Art. 118 Cost. — Titolo V: le regioni, le province, i comuni
In vigore dal 1° gennaio 1948
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
In sintesi
L'art. 118 Cost. attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni e disciplina sussidiarietà verticale e orizzontale.
Ratio
L'articolo 118 della Costituzione esprime il principio di sussidiarietà verticale: le funzioni amministrative sono attribuite in primo luogo ai comuni, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano trasferite a enti superiori (province, città metropolitane, regioni, stato). Questo principio emerge dalla riforma costituzionale del 2001 ed è una reazione al centralismo burocratico dello Stato italiano. Il fondamento è che le decisioni amministrative devono essere prese il più possibile vicino ai cittadini, secondo il principio dell'«efficienza», della «trasparenza», e della «responsabilità politica».
Analisi
Il primo comma stabilisce che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. La logica è una piramide capovolta: cominciamo dal basso (comuni) e risaliamo solo se necessario. Il criterio dell'«esercizio unitario» significa che se un servizio (ad es. difesa, polizia nazionale, diritto internazionale) non può essere frammentato per comuni, rimane statale. Se un'attività (ad es. viabilità locale) è gestibile da comuni, rimane a loro. Il secondo comma attribuisce ai comuni, alle province e alle città metropolitane le funzioni amministrative proprie e quelle conferite da legge statale o regionale. Le funzioni proprie sono quelle derivanti dalla Costituzione stessa; quelle conferite provengono da leggi successive. Il terzo comma è innovativo: la legge statale disciplina forme di coordinamento tra Stato e Regioni su materie di competenza concorrente (ad es., turismo, protezione civile, ambiente). Il quarto comma introduce il principio di sussidiarietà orizzontale: lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale (associazioni, organizzazioni di volontariato). Questo significa che lo Stato non monopolizza servizi pubblici, ma sostiene l'iniziativa privata di utilità collettiva.
Quando si applica
La norma si applica ogniqualvolta si disputa su quale ente territoriale debba esercitare una funzione amministrativa. Ad esempio, la gestione dei rifiuti urbani: in prima istanza spetta al comune; se il comune è inadempiente, la regione può intervenire; se la regione non agisce, lo Stato può farlo. Un servizio di trasporto pubblico locale viene organizzato dal comune, con coordinamento regionale. Una decisione sulla concessione di una licenza commerciale rimane al sindaco, salvo casi eccezionali (interesse nazionale). Se un'associazione di volontariato offre servizi di tutela ambientale, lo Stato la sostiene senza soppiantarla.
Connessioni
L'art. 118 si coordina con l'art. 5 Cost. (decentramento amministrativo), l'art. 114 Cost. (enti autonomi), l'art. 117 Cost. (riparto delle competenze legislative), l'art. 119 Cost. (autonomia finanziaria). La disciplina concreta è nei d.lgs. 267/2000 (ordinamento degli enti locali) e in numerose leggi di conferimento.
Domande frequenti
Cosa dice l'articolo 118 della Costituzione italiana?
L'art. 118 Cost. stabilisce che le funzioni amministrative spettano in via generale ai Comuni. Possono essere allocate a livelli superiori (Province, Città metropolitane, Regioni, Stato) solo quando sia necessario assicurarne un esercizio unitario, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. L'ultimo comma promuove inoltre la partecipazione dei cittadini allo svolgimento di attività di interesse generale.
Cosa significa l'articolo 118 della Costituzione italiana: spiegazione semplice
In parole semplici, l'art. 118 dice che le decisioni amministrative devono essere prese dall'ente più vicino ai cittadini (di solito il Comune). Solo se il Comune da solo non riesce a garantire un servizio efficace, intervengono enti più grandi come la Provincia, la Regione o lo Stato. Questo principio si chiama sussidiarietà e vale anche per i cittadini: se i privati possono fare qualcosa di pubblico utilità, le istituzioni devono aiutarli a farlo.
Cos'è l'art. 118 comma 4 della Costituzione italiana?
Il quarto comma dell'art. 118 riguarda la cosiddetta sussidiarietà orizzontale. Impone a Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per svolgere attività di interesse generale. È la base costituzionale del Terzo Settore, del volontariato organizzato e dei patti di collaborazione tra enti locali e associazioni civiche.
Qual è la differenza tra sussidiarietà verticale e orizzontale nell'art. 118?
La sussidiarietà verticale (commi 1 e 2) regola i rapporti tra i livelli istituzionali: lo Stato interviene solo se l'ente inferiore non può farcela da solo. La sussidiarietà orizzontale (comma 4) regola il rapporto tra istituzioni pubbliche e società civile: i poteri pubblici devono sostenere i cittadini che si attivano per curare beni o servizi di interesse collettivo, anziché monopolizzare tali attività.
Cosa disciplina l'art. 118 comma 3 della Costituzione?
Il terzo comma riserva alla legge statale la disciplina delle forme di coordinamento tra Stato e Regioni in due settori sensibili: l'immigrazione e l'ordine pubblico/sicurezza (materie di competenza esclusiva statale ex art. 117, c. 2, lett. b e h). Prevede inoltre forme di intesa e coordinamento nella tutela dei beni culturali, materia che per sua natura richiede collaborazione tra livelli di governo.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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