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Art. 139 Cost. — Sezione II: Revisione Della Costituzione, Leggi Costituzionali
In vigore dal 1° gennaio 1948
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
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In sintesi
L'art. 139 Cost. vieta qualsiasi revisione costituzionale che elimini la forma repubblicana dello Stato italiano.
Ratio
L'articolo 139 della Costituzione italiana costituisce la cosiddetta clausola di eternità, norma che sottrae un nucleo essenziale dell'ordinamento alla disponibilità del potere di revisione costituzionale, per quanto esercitato nelle forme più solenni previste dall'art. 138 Cost. Il significato letterale della disposizione è la sottrazione della «forma repubblicana» a qualsiasi modifica, ma l'interpretazione di tale sintagma ha dato luogo a un articolato dibattito dottrinario e giurisprudenziale. La norma va letta alla luce del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, con cui il popolo italiano scelse la Repubblica in luogo della Monarchia. I Costituenti vollero blindare tale scelta, evitando che una futura maggioranza parlamentare potesse restaurare l'istituto monarchico attraverso il procedimento aggravato dell'art. 138.
Analisi
L'art. 139 esprime un proposito di rottura definitiva con il passato monarchico e autoritario. Quanto al significato di «forma repubblicana», la dottrina si è divisa tra un'interpretazione restrittiva e una estensiva. La tesi restrittiva, storicamente sostenuta da alcuni commentatori, individua il divieto nella sola scelta tra monarchia e repubblica. La tesi estensiva, oggi prevalente nella letteratura costituzionalistica, ricomprende nella «forma repubblicana» l'intero impianto dei valori fondanti: la sovranità popolare, i diritti inviolabili, il principio di uguaglianza, il carattere democratico e pluralista dell'ordinamento. La Corte Costituzionale, con la storica sentenza n. 1146 del 1988, ha elaborato la teoria dei limiti impliciti alla revisione costituzionale, affermando che «la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti neppure da leggi di revisione costituzionale». Tali principi — il principio democratico, i diritti inviolabili della persona, il principio di laicità, il diritto di difesa — costituiscono il nucleo identitario irriducibile della Costituzione, un controlimite tanto al potere di revisione interno quanto all'ingresso del diritto europeo e internazionale.
Quando si applica
L'articolo 139 si applica ogniqualvolta il Parlamento tenti di approvare una legge costituzionale che elimini o modifichi sostanzialmente la forma repubblica. La clausola opera come limite assoluto, impermeabile a qualsiasi procedura di revisione, ivi compresa quella dell'art. 138 con referendum confermativo e doppia deliberazione. Rientra nel sindacato della Corte Costituzionale il controllo sulla compatibilità di qualsiasi legge costituzionale proposta con l'art. 139. Il principio si estende, in virtù della sentenza n. 1146/1988, a tutti i principi supremi ritenuti parte della forma e dell'identità costituzionale.
Connessioni
L'articolo 139 si connette fondamentalmente all'art. 138, che disciplina il procedimento di revisione costituzionale, di cui rappresenta il limite invalicabile. È collegato agli artt. 1-3, che enunciano i principi fondamentali della sovranità popolare e dell'uguaglianza. Si interconnette con la sentenza n. 1146/1988 della Corte Costituzionale, che ha articolato la dottrina dei limiti impliciti e dei controlimiti all'ingresso del diritto europeo. Dialoga inoltre con i principi di indisponibilità della Costituzione elaborati dalla letteratura costituzionalistica, in particolare della scuola dell'«identità costituzionale» dell'ordinamento italiano.
Domande frequenti
Cosa significa esattamente «forma repubblicana» nell'art. 139 Cost.?
La «forma repubblicana» indica, in senso stretto, la scelta tra monarchia e repubblica. In senso esteso, oggi prevalente, ricomprende i principi fondamentali dello Stato democratico: sovranità popolare, diritti inviolabili, uguaglianza, pluralismo. La Corte Costituzionale ha adottato l'interpretazione estensiva nella sentenza n. 1146/1988.
È possibile modificare l'art. 139 Cost. attraverso il procedimento di revisione ex art. 138?
No. L'art. 139 rappresenta un limite assoluto che si autoprotegge: nessuna procedura di revisione costituzionale, nemmeno quella aggravata dell'art. 138, può eliminare o derogare alla clausola di eternità. Ciò vale anche qualora si ottenesse il consenso popolare tramite referendum confermativo.
Cosa ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 1146 del 1988?
La Corte ha affermato l'esistenza di principi supremi dell'ordinamento non modificabili neppure da leggi di revisione costituzionale. Tali principi — desumibili dall'art. 139 e dall'intera Costituzione — includono il principio democratico, i diritti inviolabili della persona e il diritto di difesa, costituendo un nucleo identitario irriducibile dell'ordinamento.
Qual è il contesto storico che ha portato all'inserimento dell'art. 139 nella Costituzione?
L'art. 139 fu inserito dai Costituenti per cristallizzare l'esito del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, con cui gli italiani scelsero la Repubblica contro la Monarchia. I Costituenti vollero impedire che future maggioranze parlamentari potessero restaurare l'istituto monarchico o tornare a forme di governo autoritarie.
L'art. 139 Cost. può essere invocato come controlimite all'ingresso del diritto europeo?
Sì. La Corte Costituzionale ha elaborato la dottrina dei «controlimiti»: i principi supremi dell'ordinamento, cui l'art. 139 fa riferimento, costituiscono un limite all'ingresso di norme europee o internazionali che vi contrastino. Il giudice costituzionale può dichiarare inapplicabili tali norme qualora ledano il nucleo intangibile della Costituzione.
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