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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 139 Cost. – Sezione II: Revisione Della Costituzione, Leggi Costituzionali
In vigore dal 1° gennaio 1948
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
Vedi anche
→Cost. art. 138 - Articolo 138 della Costituzione italiana→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→Art. 137 Cost.: Sezione I: La Corte Costituzionale→Art. 136 Cost. – Sezione I: La Corte Costituzionale→Art. 135 Cost.: Sezione I: La Corte Costituzionale→Art. 134 Cost.: Sezione I: La Corte Costituzionale→Art. 133 Cost.: Titolo V: le regioni, le province→Art. 132 Cost. – Titolo V: le regioni, le province→Art. 131 Cost.: Titolo V: le regioni, le province→Art. 130 Cost.: Titolo V: le regioni, le province
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 139 Cost. vieta qualsiasi revisione costituzionale che elimini la forma repubblicana dello Stato italiano.
Ratio
L'articolo 139 della Costituzione italiana costituisce la cosiddetta clausola di eternità, norma che sottrae un nucleo essenziale dell'ordinamento alla disponibilità del potere di revisione costituzionale, per quanto esercitato nelle forme più solenni previste dall'art. 138 Cost. Il significato letterale della disposizione è la sottrazione della «forma repubblicana» a qualsiasi modifica, ma l'interpretazione di tale sintagma ha dato luogo a un articolato dibattito dottrinario e giurisprudenziale. La norma va letta alla luce del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, con cui il popolo italiano scelse la Repubblica in luogo della Monarchia. I Costituenti vollero blindare tale scelta, evitando che una futura maggioranza parlamentare potesse restaurare l'istituto monarchico attraverso il procedimento aggravato dell'art. 138.
Analisi
L'art. 139 esprime un proposito di rottura definitiva con il passato monarchico e autoritario. Quanto al significato di «forma repubblicana», la dottrina si è divisa tra un'interpretazione restrittiva e una estensiva. La tesi restrittiva, storicamente sostenuta da alcuni commentatori, individua il divieto nella sola scelta tra monarchia e repubblica. La tesi estensiva, oggi prevalente nella letteratura costituzionalistica, ricomprende nella «forma repubblicana» l'intero impianto dei valori fondanti: la sovranità popolare, i diritti inviolabili, il principio di uguaglianza, il carattere democratico e pluralista dell'ordinamento. La Corte Costituzionale, con la storica sentenza n. 1146 del 1988, ha elaborato la teoria dei limiti impliciti alla revisione costituzionale, affermando che «la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti neppure da leggi di revisione costituzionale». Tali principi, il principio democratico, i diritti inviolabili della persona, il principio di laicità, il diritto di difesa, costituiscono il nucleo identitario irriducibile della Costituzione, un controlimite tanto al potere di revisione interno quanto all'ingresso del diritto europeo e internazionale.
Quando si applica
L'articolo 139 si applica ogniqualvolta il Parlamento tenti di approvare una legge costituzionale che elimini o modifichi sostanzialmente la forma repubblica. La clausola opera come limite assoluto, impermeabile a qualsiasi procedura di revisione, ivi compresa quella dell'art. 138 con referendum confermativo e doppia deliberazione. Rientra nel sindacato della Corte Costituzionale il controllo sulla compatibilità di qualsiasi legge costituzionale proposta con l'art. 139. Il principio si estende, in virtù della sentenza n. 1146/1988, a tutti i principi supremi ritenuti parte della forma e dell'identità costituzionale.
Connessioni
L'articolo 139 si connette fondamentalmente all'art. 138, che disciplina il procedimento di revisione costituzionale, di cui rappresenta il limite invalicabile. È collegato agli artt. 1-3, che enunciano i principi fondamentali della sovranità popolare e dell'uguaglianza. Si interconnette con la sentenza n. 1146/1988 della Corte Costituzionale, che ha articolato la dottrina dei limiti impliciti e dei controlimiti all'ingresso del diritto europeo. Dialoga inoltre con i principi di indisponibilità della Costituzione elaborati dalla letteratura costituzionalistica, in particolare della scuola dell'«identità costituzionale» dell'ordinamento italiano.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 1146/1988
Pronuncia capitale sulla teoria dei principi supremi: la Corte ha affermato che la Costituzione contiene principi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale nemmeno da leggi costituzionali, includendovi sia i limiti espressi (forma repubblicana ex art. 139 Cost.) sia i principi inerenti all'identità costituzionale e ai diritti inviolabili della persona, i quali rappresentano lo stesso fondamento dell'ordinamento.
Casi pratici
Caso 1: Tizio propone un disegno di legge costituzionale per restaurare la monarchia
Tizio, parlamentare eletto, deposita un disegno di legge di revisione costituzionale volto a modificare l'art. 1 Cost. sostituendo «Repubblica» con «Regno» e ripristinando la successione dinastica dei Savoia. Il disegno di legge è approvato da entrambe le Camere con la maggioranza assoluta richiesta dall'art. 138, ma non viene richiesto il referendum confermativo. La legge costituzionale è impugnata davanti alla Corte Costituzionale. Applicando l'art. 139 e la dottrina della sentenza n. 1146/1988, la Corte dichiara la legge costituzionalmente illegittima: il limite della forma repubblicana è assoluto e insuperabile, indipendentemente dalla procedura seguita e dal consenso popolare espresso attraverso il referendum ex art. 138. Non esiste maggioranza, neppure unanime, in grado di abrogare l'art. 139 per via di revisione costituzionale ordinaria.
Caso 2: Caio sostiene che una riforma costituzionale che elimini il suffragio universale sia ammissibile
Caio, costituzionalista di orientamento tecnocratico, sostiene che il Parlamento potrebbe, con legge di revisione ex art. 138, introdurre un sistema censitario o di voto plurimo, riducendo la portata del suffragio universale sancito dall'art. 48 Cost. Sempronio, avvocato, lo contesta richiamando la sentenza n. 1146/1988: il principio democratico e la sovranità popolare rientrano nel nucleo intangibile protetto dall'art. 139 nella sua interpretazione estensiva. Una riforma che svuotasse il suffragio universale inciderebbe sulla «forma repubblicana» nel senso sostanziale elaborato dalla Corte, risultando pertanto incostituzionale anche se approvata con le forme dell'art. 138. Il limite dell'art. 139 opera dunque come scudo anche contro revisioni formalmente legittime ma sostanzialmente eversive dei valori fondanti.
Caso 3: Sempronio chiede se l'Italia possa trasferire la sovranità a un ipotetico Stato federale europeo
Sempronio, studioso di diritto europeo, si interroga se una legge costituzionale potrebbe autorizzare la cessione totale della sovranità italiana a un'entità federale europea, facendo venir meno l'indipendenza della Repubblica. La dottrina prevalente risponde negativamente: la «forma repubblicana» ricomprende l'esistenza stessa di uno Stato sovrano di tipo repubblicano-democratico. Una cessione totale di sovranità che comportasse la dissoluzione della Repubblica italiana come soggetto ordinamentale autonomo si scontrerebbe con il limite assoluto dell'art. 139, cui si affianca il principio supremo dell'indipendenza nazionale desumibile dagli artt. 1 e 5 Cost.
Domande frequenti
Cosa significa esattamente «forma repubblicana» nell'art. 139 Cost.?
La «forma repubblicana» indica, in senso stretto, la scelta tra monarchia e repubblica. In senso esteso, oggi prevalente, ricomprende i principi fondamentali dello Stato democratico: sovranità popolare, diritti inviolabili, uguaglianza, pluralismo. La Corte Costituzionale ha adottato l'interpretazione estensiva nella sentenza n. 1146/1988.
È possibile modificare l'art. 139 Cost. attraverso il procedimento di revisione ex art. 138?
No. L'art. 139 rappresenta un limite assoluto che si autoprotegge: nessuna procedura di revisione costituzionale, nemmeno quella aggravata dell'art. 138, può eliminare o derogare alla clausola di eternità. Ciò vale anche qualora si ottenesse il consenso popolare tramite referendum confermativo.
Cosa ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 1146 del 1988?
La Corte ha affermato l'esistenza di principi supremi dell'ordinamento non modificabili neppure da leggi di revisione costituzionale. Tali principi, desumibili dall'art. 139 e dall'intera Costituzione, includono il principio democratico, i diritti inviolabili della persona e il diritto di difesa, costituendo un nucleo identitario irriducibile dell'ordinamento.
Qual è il contesto storico che ha portato all'inserimento dell'art. 139 nella Costituzione?
L'art. 139 fu inserito dai Costituenti per cristallizzare l'esito del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, con cui gli italiani scelsero la Repubblica contro la Monarchia. I Costituenti vollero impedire che future maggioranze parlamentari potessero restaurare l'istituto monarchico o tornare a forme di governo autoritarie.
L'art. 139 Cost. può essere invocato come controlimite all'ingresso del diritto europeo?
Sì. La Corte Costituzionale ha elaborato la dottrina dei «controlimiti»: i principi supremi dell'ordinamento, cui l'art. 139 fa riferimento, costituiscono un limite all'ingresso di norme europee o internazionali che vi contrastino. Il giudice costituzionale può dichiarare inapplicabili tali norme qualora ledano il nucleo intangibile della Costituzione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate