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Art. 133 Cost. — Titolo V: le regioni, le province, i comuni
In vigore dal 1° gennaio 1948
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 133 Cost. disciplina il mutamento delle Province e l'istituzione di nuovi Comuni da parte delle Regioni.
Ratio
L'articolo 133 della Costituzione distingue nettamente due procedimenti: quello statale per le Province e quello regionale per i Comuni. Per quanto riguarda le Province, il primo comma stabilisce una riserva di legge statale: qualsiasi mutamento delle circoscrizioni provinciali o istituzione di nuove Province deve avvenire mediante legge della Repubblica. La norma introduce un meccanismo partecipativo ascendente: l'iniziativa spetta ai Comuni interessati, mentre la Regione deve essere semplicemente sentita. Questa architettura istituzionale ha subito una profonda trasformazione con la legge 7 aprile 2014, n. 56 (cosiddetta riforma Delrio), che ha svuotato le Province del loro ruolo tradizionale trasformandole in enti di area vasta a elezione indiretta, con funzioni ridotte.
Analisi
La disposizione si articola in due commi con logiche procedurali distinte. Il primo comma disciplina le Province: il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province sono stabiliti con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione. L'iniziativa provinciale non è vincolante per il legislatore statale, il cui parere, quello regionale, è meramente consultivo. Con la riforma Delrio del 2014, pur senza modifica costituzionale, le Province hanno perso significatività istituzionale, trasformandosi in enti di area vasta eletti indirettamente. Il secondo comma disciplina i Comuni, sugli quali le Regioni conservano ampia potestà: possono istituire nuovi Comuni, modificarne le circoscrizioni e cambiarne le denominazioni, tutto con proprie leggi regionali. L'unico vincolo procedurale è la previa consultazione delle popolazioni interessate, che può avvenire tramite referendum consultivi o altre forme di partecipazione democratica.
Quando si applica
L'articolo 133 si applica quando si prospetti il mutamento delle circoscrizioni provinciali o l'istituzione di nuove Province, sebbene il procedimento sia ormai desueto a causa della riforma Delrio. Si applica frequentemente per quanto concerne i Comuni: ogni volta che una Regione intenda istituire nuovi Comuni, accorpare comuni esistenti, modificarne i confini o cambiarne la denominazione. Le procedure regionali di consultazione delle popolazioni interessate devono conformarsi ai principi di democrazia partecipativa impliciti nella norma.
Connessioni
L'articolo 133 si interconnette con gli artt. 114-120 del Titolo V, che disciplinano la struttura territoriale dello Stato. È correlato all'art. 121, che definisce gli organi regionali competenti ad adottare leggi sulla materia comunale. Si lega alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (riforma Delrio) e alle varie leggi regionali sulla fusione, istituzione e riordino dei Comuni. Dialoga inoltre con i principi costituzionali di subsidiarity e di autonomia locale.
Domande frequenti
Chi può proporre la creazione di una nuova Provincia?
L'iniziativa spetta ai Comuni interessati. La proposta viene poi valutata dal Parlamento, che approva la legge sentita la Regione, il cui parere non è tuttavia vincolante.
La Regione può opporsi all'istituzione di una nuova Provincia?
No. L'art. 133, primo comma, prevede che la Regione venga solo 'sentita', ma il suo parere ha natura meramente consultiva. Il Parlamento può approvare la legge anche contro la volontà regionale.
Come può una Regione istituire un nuovo Comune?
Con una propria legge regionale, previa consultazione delle popolazioni interessate. La consultazione avviene di solito tramite referendum consultivo e il suo esito, pur rilevante, non è formalmente vincolante.
Cosa ha cambiato la legge Delrio (n. 56/2014) rispetto alle Province?
La legge Delrio ha trasformato le Province in enti di area vasta a elezione indiretta, riducendone le funzioni e abolendo l'elezione diretta degli organi. L'art. 133 Cost. non è stato modificato, ma il procedimento di istituzione di nuove Province è diventato sostanzialmente desueto.
La modifica del nome di un Comune richiede una legge regionale?
Sì. Ai sensi dell'art. 133, secondo comma, Cost., la modifica della denominazione di un Comune rientra nella potestà legislativa regionale e richiede l'adozione di una legge regionale, previo ascolto delle popolazioni interessate.
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