Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 108 Cost. – Sezione I: Ordinamento Giurisdizionale

In vigore dal 1° gennaio 1948

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

In sintesi

  • Le norme sull'ordinamento giudiziario sono riservate alla legge ordinaria.
  • La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e dei pubblici ministeri presso di esse.
  • La garanzia si estende anche agli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
Indice dei contenuti

L'ordinamento giudiziario è disciplinato dalla legge, che garantisce l'indipendenza di ogni giudice e magistratura speciale.

Ratio

L'articolo 108 della Costituzione è una norma di delega al legislatore ordinario con contenuti altamente garantisti. Il Costituente ha deciso di rimettere alla legge la disciplina dell'ordinamento giudiziario, ritenendo che dettagli organizzativi e procedurali non fossero materia costituzionale. Tuttavia, ha fissato due vincoli inderogabili: che l'ordinamento giudiziario sia stabilito con legge (non con decreto o atto amministrativo) e che la legge assicuri l'indipendenza dei giudici, del pubblico ministero, e degli estranei che partecipano alla giustizia.

Analisi

Il primo comma demanda a norma di legge la regolamentazione sia dell'ordinamento giudiziario ordinario sia di ogni altra magistratura speciale (e.g., giurisdizione amministrativa, giudicati militari). Ciò vuol dire che riforme importanti (modifica della Cassazione, riorganizzazione del TAR, istituzione di sezioni specializzate) richiedono legge parlamentare, non provvedimenti dell'esecutivo. Il vincolo della legge ordinaria esclude decreti legislativi generici e imposizioni amministrative. Il secondo comma prescrive che la legge assicuri l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali (ad es. TAR, tribunali militari) e del pubblico ministero presso tali organi. Inoltre, deve garantire l'indipendenza degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia (giurati, cittadini in sezioni specializzate). Questo vincolo è supremo: una legge che imponesse al TAR di disporsi secondo direttive ministeriali violerebbe l'art. 108.

Quando si applica

La norma si applica tutte le volte che il Parlamento legiferi su materia giudiziale: riforma dei gradi di giudizio, riorganizzazione territoriale dei tribunali, modifica delle competenze della Cassazione. Se una riforma amministrativa pretendesse di snellire la burocrazia giudiziaria aggirando la legge, l'art. 108 proteggerebbe i diritti procedurali. Quando l'indipendenza di magistrati speciali è messa in pericolo (ad es. pressioni per sentenze), la norma garantisce protezione costituzionale.

Connessioni

L'art. 108 si coordina con l'art. 101 Cost. (sottoposizione alla legge), l'art. 104 Cost. (indipendenza della magistratura), l'art. 102 Cost. (divieto di giudici straordinari), l'art. 107 Cost. (inamovibilità). La legge ordinaria è tenuta a rispettare questi vincoli costituzionali.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 281/1989

PRONUNCIA INTERPRETATIVA

La Corte ha affermato che l'art. 108, secondo comma, Cost. impone al legislatore di assicurare ai giudici delle giurisdizioni speciali garanzie sostanziali di indipendenza (durata della carica, modalita di nomina, status), non bastando proclamazioni formali: l'indipendenza richiede presidi organizzativi effettivi.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Riforma per decreto ministeriale
Il Ministro della giustizia emana un decreto ministeriale che ridefinisce le piante organiche del Consiglio di Stato. Tizio, avvocato amministrativista, impugna il provvedimento sostenendo che la materia è coperta da riserva di legge ex art. 108, comma 1. Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso: l'ordinamento delle giurisdizioni speciali non può essere regolato in via regolamentare.

Pressioni sull'esperto del tribunale per i minorenni
Caio, psicologo nominato giudice onorario nel tribunale per i minorenni, riceve dall'ente locale che lo stipendia indicazioni su come valutare un caso di affidamento. Egli eccepisce che la sua indipendenza funzionale è garantita dall'art. 108, comma 2, in quanto «estraneo» partecipante all'amministrazione della giustizia: nessun datore di lavoro può condizionarne il giudizio.

Indipendenza del PM militare
Sempronia, sostituta procuratrice militare, subisce pressioni gerarchiche affinché archivi un procedimento scomodo. Il Procuratore generale militare richiama l'art. 108, comma 2: la legge deve assicurare l'indipendenza dei pubblici ministeri presso le giurisdizioni speciali, rendendo illegittime interferenze di merito sull'esercizio dell'azione penale militare.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'articolo 108 della Costituzione italiana?

L'art. 108 Cost. riserva alla legge la disciplina dell'ordinamento giudiziario e garantisce l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, dei pubblici ministeri presso di esse e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Cosa significa che la legge assicura l'indipendenza secondo l'art. 108 Cost.?

Significa che soltanto atti legislativi, non regolamenti governativi, possono definire le garanzie di autonomia dei magistrati speciali e dei giudici onorari, impedendo interferenze del potere esecutivo sul loro operato.

Chi sono gli «estranei» che partecipano all'amministrazione della giustizia?

Sono soggetti non togati che esercitano funzioni giurisdizionali: giudici popolari in Corte d'assise, esperti nei tribunali per i minorenni, componenti laici di collegi specializzati. Anche la loro indipendenza è tutelata dall'art. 108, comma 2.

L'art. 108 Cost. si applica anche alla magistratura ordinaria?

Il primo comma si applica a ogni magistratura. Il secondo comma è specificamente dedicato alle giurisdizioni speciali, poiché l'indipendenza della magistratura ordinaria è già disciplinata dagli artt. 101-107 Cost.

Un regolamento ministeriale può disciplinare l'ordinamento del Consiglio di Stato?

No. La riserva di legge dell'art. 108, comma 1, impone che le norme sull'ordinamento di ogni magistratura, compreso il Consiglio di Stato, siano adottate con legge; un decreto ministeriale su tale materia sarebbe incostituzionale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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