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Art. 103 Cost. — Sezione I: Ordinamento Giurisdizionale
In vigore dal 1° gennaio 1948
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 103 Cost. attribuisce la giurisdizione amministrativa al Consiglio di Stato, quella contabile alla Corte dei conti e quella militare ai tribunali militari.
Ratio
L'articolo 103 della Costituzione articola la competenza giurisdizionale di due organi fondamentali della giustizia amministrativa italiana: il Consiglio di Stato e la Corte dei conti. La norma emerge dal principio che la pubblica amministrazione, benché dotata di poteri autoritativi, rimane sottoposta al diritto e quindi sindacabile dinanzi a giudici. Il fondamento è il principio dello Stato di diritto e la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini rispetto all'esercizio arbitrario del potere amministrativo.
Analisi
Il primo comma attribuisce al Consiglio di Stato e agli altri organi di giustizia amministrativa (i tribunali amministrativi regionali, le commissioni tributarie) il compito di tutelare gli interessi legittimi dei cittadini dinnanzi alla pubblica amministrazione. Un interesse legittimo è una situazione giuridica soggettiva proteggibile, ma non ancora diritto soggettivo: ad esempio, il diritto a partecipare a una gara pubblica, anche senza vincere, è interesse legittimo. La norma consente anche la tutela dei diritti soggettivi in materie specificate dalla legge (ad es. diritto alla riservatezza nella trasparenza amministrativa). Il secondo comma conferisce alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica: significa che la Corte può sindacare la legittimità della spesa pubblica, dei bilanci, delle gestioni finanziarie. Inoltre, può estendere la sua competenza a «altre specificate dalla legge», ampliando il perimetro oltre il controllo finanziario stretto. Il terzo comma riconosce una giurisdizione speciale costituzionalmente ammessa: i tribunali militari. In tempo di guerra, essi esercitano competenza piena; in tempo di pace, solo per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. Ciò non viola l'art. 102 Cost. perché è una giurisdizione limitata per materia e persona.
Quando si applica
La norma si applica quando un cittadino o un'impresa impugna un atto amministrativo davanti al TAR: ad esempio, ricorso contro diniego di permesso di costruire, esclusione da una gara pubblica, revoca di agevolazioni. La Corte dei conti entra in gioco quando serve sindacare la legittimità di una spesa (es. rimborso a una regione per fondo perduto illegittimamente assegnato). La Cassazione conosce di ricorsi per violazione di legge contro sentenze di TAR e Corte dei conti. Per i reati militari (disertori, violazione del segreto militare), la giurisdizione è dei tribunali militari in tempo di pace.
Connessioni
L'art. 103 si coordina con l'art. 113 Cost. (diritto alla tutela giurisdizionale contro la pubblica amministrazione), l'art. 100 Cost. (funzioni del Consiglio di Stato e Corte dei conti), l'art. 97 Cost. (principi amministrativi). La giurisdizione amministrativa è regolata dal d.lgs. 104/2010 (TAR) e dal d.lgs. 286/1999 (Corte dei conti).
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'articolo 103 della Costituzione italiana?
L'art. 103 Cost. ripartisce la giurisdizione speciale tra Consiglio di Stato e TAR (materia amministrativa), Corte dei conti (contabilità pubblica e responsabilità erariale) e tribunali militari (reati militari delle Forze armate).
Qual è la differenza tra interesse legittimo e diritto soggettivo nell'art. 103?
L'interesse legittimo è tutelato dal giudice amministrativo; il diritto soggettivo di regola dal giudice ordinario. L'art. 103 consente alla legge di attribuire al giudice amministrativo anche i diritti soggettivi in specifiche materie di giurisdizione esclusiva.
Cosa prevede l'art. 103 comma 3 della Costituzione sui tribunali militari?
Il terzo comma stabilisce che in tempo di pace i tribunali militari giudicano solo i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. In tempo di guerra la loro giurisdizione è più ampia, come stabilisce la legge ordinaria.
Cosa giudica la Corte dei conti ai sensi dell'art. 103 Cost.?
La Corte dei conti giudica in materia di contabilità pubblica, inclusa la responsabilità erariale di funzionari e amministratori che causano danni all'erario, e nelle altre materie specificamente indicate dalla legge.
I TAR rientrano nell'art. 103 della Costituzione?
Sì. I Tribunali Amministrativi Regionali, istituiti con legge nel 1971, sono «altri organi di giustizia amministrativa» menzionati dall'art. 103, primo comma, Cost., e costituiscono il primo grado della giurisdizione amministrativa affiancando il Consiglio di Stato.
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