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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 115 Cost. – Titolo V: le regioni, le province, i comuni
In vigore dal 1° gennaio 1948
Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cost. art. 114 - Articolo 114 della Costituzione italiana→Cost. art. 116 - Articolo 116 della Costituzione italiana→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→Art. 113 Cost.: Sezione II: Norme Sulla Giurisdizio→Art. 117 Cost.: Titolo V: le regioni, le province→Art. 112 Cost.: Sezione II: Norme Sulla Giurisdizio→Art. 118 Cost.: Titolo V: le regioni, le province→Art. 111 Cost.: Sezione II: Norme Sulla Giurisdizio→Art. 119 Cost.: Titolo V: le regioni, le province→Art. 110 Cost.: Sezione I: Ordinamento Giurisdizion
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 115 Cost., nel testo originario del 1948, affermava che le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione. La norma svolgeva una duplice funzione: riconosceva la natura giuridica della Regione come ente autonomo e rinviava alla Costituzione per la determinazione dei poteri e delle funzioni regionali. La ratio era quella di inserire le Regioni nel novero degli enti costituzionalmente garantiti, sottraendole alla disponibilita' del legislatore ordinario che avrebbe altrimenti potuto sopprimerle o svuotarle di contenuto. Il riconoscimento dell'autonomia regionale nel testo del 1948 era però attenuato dal fatto che le Regioni ordinarie non furono istituite fino al 1970, e che i poteri legislativi regionali erano fortemente limitati dall'art. 117 Cost. originario, che prevedeva un elenco tassativo di materie di competenza concorrente. Con la riforma del Titolo V del 2001, l'intero sistema e' stato riformulato: le Regioni hanno acquisito competenza legislativa residuale su tutte le materie non attribuite espressamente allo Stato, capovolgendo il criterio di distribuzione della potesta' legislativa.
Analisi
Il testo originario dell'art. 115 Cost. era breve ma costituzionalmente denso: affermava l'autonomia regionale come dato strutturale dell'ordinamento, non come concessione revocabile del legislatore ordinario. La dottrina costituzionalistica aveva elaborato, a partire da questa norma, la distinzione tra autonomia e sovranità: le Regioni non sono enti sovrani (la sovranità appartiene al popolo ex art. 1 Cost.), ma sono enti autonomi dotati di potesta' normativa propria, di funzioni amministrative e di personalita' giuridica di diritto pubblico. Il raccordo con l'art. 5 Cost. (autonomie locali e decentramento amministrativo) era fondamentale: il principio autonomistico permea l'intera Costituzione e non si esaurisce nella sola disciplina del Titolo V. Dopo la riforma del 2001, il contenuto normativo dell'art. 115 e' stato assorbito dal nuovo art. 114 Cost., che ha però ampliato significativamente il riconoscimento: non solo le Regioni ma anche i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono ora definiti elementi costitutivi della Repubblica, su un piano di pari dignita' istituzionale con lo Stato centrale. Questo ha comportato il superamento della visione gerarchica dello Stato-Regioni-Enti locali in favore di un modello policentrico, ispirato al principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 Cost.
Quando si applica
L'art. 115 Cost. e' stato abrogato con effetto dall'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001, avvenuta il 9 novembre 2001. Dalla medesima data, il quadro normativo di riferimento per le autonomie regionali e' costituito dal nuovo Titolo V riformato. L'abrogazione non ha ridotto i diritti e le prerogative delle Regioni, anzi le ha rafforzate: con la riforma, le Regioni hanno acquisito competenza legislativa esclusiva nelle materie non riservate allo Stato o alla competenza concorrente (art. 117, comma 4, Cost.). La norma abrogata conserva rilevanza esclusivamente per l'interpretazione storica di provvedimenti legislativi e atti amministrativi adottati prima del 2001, ove si facesse riferimento al vecchio art. 115 Cost. come fonte di legittimazione dell'autonomia regionale.
Connessioni
L'abrogazione dell'art. 115 Cost. e' parte organica della riforma del Titolo V operata dalla legge cost. n. 3/2001. Le norme oggi rilevanti per comprendere l'autonomia regionale sono: art. 114 Cost. (Repubblica costituita da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato), art. 117 Cost. (ripartizione della potesta' legislativa tra Stato e Regioni), art. 118 Cost. (principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nella distribuzione delle funzioni amministrative), art. 119 Cost. (autonomia finanziaria di entrate e di spesa degli enti territoriali). Rilevante anche l'art. 116 Cost. (autonomia differenziata: cinque Regioni a statuto speciale e possibilità di attribuire ulteriori forme di autonomia alle Regioni ordinarie). Il principio autonomistico ha base nell'art. 5 Cost., che riconosce e promuove le autonomie locali come principio fondamentale dell'ordinamento, non derogabile neppure dalla revisione costituzionale.
Casi pratici
Caso 1: Funzionario che verifica la base normativa ante e post riforma
Tizio, funzionario regionale, deve verificare la legittimita' di una legge regionale del 1999 che invocava i poteri dell'art. 115 Cost. (vecchio testo). Nel 2003 Caio, privato cittadino, impugna la legge davanti al TAR sostenendo che la materia e' ora di competenza esclusiva statale. Il giudice amministrativo chiarisce: la legge del 1999 era valida secondo il testo costituzionale allora vigente; la riforma del 2001 ha modificato i criteri di riparto, ma non ha retroattivamente invalidato gli atti adottati sotto il vecchio regime.
Caso 2: Regione che rivendica potesta' legislativa residuale post-riforma
Sempronio, avvocato della Regione, sostiene in giudizio davanti alla Corte Costituzionale che una certa materia non prevista negli elenchi dell'art. 117 Cost. spetta alla potesta' residuale regionale. L'Avvocatura dello Stato contesta la tesi. La Corte Costituzionale applica il nuovo art. 117, comma 4, Cost. (che ha assorbito la funzione dell'abrogato art. 115 Cost.): in assenza di un titolo espresso statale, la competenza legislativa residuale spetta alla Regione.
Domande frequenti
L'art. 115 della Costituzione italiana e' ancora in vigore?
No. L'art. 115 Cost. e' stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha riformato il Titolo V della Costituzione.
Cosa prevedeva l'art. 115 della Costituzione?
L'art. 115 Cost. stabiliva che le Regioni fossero costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni. Tale contenuto e' stato superato e ampliato dalla riforma del 2001.
Quale norma ha sostituito l'art. 115 della Costituzione?
La materia e' ora disciplinata dall'art. 114 Cost. e dagli articoli seguenti del Titolo V, come riscritti dalla legge costituzionale n. 3/2001, che riconosce autonomia a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
La riforma del 2001 ha aumentato o ridotto i poteri delle Regioni?
Li ha significativamente aumentati: il nuovo art. 117, comma 4, Cost. attribuisce alle Regioni potesta' legislativa esclusiva in tutte le materie non riservate allo Stato, rovesciando il criterio precedente che limitava la competenza regionale a un elenco tassativo di materie concorrenti.
Qual e' il principio costituzionale alla base delle autonomie regionali?
Il principio autonomistico e' sancito dall'art. 5 Cost. (principio fondamentale, non modificabile dalla revisione costituzionale ordinaria) e si raccorda con il principio di sussidiarietà introdotto dall'art. 118 Cost. con la riforma del 2001.
Fonti consultate: 1 fonte verificate