Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 131 Cost. – Titolo V: le regioni, le province, i comuni

In vigore dal 1° gennaio 1948

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d’Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna.

In sintesi

  • L'articolo elenca le 20 Regioni che compongono la Repubblica italiana.
  • Cinque Regioni godono di autonomia speciale (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna) ai sensi dell'art. 116 Cost.
  • Le restanti 15 sono Regioni a statuto ordinario.
  • Il nome originario «Abruzzi» è oggi sostituito da «Abruzzo» per effetto della legge cost. n. 3/1963.
  • Il Molise fu istituito come Regione autonoma dagli Abruzzi nel 1963, portando il totale a 20.
Indice dei contenuti

L'art. 131 Cost. elenca le 20 Regioni italiane, distinguendo tra ordinarie e a statuto speciale.

Ratio

L'articolo 131 Cost. elenca formalmente le venti Regioni costituenti la Repubblica italiana, rappresentando il riconoscimento costituzionale di un'articolazione territoriale dello Stato fondata su base storica, geografica e culturale. La norma ha carattere ricognitivo anziché normativo, in quanto fissa lo status quo dei confini regionali al momento dell'entrata in vigore della Costituzione stessa. La previsione di un elenco nominativo riflette l'importanza politica e amministrativa delle Regioni e la volontà costituente di stabilire un quadro istituzionale stabile, seppure aperto a modifiche successive secondo le procedure di cui agli articoli 132 e 133 Cost.

Analisi

L'elenco costituzionale comprende le venti Regioni italiane secondo l'assetto territoriale vigente nel 1948. La Corte Costituzionale ha precisato che la norma ha valore dichiarativo, non impeditivo: essa dunque non vieta la creazione di nuove Regioni o la fusione di quelle esistenti, processi entrambi contemplati dalla Costituzione stessa (articoli 132 e 133). Nel corso dei decenni, la disciplina regionale si è arricchita di dettagli e specificità: le Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige) beneficiano di forme e condizioni particolari di autonomia, talora derivate da accordi internazionali (come nel caso del Trentino-Alto Adige/Südtirol, che gode di statuto di autonomia storico). Le Regioni ordinarie, invece, esercitano competenze legislative entro i confini tracciati dalla riforma costituzionale del 2001. La normativa relativa a circoscrizioni provinciali e comunali (articoli 132 e 133) consente, entro limiti, una rimodulazione del tessuto amministrativo senza incidere sulla carta regionale base.

Quando si applica

L'articolo 131 non produce effetti direttamente applicativi, ma opera come norma di riferimento istituzionale. Si applica in quanto fonte di legittimazione per ogni atto amministrativo regionale (leggi, decreti, delibere) e per la composizione degli organi sovraordinati (Stato) che devono operare in funzione delle venti Regioni enumerate. Pertanto, qualunque legislazione che faccia capo a una Regione nominalizzata nell'articolo 131 gode di presunzione di costituzionalità sotto il profilo della circoscrizione territoriale. È stato superato il dibattito dei decenni passati sulla possibile creazione di nuove Regioni, oggi gestito mediante le procedure speciali di cui agli articoli 132-133.

Connessioni

L'articolo 131 rimanda necessariamente agli articoli 116 Cost. (autonomia speciale), 132 Cost. (fusione Regioni e trasferimento di territori), 133 Cost. (circoscrizioni provinciali e comunali), e 5 Cost. (decentramento amministrativo). Si collega inoltre all'articolo 120 Cost., che fissa i limiti all'esercizio di funzioni regionali in contrasto con l'interesse nazionale. La giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che eventuali modifiche territoriali regionali debbano seguire il procedimento referendario e legislativo previsto dagli articoli 132-133, con coinvolgimento diretto delle popolazioni interessate.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 55/1993

INAMMISSIBILITA

La Corte ha chiarito che la Costituzione, all'art. 131, assume il territorio delle Regioni nella sua consistenza storico-statistica al momento dell'entrata in vigore della Carta, senza rinvii a fonti subcostituzionali. Il territorio costituisce elemento costitutivo della Regione e, insieme, presupposto e limite delle sue attribuzioni costituzionali.

Casi pratici

Caso 1: Competenza legislativa in materia sanitaria

Tizio, residente a Pescara, contesta un provvedimento della ASL che applica tariffe regionali per una prestazione specialistica. Il suo avvocato deve verificare se la disciplina applicabile sia quella della Regione Abruzzo (statuto ordinario, competenza concorrente ex art. 117, co. 3, Cost.) oppure una normativa statale prevalente. L'individuazione corretta della Regione, Abruzzo e non «Abruzzi», denominazione ormai priva di efficacia giuridica, è presupposto indefettibile per radicare il ricorso dinanzi al TAR Abruzzo, sede di L'Aquila.

Caso 2: Conflitto di competenza tra Regione ordinaria e Regione speciale

Caio, imprenditore con sede legale a Trieste e unità produttiva a Udine, riceve due distinti provvedimenti autorizzatori in materia di commercio: uno emesso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (statuto speciale ex art. 116 Cost. e L. cost. 31 gennaio 1963, n. 1) e uno dal Ministero delle Imprese, che rivendica la competenza statale. Poiché il Friuli-Venezia Giulia esercita potestà legislativa primaria in materia di commercio in forza del proprio statuto speciale, Caio dovrà impugnare l'eventuale atto statale incompatibile dinanzi alla Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzioni, previa verifica che la Regione rientri nell'elenco di cui all'art. 131 Cost. tra quelle a statuto speciale.

Caso 3: Successione di leggi e individuazione della Regione competente

Sempronio è parte di un procedimento amministrativo avviato nel 1962 dinanzi agli uffici regionali degli «Abruzzi e Molise». A seguito della legge cost. n. 3/1963, l'ufficio è stato scisso. Sempronio deve stabilire quale delle due nuove Regioni, Abruzzo o Molise, abbia ereditato la competenza sul suo procedimento: la risposta dipende dal criterio territoriale di cui alle disposizioni transitorie della legge istitutiva, che ha attribuito i procedimenti pendenti alla Regione nel cui territorio era localizzato l'oggetto dell'atto.

Domande frequenti

Quante Regioni sono elencate nell'art. 131 della Costituzione?

L'art. 131 Cost. elenca venti Regioni. Il numero originario era diciannove: il Molise fu aggiunto con legge costituzionale n. 3 del 1963, che lo separò dalla Regione degli Abruzzi e Molise.

Qual è la differenza tra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario?

Le cinque Regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna) godono di forme particolari di autonomia garantite da statuti adottati con legge costituzionale, ai sensi dell'art. 116 Cost. Le altre quindici sono a statuto ordinario, approvato con legge regionale nel rispetto dell'art. 123 Cost.

Perché nel testo originario della Costituzione si legge «Abruzzi» e non «Abruzzo»?

Il testo del 1948 usava il plurale «Abruzzi», che rifletteva la denominazione storica del territorio. La legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, ha modificato il nome in «Abruzzo» contestualmente alla istituzione del Molise come Regione separata.

Il Molise era presente nell'elenco originario dell'art. 131 Cost.?

No. Il Molise non era previsto nella versione originaria della Costituzione del 1948. È stato istituito come Regione autonoma con la legge costituzionale n. 3/1963, che ha modificato l'art. 131 Cost. aggiungendolo all'elenco e scindendolo dalla preesistente Regione degli Abruzzi e Molise.

L'elenco dell'art. 131 Cost. può essere modificato con legge ordinaria?

No. L'art. 131 Cost. è una norma costituzionale e può essere modificato solo con il procedimento aggravato previsto dall'art. 138 Cost., che richiede la doppia deliberazione parlamentare e, in certi casi, il referendum popolare confermativo. La modifica del 1963 per l'istituzione del Molise è avvenuta appunto con legge costituzionale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.