Indice
In sintesi
- Una legge costituzionale fissa condizioni e forme dei giudizi di legittimità e le garanzie di indipendenza dei giudici.
- La legge ordinaria regola la costituzione e il funzionamento della Corte.
- Le decisioni della Corte Costituzionale non sono soggette ad alcuna impugnazione.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 137 Cost. — Sezione I: La Corte Costituzionale
In vigore dal 1° gennaio 1948
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 137 Cod. Amb. — sanzioni penali
- Art. 137 D.Lgs. 209/2005 — Danno patrimoniale
- Art. 137 D.Lgs. 42/2004 — Commissioni regionali
- Art. 137 Codice Civile: Incompetenza dell'ufficiale dello stato
- Articolo 137 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 137 Cod.Cons.: Elenco delle associazioni dei consumatori e
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 137 Cost. disciplina le fonti normative sulla Corte Costituzionale e sancisce l'inoppugnabilità assoluta delle sue decisioni.
Ratio
L'articolo 137 Cost. istituisce una riserva di legge costituzionale per le materie più sensibili del processo costituzionale: le condizioni di proponibilità dei giudizi, le forme procedurali e i termini, nonché le garanzie di indipendenza dei giudici. Tale riserva mira a sottrarre le regole fondamentali del processo costituzionale alla disponibilità della maggioranza parlamentare ordinaria, garantendo così la neutralità e l'autonomia della Corte rispetto agli organi politici. La scelta del Costituente risponde all'esigenza di proteggere la Corte da condizionamenti attraverso modifiche procedurali che potrebbero snaturare il controllo di costituzionalità. La norma si completa con il principio supremo di inoppugnabilità assoluta delle decisioni della Corte, che garantisce l'apicità dell'organo nell'ordinamento.
Analisi
Il primo comma istituisce una riserva di legge costituzionale per le condizioni di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, le forme procedurali, i termini e le garanzie di indipendenza dei giudici. Tale riserva è stata attuata dalla legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948, che disciplina i giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale e in via principale, nonché i conflitti di attribuzione. Il secondo comma affida alla legge ordinaria la disciplina residuale necessaria per la concreta operatività della Corte: composizione degli uffici ausiliari, organizzazione interna, aspetti procedimentali di dettaglio. Tale disciplina è contenuta principalmente nella legge n. 87 del 11 marzo 1953 e nelle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale. Il terzo comma sancisce il principio di inoppugnabilità assoluta: contro le decisioni della Corte non è ammessa alcuna impugnazione ordinaria o straordinaria. La giurisprudenza ha tuttavia ammesso, in via eccezionale e con forti limitazioni, la possibilità di correggere i soli errori materiali.
Quando si applica
L'articolo 137 si applica nella fase di formazione e applicazione delle norme sul processo costituzionale, determinando la gerarchia delle fonti normative in materia. Il principio di inoppugnabilità si applica a ogni pronuncia della Corte, dalle sentenze alle ordinanze, dal momento della loro emanazione e per l'intera efficacia giuridica. La riserva di legge costituzionale impedisce che il Parlamento ordinario possa modificare le norme fundamentali del processo costituzionale, anche attraverso un procedimento di revisione costituzionale ai sensi dell'art. 138.
Connessioni
L'articolo 137 è intimamente legato all'art. 135, che disciplina la composizione della Corte, e all'art. 136, che definisce l'efficacia delle decisioni costituzionali. Si raccorda alla legge costituzionale n. 1/1948, che implementa la riserva del primo comma, e alla legge ordinaria n. 87/1953. È strettamente correlato agli artt. 131-134, che disciplinano i giudizi di legittimità costituzionale. Dialoga inoltre con il principio dello Stato di diritto e con i controlimiti all'ingresso del diritto comunitario nell'ordinamento italiano, come elaborati dalla giurisprudenza costitu di zionale.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 1146/1988
Inammissibilita' (con principio espresso)
Pronuncia storica in cui la Corte ha affermato la propria competenza a sindacare anche le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali rispetto ai principi supremi dell'ordinamento. Letta in chiave sistematica con l'art. 137 Cost., la decisione conferma che il giudizio di legittimita' costituzionale e' presidio non aggirabile della Costituzione, e che esistono limiti materiali al potere di revisione.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itSentenza n. 269/2017
Non fondata
Sentenza-svolta sui rapporti fra giudici comuni e Corte costituzionale in caso di doppia pregiudizialita' costituzionale ed eurounitaria. La Corte ha rivendicato la centralita' del sindacato accentrato di costituzionalita' ex art. 137 Cost. quando sono in gioco diritti fondamentali, invitando i giudici comuni a sollevare la questione di costituzionalita' anche quando la disciplina interna confligga con la Carta dei diritti UE.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itCasi pratici
Caso 1: Tizio e il ricorso avverso la sentenza della Corte
Tizio, parte in un giudizio civile sospeso in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, apprende che la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata dal giudice a quo. Ritenendo la pronuncia erronea nel merito, Tizio chiede al proprio avvocato se possa proporre ricorso per cassazione o reclamo alla stessa Corte. L'avvocato lo informa che l'art. 137, terzo comma, Cost. esclude in modo assoluto qualsiasi impugnazione: la decisione è immediatamente definitiva, e l'unico effetto pratico è che il giudizio civile riprenderà il suo corso applicando la norma così come vigente.
Caso 2: Caio, Sempronio e l'errore materiale nella sentenza additiva
La Corte Costituzionale emette una sentenza additiva che dichiara l'illegittimità di una norma previdenziale «nella parte in cui non prevede» un determinato beneficio. Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per un refuso tipografico, il dispositivo omette la parola «non», capovolgendo il senso della pronuncia. Sempronio, funzionario dell'INPS, si interroga su quale testo applicare. In questo caso, a differenza dall'ipotesi di errore di diritto, la Corte può procedere d'ufficio alla correzione dell'errore materiale con ordinanza, ripristinando il dispositivo corretto senza che ciò costituisca violazione del principio di inoppugnabilità, poiché la sostanza della decisione rimane immutata. Caio, avvocato degli assistiti, farà riferimento al testo rettificato pubblicato nella successiva Gazzetta Ufficiale.
Domande frequenti
Perché la Costituzione richiede una legge costituzionale per disciplinare il processo costituzionale?
Per sottrarre le regole fondamentali del giudizio di legittimità alla disponibilità della maggioranza parlamentare ordinaria, evitando che la Corte possa essere condizionata attraverso modifiche procedurali decise a semplice maggioranza.
Qual è la principale legge costituzionale attuativa dell'art. 137, primo comma?
La legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948, che disciplina i giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale e in via principale, nonché i conflitti di attribuzione tra poteri e tra Stato e Regioni.
Cosa stabilisce la legge ordinaria n. 87/1953 in relazione all'art. 137 Cost.?
Attuando il secondo comma dell'art. 137, la legge n. 87/1953 regola la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Corte Costituzionale, nonché le procedure dei giudizi, in modo complementare rispetto alla legge costituzionale n. 1/1948.
Il principio di inoppugnabilità vale anche per le ordinanze interlocutorie della Corte?
Sì. L'inoppugnabilità si estende a tutti gli atti decisori della Corte, comprese le ordinanze (ad esempio quelle di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza), non solo alle sentenze formalmente denominate tali.
Una sentenza della Corte di Giustizia dell'UE può superare il giudicato costituzionale?
È una questione aperta e controversa. La Corte Costituzionale, con la sent. n. 269/2017, ha affermato la propria competenza prioritaria sui diritti fondamentali con duplice tutela (costituzionale e della Carta UE), inaugurando il dialogo della 'doppia pregiudizialità', senza però ammettere una vera e propria revisione del proprio giudicato.
Vedi anche