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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1 Cost. — Principi fondamentali

In vigore dal 1° gennaio 1948

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

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In sintesi

  • L'Italia è costituita come Repubblica: nessun monarca, nessun potere ereditario — la legittimità del potere viene dai cittadini.
  • Il carattere «democratico» implica che ogni decisione pubblica fondamentale deve ricondursi, direttamente o indirettamente, alla volontà del popolo.
  • «Fondata sul lavoro» riconosce il lavoro — in tutte le sue forme — come valore fondante, base dei diritti sociali degli artt. 35-47 Cost.
  • La sovranità appartiene al popolo, ma si esercita solo «nelle forme e nei limiti della Costituzione»: argine contro derive plebiscitarie o maggioritarie assolute.
Commento del professionista
Inquadramento storico e sistematico

L'articolo 1 della Costituzione apre il Titolo I dei Princìpi fondamentali e svolge una funzione di norma-cardine dell'intero ordinamento. Non si limita a descrivere la forma di Stato, ma enuncia i valori assiologici attorno ai quali ruota l'intera architettura costituzionale. È il frutto del dibattito nell'Assemblea Costituente (25 giugno 1946 – 31 gennaio 1948), dove si confrontarono tradizioni culturali profondamente diverse — cattolica, socialista, liberale, azionista — trovando un denominatore comune nel rifiuto del totalitarismo e nell'affermazione di uno Stato fondato sul consenso.

La Corte costituzionale ha più volte ribadito che i Princìpi fondamentali, pur non essendo sottratti in assoluto a qualsiasi revisione formale, esprimono un nucleo di valori che l'art. 139 e la stessa logica del patto costituente rendono di fatto immodificabili nel loro contenuto essenziale.

«Repubblica democratica»: il principio democratico

La scelta repubblicana fu ratificata dal referendum del 2 giugno 1946 con 12.717.923 voti contro 10.719.284 per la Monarchia. La forma repubblicana rientra nel perimetro invalicabile dell'art. 139: non può essere oggetto di revisione costituzionale.

L'aggettivo «democratica» non è ridondante: esclude caratteri oligarchici o autoritari. Il principio democratico implica pluralismo politico (artt. 49, 18), libertà di espressione (art. 21), suffragio universale (art. 48) e separazione dei poteri. Costantino Mortati sottolineò in Assemblea che la democrazia non è un meccanismo formale di conteggio dei voti, ma un metodo sostanziale di partecipazione che presuppone l'eguaglianza reale: da qui il nesso tra art. 1 e art. 3, co. 2, che affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto libertà e uguaglianza.

«Fondata sul lavoro»: il principio lavorista

L'espressione fu tra le più dibattute dell'intera Assemblea. Togliatti e la componente di sinistra premevano per una formulazione che ponesse il lavoro come elemento costitutivo della sovranità stessa; la componente democristiana intendeva evitare una lettura riduzionistica identificante il lavoro esclusivamente con il lavoro salariato o la classe operaia.

La soluzione adottata è volutamente ampia: «lavoro» ricomprende ogni forma di attività produttiva — dipendente e autonomo, intellettuale e manuale, imprenditoriale e artigianale. Il principio lavorista non è una norma di classe, ma un criterio di valore: afferma che la Repubblica si legittima attraverso il contributo attivo dei cittadini alla vita economica e sociale. Le implicazioni precettive si irradiano nel Titolo III della Parte Prima (artt. 35-47): diritto al lavoro (art. 4), tutela del lavoro in tutte le sue forme (art. 35), parità retributiva (art. 37), protezione previdenziale (art. 38).

La sovranità popolare

Il secondo comma afferma con nettezza che «la sovranità appartiene al popolo». Nessun organo dello Stato — né il Parlamento, né il Governo, né la stessa Corte costituzionale — è depositario della sovranità in senso proprio. Tutti esercitano poteri derivati, attribuiti e limitati dalla Costituzione. Il «popolo» è inteso in senso giuridico-politico: non la somma aritmetica degli individui, ma la comunità politica organizzata.

Mortati mise in guardia contro una concezione rousseauiana della volontà generale come infallibile e illimitata. La sovranità popolare nella Costituzione italiana è una sovranità «addomesticata» dal diritto: è il popolo costituente che, nel momento fondativo, ha auto-limitato la sovranità futura, sottraendo certi valori al mutamento maggioritario ordinario.

Forme e limiti della Costituzione

L'inciso «nelle forme e nei limiti della Costituzione» è la clausola che trasforma il principio democratico in principio compatibile con lo Stato di diritto. Le «forme» sono le procedure: suffragio universale, rappresentanza parlamentare, referendum (artt. 75, 138). I «limiti» sono i contenuti: i diritti inviolabili (art. 2), il principio di eguaglianza (art. 3), la forma repubblicana (art. 139).

Questo doppio vincolo — procedurale e sostanziale — è la risposta costituzionale all'esperienza del ventennio fascista, durante il quale un regime si era instaurato utilizzando, almeno formalmente, gli strumenti della legalità parlamentare. La Costituzione ha inteso costruire un sistema in cui nemmeno una maggioranza qualificata possa smantellare il nucleo essenziale dei valori fondativi.

Rapporto con gli artt. 2 e 3

L'art. 1 non può essere letto in isolamento. L'art. 2 riconosce i diritti inviolabili dell'uomo come limite alla stessa sovranità popolare: nemmeno il popolo potrebbe sopprimerli senza tradire il patto fondativo. L'art. 3, co. 2 attribuisce alla Repubblica il mandato attivo di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione democratica — dando contenuto concreto al principio lavorista e a quello democratico. Il trittico artt. 1-2-3 costituisce il «codice genetico» della Costituzione italiana secondo la dottrina costituzionalistica.

Conclusioni

L'art. 1 Cost. non è una dichiarazione di principio priva di valore normativo: è una norma ad altissima densità precettiva che orienta l'interpretazione di ogni altra disposizione costituzionale e ordinaria, condiziona le scelte del legislatore e funge da parametro di legittimità costituzionale. La sua apparente semplicità — due commi, ventotto parole — cela una stratificazione di significati che dottrina e giurisprudenza continuano a esplorare a più di settantacinque anni dalla sua entrata in vigore.

Domande frequenti

Cosa significa che l'Italia è una Repubblica democratica?

Significa che la forma di Stato esclude la monarchia e che il potere pubblico si fonda sulla partecipazione dei cittadini. «Democratica» implica pluralismo, libertà politiche e suffragio universale. La forma repubblicana è sottratta alla revisione costituzionale dall'art. 139 Cost.

Cosa vuol dire che la Repubblica è «fondata sul lavoro»?

Riconosce il lavoro — in ogni sua forma, dipendente, autonomo, intellettuale o manuale — come valore fondante della convivenza civile. Orienta il legislatore a tutelare e promuovere l'attività lavorativa ed è la base assiologica dei diritti sociali degli artt. 35-47 Cost.

Cosa significa che la sovranità appartiene al popolo?

Nessun organo dello Stato è titolare originario del potere. Tutti esercitano poteri derivati e limitati dalla Costituzione. La sovranità popolare non è assoluta: si esercita solo «nelle forme e nei limiti della Costituzione», che impedisce derive plebiscitarie o maggioritarie illimitate.

Qual è la differenza tra democrazia diretta e indiretta nell'art. 1?

La Costituzione prevede entrambe. La democrazia indiretta (rappresentativa) si esercita attraverso il Parlamento eletto; quella diretta tramite referendum abrogativo (art. 75) e iniziative legislative popolari (art. 71). Le «forme» della Costituzione determinano quando e come ciascuno strumento può essere attivato.

L'art. 1 Cost. può essere modificato?

La forma repubblicana è sottratta alla revisione dall'art. 139 Cost. Il nucleo essenziale dell'art. 1 — sovranità popolare, carattere democratico, principio lavorista — è considerato dalla dottrina prevalente parte dei Princìpi supremi immodificabili anche con la procedura aggravata dell'art. 138 Cost.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-06
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