Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 114 Cost. – Titolo V: le regioni, le province, i comuni

In vigore dal 1° gennaio 1948

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 12 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • La Repubblica si compone di cinque livelli: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.
  • Gli enti territoriali godono di autonomia statutaria, normativa e funzionale nei limiti costituzionali.
  • Roma è la capitale della Repubblica; il suo ordinamento speciale è disciplinato dalla legge statale.
Indice dei contenuti

La Repubblica è formata da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, tutti enti autonomi con statuti propri.

Ratio

L'articolo 114 della Costituzione definisce la struttura territoriale della Repubblica italiana come articolazione di più livelli di governo autonomo. La Repubblica non è uno Stato unitario nel senso tradizionale, ma una federazione ristretta composta da cinque categorie di enti autonomi. Questo principio è stato consolidato dalla riforma costituzionale del 2001, che ha trasformato il decentramento amministrativo in vera autonomia territoriale. Il fondamento è la sovranità popolare distribuita su più livelli, il principio di sussidiarietà, e il riconoscimento della pluralità geografica dell'Italia.

Analisi

Il primo comma enuncia che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. Ogni ente è parte costitutiva della Repubblica, non subordinato gerarchicamente agli altri. Questa enumerazione è sequenziale, ma non implica una gerarchia: il Comune non è un organo dello Stato decentrato, ma un ente costituzionalmente autonomo. Il secondo comma precisa che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi della Costituzione. Ciò significa che ogni ente ha la propria sfera di competenza, la propria responsabilità politica, la propria gestione finanziaria (nei limiti fissati dalla legge). Lo statuto è la legge fondamentale di ogni ente, analogamente alla Costituzione per lo Stato. Il terzo comma ha rilievo simbolico e organizzativo: Roma è la capitale della Repubblica, centro della sovranità nazionale. La legge dello Stato disciplina l'ordinamento di Roma (Estatuto di Roma), una norma unica nel panorama costituzionale italiano.

Quando si applica

La norma si applica nel riparto delle competenze tra enti territoriali: quando si deve decidere se una materia compete al Comune, alla Regione o allo Stato. Ad esempio, l'edilizia e l'urbanistica rimangono competenza concorrente Stato-Regione (art. 117 Cost.), ma l'approvazione del PRG (Piano regolatore generale) spetta al Comune. Se una funzione amministrativa è affidata direttamente dallo Stato a un soggetto privato (violando l'autonomia degli enti locali), la norma è violata. La posizione di Roma come capitale non la esonera dall'essere un Comune, ma con una speciale disciplina statale.

Connessioni

L'art. 114 è la norma-madre dell'articolazione territoriale italiana, si lega all'art. 5 Cost. (decentramento), all'art. 117 Cost. (riparto delle competenze), all'art. 118 Cost. (sussidiarietà), all'art. 119 Cost. (autonomia finanziaria). L'ordinamento degli enti locali è regolato dal d.lgs. 267/2000.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 274/2003

NON FONDATEZZA

Pronuncia chiave sull'art. 114 Cost.: la Corte ha precisato che, pur avendo la nuova formulazione (l. cost. 3/2001) elencato Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato come componenti della Repubblica, ciò non comporta una posizione paritaria assoluta. Lo Stato conserva una posizione peculiare quale ente di garanzia dell'unità giuridica ed economica della Repubblica.

Corte Cost., sent. n. 192/2024

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE

Nella sentenza sull'autonomia differenziata la Corte ha riletto l'art. 114 Cost. insieme all'art. 5 Cost.: la pari dignità costituzionale di Stato e autonomie territoriali si traduce in cooperazione e leale collaborazione, e impone che la differenziazione fra Regioni passi attraverso la previa definizione dei LEP e specifiche funzioni, non blocchi di materie.

Casi pratici

Caso 1: Autonomia statutaria comunale


Il Comune di Tizio vuole introdurre nel proprio statuto una consulta popolare permanente. Grazie all'art. 114 Cost., il Comune è ente autonomo con proprio statuto: può disciplinare gli istituti di partecipazione nei limiti dei princìpi costituzionali e della legge statale di principio, senza necessità di autorizzazione regionale.

Caso 2: Conflitto di competenze tra Regione e Comune


La Regione di Caio adotta una legge che pretende di regolare nel dettaglio l'organizzazione degli uffici comunali. Il Comune ricorre alla Corte costituzionale: l'art. 114 Cost., letto con gli artt. 117 e 118, tutela le funzioni proprie degli enti locali, impedendo alla Regione di comprimere il nucleo essenziale dell'autonomia comunale.

Caso 3: Ordinamento speciale di Roma Capitale


Sempronio, consigliere comunale a Roma, si chiede perché il Campidoglio abbia competenze ulteriori rispetto ad altri grandi Comuni. L'art. 114, terzo comma, Cost. attribuisce a Roma lo status di capitale della Repubblica, consentendo al legislatore statale di dotarla di funzioni amministrative aggiuntive e di risorse specifiche, come avvenuto con il d.lgs. 156/2010.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'articolo 114 della Costituzione italiana?

L'art. 114 Cost. definisce la composizione della Repubblica: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. Riconosce l'autonomia statutaria e funzionale degli enti territoriali e attribuisce a Roma lo status speciale di capitale della Repubblica.

L'articolo 114 della Costituzione istituisce gli enti locali?

Non li istituisce dal nulla, ma li riconosce come elementi costitutivi della Repubblica su base paritaria. La loro esistenza e autonomia è garantita direttamente dalla Costituzione, non da leggi ordinarie, il che li rende sopprimibili solo con riforma costituzionale.

Cosa significa che i Comuni sono enti autonomi ai sensi dell'art. 114 Cost.?

Significa che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni hanno statuti propri, potestà normativa e funzioni amministrative garantite dalla Costituzione. L'autonomia non è assoluta: opera nei limiti dei princìpi costituzionali e delle leggi statali di principio.

Perché Roma ha uno status speciale nella Costituzione?

L'art. 114, terzo comma, Cost. riconosce Roma come capitale della Repubblica, demandando alla legge statale un ordinamento speciale. Questo consente di attribuirle funzioni e risorse aggiuntive, oggi disciplinate dal d.lgs. 156/2010 su Roma Capitale.

La riforma del Titolo V del 2001 ha cambiato l'art. 114 della Costituzione?

Sì, la legge costituzionale n. 3/2001 ha riscritto l'art. 114 introducendo l'elencazione paritaria di tutti gli enti e il riconoscimento esplicito dell'autonomia statutaria. Il testo originale del 1948 era più sobrio e centralistico.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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