Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 132 Cost. – Titolo V: le regioni, le province, i comuni

In vigore dal 1° gennaio 1948

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.

In sintesi

  • Fusione di Regioni esistenti o creazione di nuove Regioni richiede legge costituzionale e referendum popolare.
  • La nuova Regione deve avere almeno un milione di abitanti.
  • Il distacco di Province o Comuni da una Regione per aggregarli a un'altra avviene con legge ordinaria della Repubblica.
  • In entrambi i casi è obbligatorio sentire i Consigli regionali interessati.
Indice dei contenuti

L'art. 132 Cost. disciplina la fusione di Regioni e il distacco di Province e Comuni, richiedendo referendum e legge costituzionale o ordinaria.

Ratio

L'articolo 132 Cost. consente la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni, stabilendo condizioni e procedure volte a garantire il consenso democratico dei cittadini interessati. La norma riflette l'esigenza di bilanciare la stabilità dell'assetto regionale (fissato nominativamente dall'articolo 131) con la flessibilità necessaria a rispondere a mutevoli esigenze territoriali, economiche e politiche. La richiesta di almeno un milione d'abitanti per le nuove Regioni intende preservare la viabilità amministrativa ed economica di nuove entità regionali, evitando frammentazione eccessiva.

Analisi

La norma si articola in due meccanismi distinti. Primo, la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni: essa può avvenire mediante legge costituzionale (richiesta dunque di maggioranze qualificate), previa consultazione dei Consigli regionali interessati. La creazione di una nuova Regione richiede l'unanimità di condizioni cumulative: (a) minimo di un milione d'abitanti; (b) richiesta di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate; (c) approvazione mediante referendum della maggioranza delle popolazioni interessate. Secondo, il trasferimento di Province o Comuni da una Regione a un'altra: esso può avvenire mediante legge ordinaria (non costituzionale), purché ricorrano: (a) approvazione mediante referendum della maggioranza delle popolazioni della Provincia/Comune interessato; (b) approvazione mediante referendum della maggioranza delle popolazioni della Regione ricevente; (c) legge della Repubblica. La Corte Costituzionale ha ribadito che la procedura referendaria non è derogabile, e che il voto dei cittadini rappresenta un elemento costitutivo del procedimento, non meramente consultivo. Nel dibattito sulla possibile creazione di nuove Regioni (p.es., la Padania nel contesto delle rivendicazioni autonomistiche degli anni Novanta), la giurisprudenza ha sottolineato che la procedura è assai rigida, talché nessuna nuova Regione è stata effettivamente costituita dal 1948 ad oggi.

Quando si applica

L'articolo 132 si applica quando una comunità territoriale (Comuni della medesima Regione, o Province/Comuni di Regioni diverse) intenda promuovere un processo di fusione regionale o di trasferimento a un'altra Regione. In concreto, si applica al momento in cui un Consiglio comunale approvi una risoluzione di adesione a un progetto di nuova Regione; successivamente, il procedimento si attiva mediante convocazione di referendum consultivi, seguito eventualmente dall'iniziativa legislativa (a livello costituzionale o ordinario, a seconda della tipologia). La norma non ha trovato applicazioni massive nei decenni; rimane tuttavia uno strumento teoricamente disponibile per rimappature territoriali significative.

Connessioni

L'articolo 132 si collega direttamente all'articolo 131 Cost. (elenco delle Regioni), all'articolo 133 Cost. (mutamento delle circoscrizioni provinciali), e all'articolo 116 Cost. (autonomie speciali). Rinvia inoltre all'articolo 138 Cost. (revisione della Costituzione), poiché la fusione regionale richiede una legge costituzionale. Il procedimento referendario è governato dalla legge ordinaria in materia di referendum costituzionali (artt. 132-133, lett. d) e da specifiche leggi che di volta in volta regolino le modalità di svolgimento.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 66/2007

PRONUNCIA INTERPRETATIVA

La Corte ha precisato i requisiti del procedimento ex art. 132, secondo comma, Cost. per il distacco di Comuni da una Regione e l'aggregazione ad altra: la richiesta deve provenire dai Comuni interessati, l'iniziativa referendaria deve coinvolgere le popolazioni di entrambe le Regioni e l'approvazione e con legge ordinaria sentiti i Consigli regionali.

Casi pratici

Caso 1: Tizio, sindaco di un Comune lombardo di confine

Tizio è sindaco di un piccolo Comune della provincia di Varese confinante con il Piemonte. La popolazione locale si sente storicamente più vicina al Piemonte per ragioni economiche e infrastrutturali. Tizio promuove una delibera del Consiglio comunale per chiedere il distacco dalla Lombardia e l'aggregazione al Piemonte. Per procedere ai sensi dell'art. 132, secondo comma, occorre che anche la Provincia di Varese (o i Comuni interessati complessivamente) si esprima favorevolmente mediante referendum. Se la maggioranza vota sì, il Parlamento potrà approvare una legge ordinaria, sentiti i Consigli regionali lombardo e piemontese, che dispone il distacco. Tizio dovrà quindi coordinare l'iniziativa con gli altri Comuni e con la Provincia, avviando l'iter referendario presso il Ministero dell'Interno.

Caso 2: Caio e Sempronia, cittadini di due Regioni limitrofe che propongono la fusione

Caio vive in Valle d'Aosta e Sempronia in Piemonte. Entrambi aderiscono a un comitato civico che promuove la fusione delle due Regioni per razionalizzare i servizi e ridurre i costi istituzionali. Il comitato raccoglie le adesioni di Consigli comunali che rappresentano più di un terzo della popolazione complessiva delle due Regioni. Si procede quindi al referendum: se la maggioranza delle popolazioni di entrambe le Regioni approva, il Parlamento può avviare l'iter di legge costituzionale ex art. 138 Cost. Caio e Sempronia dovranno tuttavia considerare che la Valle d'Aosta è Regione a statuto speciale: la fusione richiederebbe anche la revisione dello statuto speciale, rendendo il percorso costituzionalmente più complesso.

Caso 3: Sempronio, consigliere regionale contrario alla fusione

Sempronio è consigliere della Regione Molise, che per dimensioni demografiche è spesso indicata come candidata alla fusione con la Campania o con l'Abruzzo. Il Consiglio regionale del Molise viene sentito ai sensi dell'art. 132, primo comma, ed esprime parere contrario. Sempronio si chiede se tale parere blocchi la procedura. La risposta è no: il parere del Consiglio regionale è obbligatorio ma non vincolante. Se il referendum popolare approva la proposta con la maggioranza richiesta e il Parlamento legifera in senso conforme, la fusione può avvenire anche contro il parere del Consiglio regionale.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra la procedura del primo e del secondo comma dell'art. 132 Cost.?

Il primo comma riguarda la fusione di Regioni o la creazione di nuove Regioni e richiede una legge costituzionale (iter aggravato ex art. 138 Cost.). Il secondo comma riguarda il distacco di Province o Comuni da una Regione per aggregarli a un'altra e si realizza con una legge ordinaria della Repubblica, procedura quindi meno complessa.

Il parere dei Consigli regionali è vincolante ai fini della modifica territoriale?

No. L'art. 132 Cost. prevede che i Consigli regionali debbano essere 'sentiti', ma il loro parere ha natura obbligatoria e non vincolante. Un parere contrario del Consiglio regionale non impedisce quindi al Parlamento di procedere, purché siano soddisfatti tutti gli altri requisiti (referendum, soglie demografiche, ecc.).

Quanti abitanti deve avere una nuova Regione creata ai sensi dell'art. 132, primo comma?

La Costituzione fissa una soglia minima di un milione di abitanti. Questo requisito demografico vale sia per la creazione di una Regione del tutto nuova sia per la Regione risultante dalla fusione di Regioni preesistenti, ed è verificato al momento della proposta.

Il referendum previsto dall'art. 132 Cost. è obbligatorio o eventuale?

È obbligatorio in entrambe le ipotesi. Per la fusione/creazione di Regioni (primo comma) il referendum deve approvare la proposta con la maggioranza delle popolazioni interessate. Per il distacco di Province e Comuni (secondo comma) il referendum deve esprimere la maggioranza favorevole delle popolazioni della Provincia o Comuni interessati. Senza esito referendario positivo l'iter non può proseguire.

È possibile che un Comune chieda di essere aggregato a uno Stato estero confinante applicando l'art. 132 Cost.?

No. L'art. 132 Cost. disciplina esclusivamente modifiche territoriali interne alla Repubblica italiana, ossia spostamenti di Province e Comuni da una Regione italiana a un'altra. L'aggregazione a uno Stato estero comporterebbe una cessione di sovranità territoriale e sarebbe disciplinata da norme di diritto internazionale e da eventuali revisioni costituzionali di ben altra portata, estranee all'art. 132.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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