- Il Ministero istituisce un albo digitale dei soggetti del Terzo Settore attivi nella tutela e valorizzazione.
- L'albo agevola l'individuazione di partner qualificati per attività in regime di sussidiarietà orizzontale.
- I soggetti iscritti devono dimostrare competenze, esperienza e affidabilità operativa.
- L'iscrizione è criterio preferenziale negli affidamenti di servizi di valorizzazione.
- La norma attua il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost.).
Testo dell'articoloVigente
Art. 121-ter D.Lgs. 42/2004 — (Albo digitale della sussidiarietà orizzontale)
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. In apposita sezione dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica è istituito l'albo digitale della sussidiarietà orizzontale.
2. L'albo censisce i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di garantire la massima accessibilità, concorrenzialità, trasparenza e qualità della gestione, nel rispetto di quanto previsto dal presente codice e, in quanto applicabile, dal codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , nonché dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Ferme restando le forme di comunicazione e di pubblicità previste dalla legge, i soggetti iscritti nell'albo sono invitati a manifestare il proprio interesse in relazione agli avvisi e alle procedure comunque concernenti l'affidamento della gestione indiretta dei beni culturali e la concessione in uso di beni immobili appartenenti al demanio culturale. I medesimi soggetti sono consultati nell'ambito della definizione dei piani strategici di sviluppo culturale e dei programmi di cui all'articolo 112, comma 4, del presente codice.
3. I requisiti dei candidati, le forme e le modalità della domanda, le categorie in cui l'amministrazione intende suddividere l'albo e gli eventuali requisiti minimi necessari per l'iscrizione in ciascuna di esse nonché le forme di consultazione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità nazionale anticorruzione.
4. L'iscrizione all'albo è consentita in ogni momento .
Commento
L'articolo 121-ter, introdotto da una recente novella, formalizza il ruolo del Terzo Settore nella valorizzazione culturale attraverso uno strumento digitale di iscrizione e qualificazione. La norma si inserisce nel solco aperto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e dalla riforma costituzionale del 2001 che ha sancito il principio di sussidiarietà orizzontale.
Sussidiarietà orizzontale e patrimonio culturale
L'articolo 118 ultimo comma della Costituzione impegna lo Stato e gli enti territoriali a favorire l'iniziativa autonoma dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. La valorizzazione culturale è ambito naturale di applicazione: associazioni, fondazioni, cooperative sociali, imprese sociali svolgono da decenni attività insostituibili sul patrimonio (volontariato museale, restauri partecipativi, recupero di beni minori, animazione territoriale).
Funzione dell'albo digitale
L'albo è strumento di trasparenza e qualificazione. Da un lato consente alle amministrazioni di individuare rapidamente partner affidabili per attività di valorizzazione; dall'altro garantisce ai soggetti del Terzo Settore visibilità e riconoscimento istituzionale. L'albo opera in raccordo con il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e con i registri regionali del volontariato e dell'associazionismo.
Requisiti di iscrizione
I soggetti devono dimostrare: status di ente del Terzo Settore (iscrizione RUNTS o equivalente), competenze tecniche nella tutela e valorizzazione (qualifiche del personale, esperienze pregresse), affidabilità operativa (continuità di attività, regolarità contabile, assenza di precedenti negativi), coerenza statutaria con le finalità culturali. La verifica è effettuata dalla competente Direzione Generale del Ministero.
Effetti dell'iscrizione
L'iscrizione costituisce criterio preferenziale negli affidamenti di servizi di valorizzazione, in coerenza con il Codice del Terzo Settore e con il D.Lgs. 36/2023 (Codice Contratti). Negli affidamenti di importo modesto, l'iscrizione facilita l'individuazione diretta. Negli affidamenti competitivi, costituisce elemento di qualificazione preventiva.
Strumenti collegati: amministrazione condivisa
L'albo si raccorda con gli strumenti dell'amministrazione condivisa ex articolo 55 del Codice del Terzo Settore: co-progettazione, co-programmazione, convenzioni. Sono modalità di collaborazione non competitive che la Corte Costituzionale (sentenza 131/2020) ha riconosciuto come alternative legittime alle procedure ordinarie quando coinvolgono soggetti del Terzo Settore in attività di interesse generale.
Prospettive applicative
L'effettiva operatività dell'albo dipende dall'emanazione dei decreti attuativi. L'aspettativa è di un sistema integrato che valorizzi reti territoriali esistenti (Pro Loco, FAI, Italia Nostra, Touring Club, associazioni archeologiche), istituzioni accademiche del privato sociale e nuove formazioni imprenditoriali. La sfida è coniugare apertura e qualità dei requisiti.
Casi pratici
Caso 1: Associazione iscritta e affidamento diretto
Caso 2: Co-progettazione con fondazione
Domande frequenti
Chi può iscriversi all'albo digitale?
Enti del Terzo Settore (associazioni, fondazioni, cooperative sociali, imprese sociali, ETS in genere) regolarmente iscritti al RUNTS o ai registri equivalenti, che dimostrino competenze tecniche e affidabilità operativa nella tutela o valorizzazione dei beni culturali.
Cosa è la sussidiarietà orizzontale?
Principio costituzionale ex articolo 118 Cost. ultimo comma: lo Stato favorisce l'iniziativa autonoma dei cittadini, singoli o associati, per attività di interesse generale. Nel patrimonio culturale si traduce in collaborazione tra amministrazioni e Terzo Settore.
L'iscrizione all'albo è obbligatoria per collaborare con il Ministero?
Non in via assoluta. È criterio preferenziale e, una volta operativo a regime, costituirà semplificazione procedurale rilevante. Resta possibile collaborare attraverso altri strumenti (convenzioni, partenariati specifici, bandi).
Vedi anche