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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 116 Cost. — Titolo V: le regioni, le province, i comuni

In vigore dal 1° gennaio 1948

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

In sintesi

  • Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta hanno autonomia speciale garantita da statuti costituzionali.
  • Il Trentino-Alto Adige è composto dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
  • Altre regioni possono acquisire autonomia differenziata su iniziativa propria, con intesa con lo Stato e legge approvata a maggioranza assoluta.

Cinque regioni hanno autonomia speciale; altre regioni possono ottenerla su richiesta con legge approvata a maggioranza assoluta.

Ratio

L'articolo 116 della Costituzione disciplina l'autonomia speciale di cinque regioni italiane e apre la strada a ulteriori forme particolari di autonomia. Questa norma è il riconoscimento della pluralità territoriale dello Stato italiano: non tutte le regioni hanno la medesima storia costituzionale. Il Trentino-Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia e la Valle d'Aosta hanno statuti speciali adottati prima della Costituzione o in sua concomitanza, rispecchiando specificità storiche, linguistiche, etniche. Il fondamento è il principio dell'assetto istituzionale pluralistico e del riconoscimento delle minoranze.

Analisi

Il primo comma riconosce forme e condizioni particolari di autonomia a cinque regioni, secondo i rispettivi statuti speciali. Lo statuto non è un documento ordinario: è una legge costituzionale che disciplina l'organizzazione interna della regione, le sue competenze legislative (materie di esclusiva competenza regionale, materie concorrenti), e i poteri finanziari. Il Trentino-Alto Adige è un caso speciale: è strutturato come associazione di due province autonome (Trento e Bolzano), ciascuna con propri statuti di autonomia. Il secondo comma (introdotto dalla riforma del 2001) consente, mediante legge dello Stato con intesa tra lo Stato e la regione interessata (principio cooperativo), l'attribuzione ad altre regioni di ulteriori forme di autonomia su materie quali economia regionale, sanità, scuola, ambiente. La legge deve essere approvata a maggioranza assoluta dalle Camere, garantendo stabilità e consenso. Questo meccanismo è stato utilizzato per forme limitate di autonomia concesse al Veneto e all'Emilia-Romagna.

Quando si applica

La norma si applica quando una regione esercita le proprie competenze legislative secondo il suo statuto speciale (ad es., la Provincia autonoma di Bolzano adotta una legge locale su materia di competenza locale senza necessità di ratifica del Parlamento nazionale). Quando il Parlamento nazionale legiferi su materia coperta da autonomia speciale, la competenza regionale prevale. Se altre regioni chiedono forme di autonomia, la procedura è quella del secondo comma: negoziazione, intesa, legge costituzionale, approvazione a maggioranza assoluta.

Connessioni

L'art. 116 si coordina con l'art. 117 Cost. (riparto delle competenze), l'art. 119 Cost. (autonomia finanziaria), l'art. 114 Cost. (enti territoriali della Repubblica). Gli statuti speciali delle cinque regioni sono leggi costituzionali e hanno valore sovraordinato rispetto alle leggi ordinarie.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'articolo 116 della Costituzione italiana?

L'art. 116 Cost. disciplina le autonomie regionali speciali, attribuite a cinque Regioni per statuto costituzionale, e la possibilità per le Regioni ordinarie di ottenere autonomia differenziata in specifiche materie, mediante legge approvata a maggioranza assoluta dal Parlamento.

Quali sono le regioni a statuto speciale in Italia?

Sono cinque: Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Ciascuna dispone di uno statuto speciale adottato con legge costituzionale, che garantisce forme di autonomia più ampie rispetto alle regioni ordinarie.

Cosa prevede l'art. 116 comma 3 della Costituzione?

Il terzo comma consente ad altre Regioni di acquisire ulteriori competenze legislative nelle materie concorrenti e in alcune materie statali (giustizia di pace, istruzione, ambiente), tramite un'intesa con lo Stato e una legge approvata a maggioranza assoluta delle Camere.

Qual è la differenza tra regione a statuto speciale e autonomia differenziata?

Le Regioni a statuto speciale hanno un'autonomia garantita dalla Costituzione e modificabile solo con legge costituzionale. L'autonomia differenziata è invece uno strumento flessibile: ogni Regione ordinaria può richiederla su materie specifiche, negoziandola con lo Stato caso per caso.

Le Province di Trento e Bolzano sono regioni?

No. Sono Province autonome che compongono la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, come stabilisce l'art. 116, co. 2. Esse godono tuttavia di competenze legislative ed amministrative molto ampie, equiparabili in pratica a quelle regionali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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