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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il Ministero può stipulare accordi con fondazioni bancarie per il sostegno di iniziative culturali.
  • Gli accordi definiscono ambiti, modalità e risorse del partenariato.
  • Le fondazioni partecipano al finanziamento di restauri, mostre, attività educative.
  • Lo strumento ha generato investimenti per centinaia di milioni di euro nel patrimonio italiano.
  • La cornice giuridica integra il D.Lgs. 153/1999 sulle fondazioni di origine bancaria.

Testo dell'articoloVigente

Art. 121 D.Lgs. 42/2004 — Accordi con le fondazioni bancarie

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.

Commento

L'articolo 121 codifica il ruolo delle fondazioni di origine bancaria nel sostegno alla cultura, che costituiscono dagli anni Novanta uno dei principali pilastri finanziari del settore. La norma riconosce formalmente quanto già accadeva nella pratica: le fondazioni sono partner stabili del Ministero e degli enti locali per la valorizzazione del patrimonio.

Origine e natura delle fondazioni bancarie

Le fondazioni di origine bancaria sono nate dalla privatizzazione delle Casse di Risparmio (Legge Amato 218/1990 e D.Lgs. 153/1999). Sono soggetti di diritto privato senza scopo di lucro, vincolati statutariamente a destinare i propri utili a finalità di pubblica utilità nei settori prescelti, fra cui prevalente è quello culturale. Le maggiori (Compagnia di San Paolo, Cariplo, Cariverona, Cassa di Risparmio di Lucca) gestiscono patrimoni di miliardi di euro.

Tipologia degli accordi

Gli accordi possono assumere forme diverse: accordi quadro pluriennali con il Ministero, accordi specifici per singole iniziative, partecipazione a fondazioni miste, contributi a programmi di valorizzazione. Le risorse erogate variano da poche decine di migliaia a decine di milioni di euro per progetti pluriennali (es. restauro del Teatro Massimo di Palermo finanziato dalla Fondazione Banco di Sicilia).

Settori di intervento

Le fondazioni intervengono in tutti i comparti: restauri di edifici storici (cattedrali, palazzi, ville), allestimenti museali, mostre temporanee, programmi didattici, ricerca scientifica, formazione di restauratori, sostegno a istituzioni come accademie e conservatori. ACRI (Associazione Casse di Risparmio Italiane) coordina molte iniziative congiunte.

Vantaggi del partenariato

Le fondazioni portano risorse private stabili (gli utili dei patrimoni gestiti, di solito reinvestiti in misura del 50-70 per cento in attività erogative), competenze gestionali, capacità progettuale, reti territoriali consolidate. Il Ministero porta competenza tecnico-scientifica, riconoscimento istituzionale, integrazione con politiche nazionali del patrimonio.

Profili di governance

Gli accordi devono rispettare l'autonomia statutaria delle fondazioni e la separazione tra erogazione e gestione. Le fondazioni non possono operare direttamente come gestori del bene culturale, ma finanziano interventi realizzati dall'amministrazione o da terzi qualificati. Il rispetto delle procedure pubbliche per gli affidamenti finanziati resta condizione di legittimità del partenariato.

Coordinamento con altri strumenti

Gli accordi si raccordano con Art Bonus, sponsorizzazioni, finanziamenti europei. Le fondazioni partecipano spesso a programmi misti pubblico-privato, ampliando le risorse disponibili. La Conferenza Stato-Regioni e ACRI hanno definito protocolli operativi per la cooperazione integrata.

Casi pratici

Caso 1: Accordo quadro pluriennale

Caso 2: Restauro di organo storico in chiesa privata

Domande frequenti

Le fondazioni bancarie sono enti pubblici?

No, sono enti di diritto privato senza scopo di lucro nati dalla privatizzazione delle Casse di Risparmio. Hanno autonomia statutaria e gestiscono i propri patrimoni in regime di mercato, destinando gli utili a finalità di interesse generale.

Una fondazione può gestire direttamente un museo statale?

No, di norma le fondazioni erogano risorse e non gestiscono direttamente i beni pubblici. Possono partecipare a fondazioni miste o a società in house, ma la gestione operativa segue le procedure di affidamento del Codice.

Posso chiedere finanziamento per il restauro di un bene privato?

Sì, le fondazioni finanziano anche beni privati di interesse culturale, purché aperti al pubblico secondo modalità definite. Verifica i bandi annuali della fondazione territorialmente competente per la tua zona geografica.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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