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Art. 132 Cost. — Titolo V: le regioni, le province, i comuni
In vigore dal 1° gennaio 1948
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.
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Redazione Legge in Chiaro
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In sintesi
L'art. 132 Cost. disciplina la fusione di Regioni e il distacco di Province e Comuni, richiedendo referendum e legge costituzionale o ordinaria.
Ratio
L'articolo 132 Cost. consente la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni, stabilendo condizioni e procedure volte a garantire il consenso democratico dei cittadini interessati. La norma riflette l'esigenza di bilanciare la stabilità dell'assetto regionale (fissato nominativamente dall'articolo 131) con la flessibilità necessaria a rispondere a mutevoli esigenze territoriali, economiche e politiche. La richiesta di almeno un milione d'abitanti per le nuove Regioni intende preservare la viabilità amministrativa ed economica di nuove entità regionali, evitando frammentazione eccessiva.
Analisi
La norma si articola in due meccanismi distinti. Primo, la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni: essa può avvenire mediante legge costituzionale (richiesta dunque di maggioranze qualificate), previa consultazione dei Consigli regionali interessati. La creazione di una nuova Regione richiede l'unanimità di condizioni cumulative: (a) minimo di un milione d'abitanti; (b) richiesta di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate; (c) approvazione mediante referendum della maggioranza delle popolazioni interessate. Secondo, il trasferimento di Province o Comuni da una Regione a un'altra: esso può avvenire mediante legge ordinaria (non costituzionale), purché ricorrano: (a) approvazione mediante referendum della maggioranza delle popolazioni della Provincia/Comune interessato; (b) approvazione mediante referendum della maggioranza delle popolazioni della Regione ricevente; (c) legge della Repubblica. La Corte Costituzionale ha ribadito che la procedura referendaria non è derogabile, e che il voto dei cittadini rappresenta un elemento costitutivo del procedimento, non meramente consultivo. Nel dibattito sulla possibile creazione di nuove Regioni (p.es., la Padania nel contesto delle rivendicazioni autonomistiche degli anni Novanta), la giurisprudenza ha sottolineato che la procedura è assai rigida, talché nessuna nuova Regione è stata effettivamente costituita dal 1948 ad oggi.
Quando si applica
L'articolo 132 si applica quando una comunità territoriale (Comuni della medesima Regione, o Province/Comuni di Regioni diverse) intenda promuovere un processo di fusione regionale o di trasferimento a un'altra Regione. In concreto, si applica al momento in cui un Consiglio comunale approvi una risoluzione di adesione a un progetto di nuova Regione; successivamente, il procedimento si attiva mediante convocazione di referendum consultivi, seguito eventualmente dall'iniziativa legislativa (a livello costituzionale o ordinario, a seconda della tipologia). La norma non ha trovato applicazioni massive nei decenni; rimane tuttavia uno strumento teoricamente disponibile per rimappature territoriali significative.
Connessioni
L'articolo 132 si collega direttamente all'articolo 131 Cost. (elenco delle Regioni), all'articolo 133 Cost. (mutamento delle circoscrizioni provinciali), e all'articolo 116 Cost. (autonomie speciali). Rinvia inoltre all'articolo 138 Cost. (revisione della Costituzione), poiché la fusione regionale richiede una legge costituzionale. Il procedimento referendario è governato dalla legge ordinaria in materia di referendum costituzionali (artt. 132-133, lett. d) e da specifiche leggi che di volta in volta regolino le modalità di svolgimento.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra la procedura del primo e del secondo comma dell'art. 132 Cost.?
Il primo comma riguarda la fusione di Regioni o la creazione di nuove Regioni e richiede una legge costituzionale (iter aggravato ex art. 138 Cost.). Il secondo comma riguarda il distacco di Province o Comuni da una Regione per aggregarli a un'altra e si realizza con una legge ordinaria della Repubblica, procedura quindi meno complessa.
Il parere dei Consigli regionali è vincolante ai fini della modifica territoriale?
No. L'art. 132 Cost. prevede che i Consigli regionali debbano essere 'sentiti', ma il loro parere ha natura obbligatoria e non vincolante. Un parere contrario del Consiglio regionale non impedisce quindi al Parlamento di procedere, purché siano soddisfatti tutti gli altri requisiti (referendum, soglie demografiche, ecc.).
Quanti abitanti deve avere una nuova Regione creata ai sensi dell'art. 132, primo comma?
La Costituzione fissa una soglia minima di un milione di abitanti. Questo requisito demografico vale sia per la creazione di una Regione del tutto nuova sia per la Regione risultante dalla fusione di Regioni preesistenti, ed è verificato al momento della proposta.
Il referendum previsto dall'art. 132 Cost. è obbligatorio o eventuale?
È obbligatorio in entrambe le ipotesi. Per la fusione/creazione di Regioni (primo comma) il referendum deve approvare la proposta con la maggioranza delle popolazioni interessate. Per il distacco di Province e Comuni (secondo comma) il referendum deve esprimere la maggioranza favorevole delle popolazioni della Provincia o Comuni interessati. Senza esito referendario positivo l'iter non può proseguire.
È possibile che un Comune chieda di essere aggregato a uno Stato estero confinante applicando l'art. 132 Cost.?
No. L'art. 132 Cost. disciplina esclusivamente modifiche territoriali interne alla Repubblica italiana, ossia spostamenti di Province e Comuni da una Regione italiana a un'altra. L'aggregazione a uno Stato estero comporterebbe una cessione di sovranità territoriale e sarebbe disciplinata da norme di diritto internazionale e da eventuali revisioni costituzionali di ben altra portata, estranee all'art. 132.
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