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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 112 Cost. – Sezione II: Norme Sulla Giurisdizione
In vigore dal 1° gennaio 1948
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Vedi anche
→Cost. art. 111 - Articolo 111 della Costituzione italiana→Cost. art. 113 - Articolo 113 della Costituzione italiana→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→Art. 110 Cost.: Sezione I: Ordinamento Giurisdizion→Art. 114 Cost.: Titolo V: le regioni, le province→Art. 109 Cost.: Sezione I: Ordinamento Giurisdizion→Art. 115 Cost.: Titolo V: le regioni, le province→Art. 108 Cost.: Sezione I: Ordinamento Giurisdizion→Art. 116 Cost.: Titolo V: le regioni, le province→Art. 107 Cost.: Sezione I: Ordinamento Giurisdizion
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il pubblico ministero è obbligato per legge ad esercitare l'azione penale quando ricorrono i presupposti di legge.
Ratio
L'articolo 112 della Costituzione sancisce il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale: il pubblico ministero non ha discrezionalità nel decidere se perseguire un reato. Se sussistono elementi di reato, il PM è obbligato a esercitare l'azione penale. Questo principio è fondato sull'eguaglianza (art. 3 Cost.): il reato non può essere punito per uno e ignorato per un altro solo perché politicamente conveniente. È un baluardo contro l'arbitrio giudiziario e il favoritismo.
Analisi
La norma è perentoria: «Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale». Non è discrezione: se gli elementi di reato sussistono (quantomeno in forma di sospetto fondato sulla denuncia), il PM deve agire. Eccezioni sono tassative: il procedimento in forma speciale (riconciliazione, oblazione), l'estinzione del reato per prescrizione, l'amnistia, l'indulto, o l'assoluzione già pronunciata in primo grado. Ma una scelta di non perseguire per ragioni di opportunità politica è incostituzionale. Questo vincolo deriva direttamente dal rifiuto della giustizia arbitraria e dal principio dello Stato di diritto. Tuttavia, nella pratica, sono sorte eccezioni interpretative: il PM può non esercitare l'azione in casi di «irrilevanza» processuale o «insignificanza della condotta» (secondo la giurisprudenza). La Corte costituzionale ha ammesso limitate valutazioni di opportunità, purché motivate e controllabili.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che una denuncia arriva in procura: il sostituto procuratore deve valutare se sussistono elementi di reato e, in caso affermativo, deve promovere indagini e successivamente esercitare l'azione penale. Se il PM decide di non perseguire un reato notorio (ad es. mafia, corruzione) per ragioni di convenienza politica, viola l'art. 112. Il ricorso in Cassazione per omissione o rifiuto di esercitare l'azione penale è lo strumento costituzionalmente previsto per controllare abusi.
Connessioni
L'art. 112 si lega direttamente all'art. 101 Cost. (giustizia amministrata in nome del popolo), all'art. 109 Cost. (controllo della polizia giudiziaria), all'art. 111 Cost. (giusto processo), all'art. 3 Cost. (eguaglianza). La disciplina concreta è nel codice di procedura penale, artt. 49 e ss.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 88/1991
La Corte ha riaffermato che l'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) costituisce elemento essenziale di garanzia dell'indipendenza del pubblico ministero e dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale; il PM è magistrato in posizione di istituzionale indipendenza rispetto a ogni altro potere e l'azione penale non può essere subordinata a valutazioni di opportunità politica.
Corte Cost., sent. n. 22/1959
La Corte ha chiarito che l'obbligatorietà dell'azione penale non esclude che la legge possa subordinare la procedibilità al verificarsi di determinate condizioni oggettive (querela, autorizzazione, richiesta), purché ciò non comprometta il dovere generale del PM di promuovere l'azione una volta acquisita la notizia di reato.
Casi pratici
Caso 1: Denuncia non ignorabile
Tizio presenta denuncia contro Caio per truffa. Il PM, pur ritenendo il caso di scarso allarme sociale, non può semplicemente archiviare il fascicolo nel cassetto: deve iscrivere il procedimento, svolgere le indagini e, se non emergono elementi sufficienti, chiedere formalmente l'archiviazione al GIP.
Caso 2: Notizia di reato d'ufficio
Durante un'ispezione tributaria, emerge che Sempronio ha evaso imposte per somme rilevanti. La Guardia di Finanza trasmette la notizia di reato alla Procura: il PM è obbligato ad aprire il fascicolo e procedere, indipendentemente da qualsiasi valutazione di convenienza.
Caso 3: Imputazione coatta
Il PM chiede l'archiviazione del procedimento contro Mevio per lesioni, ma il GIP non condivide la valutazione e ordina al PM di formulare l'imputazione. Il PM, pur in disaccordo, è costituzionalmente tenuto a esercitare l'azione penale.
Domande frequenti
Cosa significa che il PM ha l'obbligo di esercitare l'azione penale?
Significa che, verificati i presupposti di legge, il pubblico ministero non può scegliere discrezionalmente di non procedere: deve iscrivere il registro delle notizie di reato e svolgere le indagini, richiedendo eventualmente l'archiviazione al giudice.
Il PM può decidere di non perseguire un reato per ragioni di opportunità?
No. A differenza di altri Paesi, in Italia vige il principio di obbligatorietà: il PM non ha discrezionalità nel decidere se esercitare o meno l'azione penale. Può solo chiedere l'archiviazione al GIP, che può imporgli di procedere.
Qual è la differenza tra obbligatorietà e discrezionalità dell'azione penale?
Nel sistema dell'obbligatorietà (Italia) il PM deve sempre procedere in presenza dei presupposti. Nel sistema della discrezionalità (es. USA, Germania) l'accusa può scegliere se perseguire in base a criteri di opportunità pubblica o disponibilità di risorse.
Cosa succede se il PM vuole archiviare ma il GIP non è d'accordo?
Il GIP può emettere un decreto di imputazione coatta, obbligando il PM a formulare il capo di imputazione e portare il caso a giudizio, anche contro la valutazione del requirente.
L'art. 112 Cost. potrebbe essere riformato per introdurre criteri di priorità?
Il dibattito politico-giuridico è aperto. Una riforma potrebbe consentire al legislatore di fissare criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale, senza però eliminare l'obbligo di fondo, che rimarrebbe presidio di uguaglianza e indipendenza della magistratura.
Fonti consultate: 2 fontei verificate