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Art. 118 Cost. – Titolo V: le regioni, le province, i comuni
In vigore dal 1° gennaio 1948
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Domande rapide
Cosa prevede l'art. 118 della Costituzione?
Attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni, salvo trasferirle a livelli superiori (Province, Citta metropolitane, Regioni, Stato) quando l'esercizio unitario lo richieda. Introduce inoltre la sussidiarieta orizzontale.
Cos'e la sussidiarieta verticale?
Principio per cui le funzioni amministrative spettano al livello di governo piu vicino al cittadino (Comune) e salgono a livelli superiori solo se necessario per assicurare esercizio unitario, secondo differenziazione e adeguatezza.
Cos'e la sussidiarieta orizzontale?
Stato, Regioni ed enti locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attivita di interesse generale. Fondamento di volontariato, terzo settore e amministrazione condivisa.
Quali sono i principi di allocazione delle funzioni?
Sussidiarieta (preferenza per il livello piu prossimo al cittadino), differenziazione (tenere conto delle caratteristiche di ciascun ente), adeguatezza (livello di governo deve avere capacita tecnica e organizzativa).
Quali strumenti attuano la sussidiarieta orizzontale?
Convenzioni con enti del terzo settore (d.lgs. 117/2017), patti di collaborazione, amministrazione condivisa dei beni comuni, sostegno al volontariato e all'associazionismo, partenariati pubblico-privato non lucrativi.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 118 Cost. attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni e disciplina sussidiarietà verticale e orizzontale.
Ratio
L'articolo 118 della Costituzione esprime il principio di sussidiarietà verticale: le funzioni amministrative sono attribuite in primo luogo ai comuni, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano trasferite a enti superiori (province, città metropolitane, regioni, stato). Questo principio emerge dalla riforma costituzionale del 2001 ed è una reazione al centralismo burocratico dello Stato italiano. Il fondamento è che le decisioni amministrative devono essere prese il più possibile vicino ai cittadini, secondo il principio dell'«efficienza», della «trasparenza», e della «responsabilità politica».
Analisi
Il primo comma stabilisce che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. La logica è una piramide capovolta: cominciamo dal basso (comuni) e risaliamo solo se necessario. Il criterio dell'«esercizio unitario» significa che se un servizio (ad es. difesa, polizia nazionale, diritto internazionale) non può essere frammentato per comuni, rimane statale. Se un'attività (ad es. viabilità locale) è gestibile da comuni, rimane a loro. Il secondo comma attribuisce ai comuni, alle province e alle città metropolitane le funzioni amministrative proprie e quelle conferite da legge statale o regionale. Le funzioni proprie sono quelle derivanti dalla Costituzione stessa; quelle conferite provengono da leggi successive. Il terzo comma è innovativo: la legge statale disciplina forme di coordinamento tra Stato e Regioni su materie di competenza concorrente (ad es., turismo, protezione civile, ambiente). Il quarto comma introduce il principio di sussidiarietà orizzontale: lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale (associazioni, organizzazioni di volontariato). Questo significa che lo Stato non monopolizza servizi pubblici, ma sostiene l'iniziativa privata di utilità collettiva.
Quando si applica
La norma si applica ogniqualvolta si disputa su quale ente territoriale debba esercitare una funzione amministrativa. Ad esempio, la gestione dei rifiuti urbani: in prima istanza spetta al comune; se il comune è inadempiente, la regione può intervenire; se la regione non agisce, lo Stato può farlo. Un servizio di trasporto pubblico locale viene organizzato dal comune, con coordinamento regionale. Una decisione sulla concessione di una licenza commerciale rimane al sindaco, salvo casi eccezionali (interesse nazionale). Se un'associazione di volontariato offre servizi di tutela ambientale, lo Stato la sostiene senza soppiantarla.
Connessioni
L'art. 118 si coordina con l'art. 5 Cost. (decentramento amministrativo), l'art. 114 Cost. (enti autonomi), l'art. 117 Cost. (riparto delle competenze legislative), l'art. 119 Cost. (autonomia finanziaria). La disciplina concreta è nei d.lgs. 267/2000 (ordinamento degli enti locali) e in numerose leggi di conferimento.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 303/2003
Pronuncia fondamentale che teorizza la cosiddetta chiamata in sussidiarieta: la Corte ricava dall'art. 118, primo comma, Cost. l'attribuzione allo Stato di una competenza legislativa ulteriore quando l'esercizio unitario delle funzioni richieda allocazione al livello centrale. L'operazione e legittima solo nel rispetto del principio di leale collaborazione e di un dialogo procedurale con le Regioni.
Corte Cost., sent. n. 160/2023
La Corte ribadisce che il principio di sussidiarieta ex art. 118 Cost. e dotato di intrinseca flessibilita e consente di attribuire la funzione al livello territoriale piu adeguato. Il sistema parte dalla preferenza accordata ai Comuni come titolari generali delle funzioni amministrative, salva diversa allocazione fondata su sussidiarieta, differenziazione e adeguatezza.
Casi pratici
Caso 1: Raccolta rifiuti e sussidiarietà verticale
Il Comune di Valdoria, con 3.200 abitanti, gestisce autonomamente la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. La Regione intende accentrare il servizio a livello provinciale adducendo ragioni di economicità. Tizio, sindaco di Valdoria, contesta la delibera regionale davanti al TAR sostenendo che la Regione non ha dimostrato, come impone l'art. 118, c. 1, la necessità di un esercizio unitario della funzione. Il TAR dà ragione al Comune: la Regione avrebbe dovuto provare che la frammentazione comunale impedisce concretamente un'efficiente gestione, non limitarsi a invocare generiche economie di scala.
Caso 2: Sussidiarietà orizzontale e orti urbani
Caio e un gruppo di venti cittadini costituiscono un'associazione di promozione sociale per coltivare orti urbani su terreni pubblici abbandonati nel quartiere periferico di Montecavo. Il Comune, invocando l'art. 118, c. 4, stipula con l'associazione un patto di collaborazione che affida la cura delle aree verdi ai cittadini, rinunciando a gestirle direttamente. Sempronio, assessore all'urbanistica, chiarisce in Consiglio comunale che tale patto non è una concessione ma uno strumento di amministrazione condivisa, pienamente legittimo alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale costituzionalizzato.
Caso 3: Coordinamento Stato-Regioni in materia di sicurezza
La Regione Altimontana adotta una legge regionale che istituisce una propria polizia locale con competenze in materia di ordine pubblico, sovrapponendosi alle forze statali. Il Governo impugna la legge dinanzi alla Corte costituzionale: l'ordine pubblico e la sicurezza rientrano nella potestà esclusiva statale (art. 117, c. 2, lett. h) e l'art. 118, c. 3, riserva alla sola legge statale le forme di coordinamento in tale materia. La Corte dichiara la legge regionale incostituzionale.
Domande frequenti
Cosa dice l'articolo 118 della Costituzione italiana?
L'art. 118 Cost. stabilisce che le funzioni amministrative spettano in via generale ai Comuni. Possono essere allocate a livelli superiori (Province, Città metropolitane, Regioni, Stato) solo quando sia necessario assicurarne un esercizio unitario, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. L'ultimo comma promuove inoltre la partecipazione dei cittadini allo svolgimento di attività di interesse generale.
Cosa significa l'articolo 118 della Costituzione italiana: spiegazione semplice
In parole semplici, l'art. 118 dice che le decisioni amministrative devono essere prese dall'ente più vicino ai cittadini (di solito il Comune). Solo se il Comune da solo non riesce a garantire un servizio efficace, intervengono enti più grandi come la Provincia, la Regione o lo Stato. Questo principio si chiama sussidiarietà e vale anche per i cittadini: se i privati possono fare qualcosa di pubblico utilità, le istituzioni devono aiutarli a farlo.
Cos'è l'art. 118 comma 4 della Costituzione italiana?
Il quarto comma dell'art. 118 riguarda la cosiddetta sussidiarietà orizzontale. Impone a Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per svolgere attività di interesse generale. È la base costituzionale del Terzo Settore, del volontariato organizzato e dei patti di collaborazione tra enti locali e associazioni civiche.
Qual è la differenza tra sussidiarietà verticale e orizzontale nell'art. 118?
La sussidiarietà verticale (commi 1 e 2) regola i rapporti tra i livelli istituzionali: lo Stato interviene solo se l'ente inferiore non può farcela da solo. La sussidiarietà orizzontale (comma 4) regola il rapporto tra istituzioni pubbliche e società civile: i poteri pubblici devono sostenere i cittadini che si attivano per curare beni o servizi di interesse collettivo, anziché monopolizzare tali attività.
Cosa disciplina l'art. 118 comma 3 della Costituzione?
Il terzo comma riserva alla legge statale la disciplina delle forme di coordinamento tra Stato e Regioni in due settori sensibili: l'immigrazione e l'ordine pubblico/sicurezza (materie di competenza esclusiva statale ex art. 117, c. 2, lett. b e h). Prevede inoltre forme di intesa e coordinamento nella tutela dei beni culturali, materia che per sua natura richiede collaborazione tra livelli di governo.
Fonti consultate: 2 fontei verificate