di questa circolazione.
Presupposti soggettivi e oggettivi
L'uscita temporanea e ammessa per mostre, esposizioni, eventi di rilievo culturale internazionale. Sono ammessi i beni del demanio culturale, quelli dichiarati di interesse, quelli pertinenti a istituti pubblici. L'iniziativa puo provenire da soggetti pubblici (musei, soprintendenze) o privati (collezionisti, gallerie), in collaborazione con istituzioni straniere ospitanti. Resta esclusa l'uscita per finalita commerciali, che segue il diverso regime degli articoli 67 e seguenti.
Procedura autorizzatoria
L'autorizzazione e di competenza del Ministero della cultura, attraverso le strutture centrali (Direzione generale). La domanda contiene l'elenco delle opere, la documentazione di identificazione, il programma della manifestazione, l'ente organizzatore estero, le date di trasferta, le modalita di trasporto e di esposizione, le coperture assicurative. L'istruttoria valuta la coerenza con la finalita di promozione e la sicurezza di trasporto e esposizione.
Garanzie assicurative
Il bene in uscita temporanea deve essere assicurato per il valore di mercato. La polizza copre i rischi di trasporto, esposizione, deposito intermedio. Per opere di particolare rilievo si applica frequentemente la formula chiodo a chiodo (nail to nail), che copre l'intero ciclo dal distacco dalla sede italiana al rientro. Lo Stato puo, in alternativa o in integrazione, prestare garanzia ai sensi della legge 124/2017 sulla garanzia statale per opere d'arte.
Limiti temporali e rientro
L'autorizzazione fissa il termine entro cui il bene deve rientrare in Italia. Il termine puo essere prorogato motivatamente, ma non puo trasformarsi in uscita definitiva surrettizia. Il mancato rientro entro i termini, salvo cause di forza maggiore, integra il reato dell'articolo 174 (mancato rientro di beni culturali). Il Ministero, attraverso le rappresentanze diplomatiche e il Comando TPC dei Carabinieri, vigila sul rientro effettivo.
Casi sensibili: opere fragili e archeologia
Per alcune categorie di beni le valutazioni di rischio sono particolarmente rigorose. Affreschi staccati, opere a tempera su tavola, manoscritti miniati, oggetti archeologici delicati richiedono pareri tecnici scientifici dell'Istituto Centrale per il Restauro o dell'Opificio delle Pietre Dure. In alcuni casi, dopo precedenti danneggiamenti in viaggio o problematiche climatiche di sede ospitante, il Ministero ha negato autorizzazioni a manifestazioni anche di alto profilo. Il principio di precauzione orienta la decisione.
Casi pratici
Caso 1: Mostra museale internazionale
Caso 2: Prestito da collezione privata
Domande frequenti
Chi puo richiedere l'uscita temporanea di un'opera per una mostra all'estero?
Sia soggetti pubblici (musei, soprintendenze) sia privati (collezionisti, gallerie), in collaborazione con l'istituzione straniera ospitante. La domanda si presenta al Ministero della cultura.
L'opera deve essere assicurata?
Si. Il bene deve essere assicurato per il valore di mercato, con copertura dei rischi di trasporto, esposizione e deposito intermedio. Lo Stato puo prestare garanzia statale per opere di particolare rilievo.
Cosa succede se l'opera non rientra in tempo?
Il mancato rientro entro i termini autorizzati, salvo forza maggiore, integra il reato dell'articolo 174. Il Ministero attiva le procedure di rimpatrio attraverso le rappresentanze diplomatiche e i Carabinieri TPC.