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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 114 Cost. — Titolo V: le regioni, le province, i comuni

In vigore dal 1° gennaio 1948

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

In sintesi

  • La Repubblica si compone di cinque livelli: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.
  • Gli enti territoriali godono di autonomia statutaria, normativa e funzionale nei limiti costituzionali.
  • Roma è la capitale della Repubblica; il suo ordinamento speciale è disciplinato dalla legge statale.

La Repubblica è formata da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, tutti enti autonomi con statuti propri.

Ratio

L'articolo 114 della Costituzione definisce la struttura territoriale della Repubblica italiana come articolazione di più livelli di governo autonomo. La Repubblica non è uno Stato unitario nel senso tradizionale, ma una federazione ristretta composta da cinque categorie di enti autonomi. Questo principio è stato consolidato dalla riforma costituzionale del 2001, che ha trasformato il decentramento amministrativo in vera autonomia territoriale. Il fondamento è la sovranità popolare distribuita su più livelli, il principio di sussidiarietà, e il riconoscimento della pluralità geografica dell'Italia.

Analisi

Il primo comma enuncia che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. Ogni ente è parte costitutiva della Repubblica, non subordinato gerarchicamente agli altri. Questa enumerazione è sequenziale, ma non implica una gerarchia: il Comune non è un organo dello Stato decentrato, ma un ente costituzionalmente autonomo. Il secondo comma precisa che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi della Costituzione. Ciò significa che ogni ente ha la propria sfera di competenza, la propria responsabilità politica, la propria gestione finanziaria (nei limiti fissati dalla legge). Lo statuto è la legge fondamentale di ogni ente, analogamente alla Costituzione per lo Stato. Il terzo comma ha rilievo simbolico e organizzativo: Roma è la capitale della Repubblica, centro della sovranità nazionale. La legge dello Stato disciplina l'ordinamento di Roma (Estatuto di Roma), una norma unica nel panorama costituzionale italiano.

Quando si applica

La norma si applica nel riparto delle competenze tra enti territoriali: quando si deve decidere se una materia compete al Comune, alla Regione o allo Stato. Ad esempio, l'edilizia e l'urbanistica rimangono competenza concorrente Stato-Regione (art. 117 Cost.), ma l'approvazione del PRG (Piano regolatore generale) spetta al Comune. Se una funzione amministrativa è affidata direttamente dallo Stato a un soggetto privato (violando l'autonomia degli enti locali), la norma è violata. La posizione di Roma come capitale non la esonera dall'essere un Comune, ma con una speciale disciplina statale.

Connessioni

L'art. 114 è la norma-madre dell'articolazione territoriale italiana, si lega all'art. 5 Cost. (decentramento), all'art. 117 Cost. (riparto delle competenze), all'art. 118 Cost. (sussidiarietà), all'art. 119 Cost. (autonomia finanziaria). L'ordinamento degli enti locali è regolato dal d.lgs. 267/2000.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'articolo 114 della Costituzione italiana?

L'art. 114 Cost. definisce la composizione della Repubblica: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. Riconosce l'autonomia statutaria e funzionale degli enti territoriali e attribuisce a Roma lo status speciale di capitale della Repubblica.

L'articolo 114 della Costituzione istituisce gli enti locali?

Non li istituisce dal nulla, ma li riconosce come elementi costitutivi della Repubblica su base paritaria. La loro esistenza e autonomia è garantita direttamente dalla Costituzione, non da leggi ordinarie, il che li rende sopprimibili solo con riforma costituzionale.

Cosa significa che i Comuni sono enti autonomi ai sensi dell'art. 114 Cost.?

Significa che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni hanno statuti propri, potestà normativa e funzioni amministrative garantite dalla Costituzione. L'autonomia non è assoluta: opera nei limiti dei princìpi costituzionali e delle leggi statali di principio.

Perché Roma ha uno status speciale nella Costituzione?

L'art. 114, terzo comma, Cost. riconosce Roma come capitale della Repubblica, demandando alla legge statale un ordinamento speciale. Questo consente di attribuirle funzioni e risorse aggiuntive, oggi disciplinate dal d.lgs. 156/2010 su Roma Capitale.

La riforma del Titolo V del 2001 ha cambiato l'art. 114 della Costituzione?

Sì, la legge costituzionale n. 3/2001 ha riscritto l'art. 114 introducendo l'elencazione paritaria di tutti gli enti e il riconoscimento esplicito dell'autonomia statutaria. Il testo originale del 1948 era più sobrio e centralistico.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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