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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1 Cost. – Principi fondamentali
In vigore dal 1° gennaio 1948
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 2 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Vedi anche
→Cost. art. precedente - Disposizione transitoria XVIII: Costituzione italiana→Cost. art. 2 - Articolo 2 della Costituzione italiana→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→Art. 3 Cost.: Principi fondamentali→Art. 4 Cost.: Principi fondamentali→Art. 5 Cost.: Principi fondamentali→Art. 6 Cost.: Principi fondamentali→Art. 7 Cost.: Principi fondamentali→Art. 8 Cost.: Principi fondamentali→Art. 9 Cost.: Principi fondamentali
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 1 della Costituzione italiana definisce l'identità della Repubblica come democrazia fondata sul lavoro e sulla sovranità popolare.
Ratio
L'articolo apre la Carta costituzionale e ne esprime i principi identitari fondamentali. La ratio è duplice: definire la forma di Stato e di governo (Repubblica democratica) e individuare il fondamento etico-politico della comunità nazionale (il lavoro). La scelta repubblicana, frutto del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, è elevata a principio supremo non modificabile. Il riferimento al lavoro non è meramente programmatico ma sostanzia l'intera architettura costituzionale, che si articolerà nei principi successivi e nelle norme di parte sostanziale (artt. 4, 35-40, 41 Cost.) sulla dignità del lavoratore e sull'iniziativa economica.
Analisi
Il primo comma contiene tre elementi: la qualificazione dell'Italia come Repubblica, l'attributo di democraticità e il fondamento sul lavoro. La forma repubblicana indica la scelta dell'organizzazione politica con organi elettivi e a tempo determinato. L'aggettivo democratica significa che il potere appartiene al popolo e si esercita secondo regole di partecipazione, pluralismo e rappresentanza. Il fondamento sul lavoro non è elemento decorativo: esprime la centralità dell'attività umana produttiva come fonte di realizzazione personale e di costruzione della comunità. Il secondo comma esplicita la sovranità popolare: il popolo è il titolare originario del potere politico, ma esercita la sovranità nelle forme e nei limiti della Costituzione. Si esclude così sia la sovranità assoluta del monarca, sia la sovranità illimitata della maggioranza: la Carta è il vincolo che disciplina e protegge l'esercizio del potere.
Quando si applica
L'art. 1 opera come norma generale di interpretazione di tutto il sistema costituzionale e dell'intero ordinamento. Le sue clausole sono richiamate dalla Corte Costituzionale come parametro nelle questioni di legittimità che coinvolgano la forma repubblicana, il principio democratico, la sovranità popolare e la centralità del lavoro. La giurisprudenza ha utilizzato l'articolo per sostenere il bilanciamento tra esigenze di efficienza politica e partecipazione popolare, per validare strumenti di democrazia diretta (referendum) e per sottolineare la tutela del lavoro come valore costituzionale primario, anche nel rapporto con l'ordinamento dell'Unione europea.
Confronto sistemico
L'art. 1 si coordina con tutti i principi fondamentali (artt. 1-12 Cost.) e in particolare con l'art. 2 (diritti inviolabili), l'art. 3 (eguaglianza), l'art. 4 (diritto al lavoro), l'art. 35 (tutela del lavoro). Si raccorda con l'art. 139 Cost., che dichiara la forma repubblicana non soggetta a revisione costituzionale: si tratta dell'unico limite esplicito al potere costituente di revisione previsto dalla Carta. La sovranità popolare si esercita concretamente attraverso le elezioni (artt. 48 e 56), il referendum abrogativo (art. 75), l'iniziativa popolare di leggi (art. 71), nonché attraverso il potere giurisdizionale e la rappresentanza politica.
Profili problematici
I principali dibattiti riguardano i confini della sovranità popolare di fronte ai vincoli sovranazionali, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dai trattati internazionali. La Corte Costituzionale, con la dottrina dei controlimiti, ha affermato che la sovranità popolare incontra come limite il rispetto dei principi supremi dell'ordinamento, ma può cedere su materie devolute pacificamente alle istituzioni europee. Altra questione è quella della democraticità sostanziale: la Carta esige non solo democrazia procedurale (regole elettorali, alternanza) ma anche democrazia partecipativa, con pluralismo politico e tutela delle minoranze, come elemento qualificante dell'ordinamento.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 120/2018
Corte Cost., sent. n. 24/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Corte Costituzionale
Domande frequenti
Cosa significa Repubblica democratica fondata sul lavoro?
La formula sintetizza tre elementi identitari: la forma repubblicana (organi elettivi e a tempo determinato), la democraticità (partecipazione popolare e pluralismo) e la centralità del lavoro come valore fondante. Quest'ultimo non è mero richiamo simbolico ma fondamento etico-politico, declinato negli artt. 4, 35-40 e 41 della Costituzione italiana.
Come si esercita la sovranità popolare in Italia?
Si esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione attraverso elezioni politiche e amministrative (artt. 48, 56, 58), referendum abrogativo (art. 75) e costituzionale (art. 138), iniziativa legislativa popolare (art. 71), petizioni (art. 50) e altri strumenti di partecipazione. La rappresentanza parlamentare resta la forma ordinaria di esercizio della sovranità.
La forma repubblicana può essere modificata?
No. L'art. 139 Cost. dichiara espressamente che la forma repubblicana non è soggetta a revisione costituzionale. Si tratta dell'unico limite esplicito al procedimento di revisione previsto dall'art. 138 Cost. La scelta repubblicana, sancita dal referendum del 2 giugno 1946, è elevata a principio supremo non modificabile dall'ordinamento.
I limiti alla sovranità popolare sono in contrasto con la democrazia?
No. La Costituzione configura una democrazia costituzionale: la sovranità popolare è esercitata nei limiti della Carta, che tutela diritti fondamentali e minoranze. Si esclude la sovranità illimitata della maggioranza, garantendo che le scelte democratiche rispettino i valori costituzionali primari (diritti inviolabili, separazione dei poteri, controllo di legittimità).
Fonti consultate: 3 fontei verificate