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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 115 Cost. — Titolo V: le regioni, le province, i comuni

In vigore dal 1° gennaio 1948

Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3

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In sintesi

  • L'art. 115 della Costituzione è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  • Il testo originario riconosceva le Regioni come enti autonomi con propri poteri e funzioni.
  • La riforma del Titolo V ha ridisegnato l'intero assetto delle autonomie territoriali, rendendo superfluo l'articolo.

Art. 115 Cost. abrogato dalla legge costituzionale n. 3/2001, riforma del Titolo V della Costituzione.

Perché l'art. 115 Cost. è stato abrogato?

La legge costituzionale n. 3/2001 ha riformato organicamente il Titolo V della Costituzione, riscrivendo la disciplina di Regioni, Province e Comuni. Il contenuto dell'art. 115 è stato assorbito e superato dal nuovo art. 114 Cost., che riconosce pari dignità costituzionale a tutti gli enti territoriali.

Domande frequenti

L'art. 115 della Costituzione italiana è ancora in vigore?

No. L'art. 115 Cost. è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha riformato il Titolo V della Costituzione.

Cosa prevedeva l'art. 115 della Costituzione?

L'art. 115 Cost. stabiliva che le Regioni fossero costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni. Tale contenuto è stato superato dalla riforma del 2001.

Quale norma ha sostituito l'art. 115 della Costituzione?

La materia è ora disciplinata dall'art. 114 Cost. e dagli articoli seguenti del Titolo V, come riscritti dalla legge costituzionale n. 3/2001, che riconosce autonomia a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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