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Art. 115 Cost. — Titolo V: le regioni, le province, i comuni
In vigore dal 1° gennaio 1948
Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3
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In sintesi
Art. 115 Cost. abrogato dalla legge costituzionale n. 3/2001, riforma del Titolo V della Costituzione.
Perché l'art. 115 Cost. è stato abrogato?
La legge costituzionale n. 3/2001 ha riformato organicamente il Titolo V della Costituzione, riscrivendo la disciplina di Regioni, Province e Comuni. Il contenuto dell'art. 115 è stato assorbito e superato dal nuovo art. 114 Cost., che riconosce pari dignità costituzionale a tutti gli enti territoriali.
Domande frequenti
L'art. 115 della Costituzione italiana è ancora in vigore?
No. L'art. 115 Cost. è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha riformato il Titolo V della Costituzione.
Cosa prevedeva l'art. 115 della Costituzione?
L'art. 115 Cost. stabiliva che le Regioni fossero costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni. Tale contenuto è stato superato dalla riforma del 2001.
Quale norma ha sostituito l'art. 115 della Costituzione?
La materia è ora disciplinata dall'art. 114 Cost. e dagli articoli seguenti del Titolo V, come riscritti dalla legge costituzionale n. 3/2001, che riconosce autonomia a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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