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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • La tutela giurisdizionale contro gli atti della PA è sempre garantita, senza eccezioni.
  • Non è possibile escludere o limitare tale tutela a specifici mezzi di impugnazione o categorie di atti.
  • La legge stabilisce quali organi giurisdizionali possono annullare gli atti amministrativi illegittimi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 113 Cost. — Sezione II: Norme Sulla Giurisdizione

In vigore dal 1° gennaio 1948

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 1 comma della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Commento

Chiunque può ricorrere al giudice contro qualsiasi atto della pubblica amministrazione che leda i propri diritti o interessi.

Ratio

L'articolo 113 Cost. rappresenta uno dei pilastri fondamentali dello Stato di diritto italiano, affermando il principio dell'universalità della tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica amministrazione. La norma opera su tre livelli distinti ma complementari. Il primo comma sancisce una garanzia assoluta: chiunque sia titolare di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo può adire un giudice, ordinario o amministrativo, per ottenere protezione contro gli atti della PA. Nessun atto, per quanto discrezionale o politicamente rilevante, può sottrarsi a tale sindacato.

Analisi

La disposizione consta di tre commi costruiti secondo una logica progressiva. Il primo stabilisce il principio fondamentale: contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Il secondo comma rafforza questa garanzia escludendo che il legislatore ordinario possa svuotarla indirettamente, ad esempio limitando i mezzi di impugnazione disponibili o sottraendo categorie di atti al controllo giurisdizionale. Si tratta di una riserva di tutela costituzionalmente garantita. Il terzo comma introduce una riserva di legge in merito all'annullamento degli atti amministrativi: spetta alla legge ordinaria definire quale giudice abbia il potere di annullare l'atto e con quali effetti, fermo restando che il sindacato deve comunque essere assicurato. La norma lascia al legislatore la ripartizione della giurisdizione, ma non la sua soppressione.

Quando si applica

L'articolo 113 si applica a ogni ricorso contro qualsiasi atto della pubblica amministrazione, indipendentemente dalla natura discrezionale, vincolata o normativa dell'atto stesso. Vale per provvedimenti amministrativi veri e propri, per omissioni amministrative illegittime, per atti di fatto e per le ordinanze sindacali. La tutela è garantita sia avanti al giudice ordinario (per la tutela dei diritti soggettivi) sia avanti al giudice amministrativo (per la tutela degli interessi legittimi). Non sono conosciuti limiti temporali o categorie di atti sottratti al sindacato.

Connessioni

L'articolo 113 è inscindibilmente collegato all'art. 97, che pone i principi di buon andamento e imparzialità della PA, e all'art. 98, che disciplina i doveri dei pubblici impiegati. Si raccorda inoltre con gli artt. 24 e 25, che riconoscono il diritto di azione e il divieto di retroattività. È strettamente legato al codice del processo amministrativo, alle norme sulla giurisdizione del TAR e del Consiglio di Stato, e alle disposizioni sulla trasparenza amministrativa della legge 241/1990.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 204/2004

La Corte ha dichiarato l'illegittimita costituzionale di disposizioni che estendevano la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ad atti, provvedimenti e comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica, edilizia e servizi pubblici. Gli artt. 103 e 113 Cost. impongono che la giurisdizione esclusiva sia limitata a particolari materie strettamente connesse all'esercizio del potere amministrativo, dove diritti soggettivi e interessi legittimi si intrecciano in modo inestricabile.

Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.it

Casi pratici

Caso 1: Il permesso di costruire negato


Tizio presenta regolare domanda per ottenere un permesso di costruire, ma il Comune glielo nega con un provvedimento che egli ritiene illegittimo. Grazie all'art. 113 Cost., Tizio può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente, che valuterà la legittimità dell'atto e, se del caso, lo annullerà.

Caso 2: L'esclusione da un concorso pubblico


Caia partecipa a un concorso pubblico per un posto da funzionario regionale, ma viene esclusa con un atto che ritiene viziato da eccesso di potere. La Costituzione le garantisce il diritto di impugnare il provvedimento davanti al giudice amministrativo, senza che la Regione possa frapporre ostacoli procedurali che rendano illusoria tale tutela.

Caso 3: Il diniego di accesso agli atti


Sempronio chiede a un ente pubblico l'accesso a documenti amministrativi che lo riguardano, ma l'ente oppone un diniego ritenuto arbitrario. Ai sensi dell'art. 113 Cost., Sempronio può rivolgersi al giudice competente, nella specie il TAR, in sede di rito speciale sull'accesso, per ottenere l'ostensione dei documenti negati.

Domande frequenti

Cosa tutela l'art. 113 della Costituzione italiana?

L'art. 113 Cost. garantisce a chiunque il diritto di ricorrere a un giudice, ordinario o amministrativo, contro qualsiasi atto della pubblica amministrazione che leda un diritto soggettivo o un interesse legittimo, senza possibilità di esclusioni.

Quale differenza c'è tra giudice ordinario e giudice amministrativo nei ricorsi contro la PA?

Il giudice ordinario tutela i diritti soggettivi lesi dalla PA, il giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) tutela gli interessi legittimi. L'art. 113 ammette entrambe le vie, lasciando alla legge il riparto di giurisdizione.

La legge può limitare il ricorso contro gli atti della pubblica amministrazione?

No. L'art. 113, secondo comma, vieta espressamente che la legge ordinaria escluda o limiti la tutela giurisdizionale, sia precludendo determinati mezzi di impugnazione, sia sottraendo intere categorie di atti al sindacato del giudice.

Chi può annullare un atto amministrativo illegittimo?

Secondo il terzo comma dell'art. 113 Cost., spetta alla legge ordinaria indicare quali organi giurisdizionali hanno il potere di annullare gli atti della PA e con quali effetti. In Italia tale competenza spetta principalmente al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato).

L'art. 113 Cost. si applica anche agli atti discrezionali della PA?

Sì. La tutela giurisdizionale garantita dall'art. 113 è generale e non conosce eccezioni legate alla natura discrezionale dell'atto. Il giudice può sindacare anche la discrezionalità amministrativa, nei limiti consentiti dall'ordinamento (eccesso di potere, vizi logici, ecc.).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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