Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 116 Cost. – Titolo V: le regioni, le province, i comuni

In vigore dal 1° gennaio 1948

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Domande rapide

Quali regioni hanno statuto speciale ex art. 116 Cost.?
Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige (con le province autonome di Trento e Bolzano) e Valle d'Aosta. Ciascuna ha forme e condizioni di autonomia stabilite da statuti adottati con legge costituzionale.
Cos'e il regionalismo differenziato?
La facolta delle regioni a statuto ordinario di ottenere ulteriori forme di autonomia nelle materie di legislazione concorrente e in alcune di competenza esclusiva statale, previa intesa con lo Stato e approvazione parlamentare.
Qual e l'iter per ottenere maggiore autonomia?
Iniziativa regionale sentiti gli enti locali, intesa con il Governo, approvazione con legge dello Stato a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere, sulla base dell'intesa. Disciplina attuata dalla l. 86/2024.
Le province di Trento e Bolzano sono enti speciali?
Si. Hanno autonomia rafforzata pari a quella regionale per le materie indicate dallo statuto del Trentino-Alto Adige, con competenze legislative proprie e tutela linguistica per le minoranze.
Quali materie possono essere oggetto di autonomia differenziata?
Tutte le materie di legislazione concorrente dell'art. 117 co. 3 Cost. e tre di competenza esclusiva statale: organizzazione della giustizia di pace, norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente.
⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 12 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta hanno autonomia speciale garantita da statuti costituzionali.
  • Il Trentino-Alto Adige è composto dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
  • Altre regioni possono acquisire autonomia differenziata su iniziativa propria, con intesa con lo Stato e legge approvata a maggioranza assoluta.
Indice dei contenuti

Cinque regioni hanno autonomia speciale; altre regioni possono ottenerla su richiesta con legge approvata a maggioranza assoluta.

Ratio

L'articolo 116 della Costituzione disciplina l'autonomia speciale di cinque regioni italiane e apre la strada a ulteriori forme particolari di autonomia. Questa norma è il riconoscimento della pluralità territoriale dello Stato italiano: non tutte le regioni hanno la medesima storia costituzionale. Il Trentino-Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia e la Valle d'Aosta hanno statuti speciali adottati prima della Costituzione o in sua concomitanza, rispecchiando specificità storiche, linguistiche, etniche. Il fondamento è il principio dell'assetto istituzionale pluralistico e del riconoscimento delle minoranze.

Analisi

Il primo comma riconosce forme e condizioni particolari di autonomia a cinque regioni, secondo i rispettivi statuti speciali. Lo statuto non è un documento ordinario: è una legge costituzionale che disciplina l'organizzazione interna della regione, le sue competenze legislative (materie di esclusiva competenza regionale, materie concorrenti), e i poteri finanziari. Il Trentino-Alto Adige è un caso speciale: è strutturato come associazione di due province autonome (Trento e Bolzano), ciascuna con propri statuti di autonomia. Il secondo comma (introdotto dalla riforma del 2001) consente, mediante legge dello Stato con intesa tra lo Stato e la regione interessata (principio cooperativo), l'attribuzione ad altre regioni di ulteriori forme di autonomia su materie quali economia regionale, sanità, scuola, ambiente. La legge deve essere approvata a maggioranza assoluta dalle Camere, garantendo stabilità e consenso. Questo meccanismo è stato utilizzato per forme limitate di autonomia concesse al Veneto e all'Emilia-Romagna.

Quando si applica

La norma si applica quando una regione esercita le proprie competenze legislative secondo il suo statuto speciale (ad es., la Provincia autonoma di Bolzano adotta una legge locale su materia di competenza locale senza necessità di ratifica del Parlamento nazionale). Quando il Parlamento nazionale legiferi su materia coperta da autonomia speciale, la competenza regionale prevale. Se altre regioni chiedono forme di autonomia, la procedura è quella del secondo comma: negoziazione, intesa, legge costituzionale, approvazione a maggioranza assoluta.

Connessioni

L'art. 116 si coordina con l'art. 117 Cost. (riparto delle competenze), l'art. 119 Cost. (autonomia finanziaria), l'art. 114 Cost. (enti territoriali della Repubblica). Gli statuti speciali delle cinque regioni sono leggi costituzionali e hanno valore sovraordinato rispetto alle leggi ordinarie.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 192/2024

ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE PARZIALE

Sentenza fondamentale sul regionalismo differenziato ex art. 116, terzo comma, Cost.: la devoluzione non puo riguardare interi blocchi di materie ma specifiche funzioni; il conferimento di maggiore autonomia presuppone la previa determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), pena la violazione dell'unita nazionale e della coesione sociale.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'articolo 116 della Costituzione italiana?

L'art. 116 Cost. disciplina le autonomie regionali speciali, attribuite a cinque Regioni per statuto costituzionale, e la possibilità per le Regioni ordinarie di ottenere autonomia differenziata in specifiche materie, mediante legge approvata a maggioranza assoluta dal Parlamento.

Quali sono le regioni a statuto speciale in Italia?

Sono cinque: Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Ciascuna dispone di uno statuto speciale adottato con legge costituzionale, che garantisce forme di autonomia più ampie rispetto alle regioni ordinarie.

Cosa prevede l'art. 116 comma 3 della Costituzione?

Il terzo comma consente ad altre Regioni di acquisire ulteriori competenze legislative nelle materie concorrenti e in alcune materie statali (giustizia di pace, istruzione, ambiente), tramite un'intesa con lo Stato e una legge approvata a maggioranza assoluta delle Camere.

Qual è la differenza tra regione a statuto speciale e autonomia differenziata?

Le Regioni a statuto speciale hanno un'autonomia garantita dalla Costituzione e modificabile solo con legge costituzionale. L'autonomia differenziata è invece uno strumento flessibile: ogni Regione ordinaria può richiederla su materie specifiche, negoziandola con lo Stato caso per caso.

Le Province di Trento e Bolzano sono regioni?

No. Sono Province autonome che compongono la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, come stabilisce l'art. 116, co. 2. Esse godono tuttavia di competenze legislative ed amministrative molto ampie, equiparabili in pratica a quelle regionali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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