Art. 138 Cost. — Sezione II: Revisione Della Costituzione, Leggi Costituzionali
In vigore dal 1° gennaio 1948
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
In sintesi
L'art. 138 Cost. disciplina il procedimento aggravato per la revisione della Costituzione, con doppia deliberazione, intervallo e referendum eventuale.
Il procedimento aggravato di revisione costituzionale: garanzia della stabilità democratica
L'articolo 138 della Costituzione italiana configura un procedimento aggravato (o «rinforzato») rispetto all'iter legislativo ordinario disciplinato dall'art. 70 e ss. Cost., introducendo una serie di cautele strutturali destinate a preservare la stabilità dell'ordinamento costituzionale da revisioni affrettate o maggioritarie.
La doppia deliberazione e l'intervallo minimo. Ciascuna Camera deve approvare il testo in due successive deliberazioni, con un intervallo non inferiore a tre mesi tra la prima e la seconda. Questo lasso temporale non è un mero formalismo procedurale: esso garantisce una pausa di riflessione che consente al dibattito pubblico, alla dottrina e alle forze politiche di valutare compiutamente la portata della modifica. A differenza del procedimento ordinario, in cui la Camera può deliberare anche in un'unica seduta, qui la Costituzione impone fisicamente il tempo come elemento normativo.
Le maggioranze richieste. Nella seconda votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera (la metà più uno degli aventi diritto al voto, non dei presenti). Tuttavia, se si raggiunge la maggioranza dei due terzi, il referendum popolare è escluso: la revisione si consolida senza che la sovranità popolare debba essere interpellata direttamente. Questo schema duplice, maggioranza assoluta con referendum eventuale / due terzi senza referendum, crea un incentivo a costruire consensi ampi, scoraggiando revisioni meramente maggioritarie.
Il referendum eventuale (non obbligatorio). Il referendum di cui all'art. 138 è eventuale e sospensivo, non obbligatorio come quello abrogativo ex art. 75 Cost. Può essere richiesto da: un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori, ovvero cinque Consigli regionali. Non è previsto un quorum di partecipazione: la legge è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validi espressi, il che rende il referendum costituzionale meno ostruzionistico rispetto a quello abrogativo.
Confronto con l'art. 72 Cost. Il procedimento ordinario ex art. 72 prevede un'unica lettura per Camera, con possibilità di approvazione anche in commissione in sede legislativa. L'art. 138, al contrario, impone il procedimento in assemblea, esclude la commissione in sede deliberante, e vincola i tempi: si tratta di un numerus clausus di garanzie inderogabili dalla legge ordinaria.
Casi storici rilevanti. Il referendum costituzionale del 7 ottobre 2001 confermò la riforma del Titolo V (legge cost. n. 3/2001), approvata con sola maggioranza assoluta: l'esito favorevole legittimò una delle più ampie revisioni del testo repubblicano. Il referendum del 4 dicembre 2016, invece, bocciò la riforma Renzi-Boschi (revisione di 47 articoli), dimostrando come il referendum ex art. 138 costituisca un potente freno contro revisioni organiche prive di largo consenso parlamentare. Entrambi i casi attestano che il procedimento dell'art. 138 non è solo tecnica giuridica, ma arena di legittimazione democratica sostanziale.
Domande frequenti
Quante volte deve essere approvata una legge di revisione costituzionale?
Ogni legge di revisione costituzionale deve essere approvata due volte da ciascuna Camera (Senato e Camera dei deputati), per un totale di quattro deliberazioni complessive, con un intervallo minimo di tre mesi tra la prima e la seconda deliberazione di ciascuna assemblea.
Il referendum previsto dall'art. 138 è obbligatorio?
No. Il referendum costituzionale è eventuale: scatta solo su richiesta di un quinto dei membri di una Camera, di cinquecentomila elettori o di cinque Consigli regionali, da presentare entro tre mesi dalla pubblicazione della legge. Se invece la legge è approvata con i due terzi dei componenti di ciascuna Camera, il referendum è del tutto escluso.
Qual è la differenza tra maggioranza assoluta e maggioranza dei due terzi nell'art. 138?
La maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti) è il requisito minimo per la seconda votazione: la legge è approvata ma può essere sottoposta a referendum. La maggioranza dei due terzi, invece, consolida la revisione senza possibilità di referendum, rendendo la legge immediatamente promulgabile.
Esiste un quorum di partecipazione per il referendum costituzionale ex art. 138?
No. A differenza del referendum abrogativo ex art. 75 Cost., che richiede la partecipazione di almeno la metà degli aventi diritto al voto, il referendum costituzionale dell'art. 138 non prevede alcun quorum strutturale: la legge è approvata o respinta in base alla sola maggioranza dei voti validi espressi.
Una legge costituzionale approvata ex art. 138 può modificare qualsiasi disposizione della Costituzione?
No. L'art. 139 Cost. pone un limite esplicito: la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. La dottrina maggioritaria e la Corte costituzionale (sentenza n. 1146/1988) ritengono inoltre che i principi supremi dell'ordinamento costituzionale, come i diritti inviolabili e il principio democratico, costituiscano limiti impliciti alla revisione, insuperabili anche con il procedimento dell'art. 138.
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