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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 70 Cost. – Sezione II: La Formazione Delle Leggi
In vigore dal 1° gennaio 1948
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 1 comma della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Vedi anche
→Cost. art. 69 - Articolo 69 della Costituzione italiana→Cost. art. 71 - Articolo 71 della Costituzione italiana→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→Art. 68 Cost.: Sezione I: Le Camere→Art. 72 Cost.: Sezione II: La Formazione Delle Leg→Art. 67 Cost.: Sezione I: Le Camere→Art. 73 Cost.: Sezione II: La Formazione Delle Leg→Art. 66 Cost.: Sezione I: Le Camere→Art. 74 Cost.: Sezione II: La Formazione Delle Leg→Art. 65 Cost.: Sezione I: Le Camere
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In sintesi
Indice dei contenuti
Entrambe le Camere esercitano insieme il potere di fare le leggi: nessuna può legiferare da sola.
Ratio
L'articolo 70 della Costituzione enuncia il principio fondamentale che la funzione legislativa è esercitata in modo collegiale dalle due Camere del Parlamento italiano. Questa disposizione stabilisce il cardine del bicameralismo italiano: nessuna legge può essere adottata da una sola Camera in autonomia. La regola riflette la volontà costituente di garantire che l'esercizio del potere legislativo sia sottoposto a doppia deliberazione, garantendo così un maggior livello di rappresentanza e di equilibrio nel processo legislativo.
Analisi
La norma contiene un'affermazione secca: la funzione legislativa appartiene collettivamente alle due Camere. Ciò significa che qualunque legge ordinaria, legge di bilancio, legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, deve essere approvata da entrambe le Camere, non da una sola. Il bicameralismo italiano è definito "perfetto" dalla dottrina costituzionale, in quanto non esiste una Camara primaria e una secondaria: entrambe hanno pari dignità nel processo legislativo. Questo modello si distingue da forme di bicameralismo "asimmetrico" dove una Camera ha prevale nza. La disposizione non esclude che il regolamento delle Camere possa prevedere procedimenti abbreviati o accelerati, purché sempre presentati ad entrambe le Camere; inoltre, la Costituzione prevede eccezioni, come il voto di fiducia al Governo che interessa il rapporto con una sola Camera, o certe materie diverse dalla legislazione ordinaria.
Quando si applica
La disposizione si applica a tutti i procedimenti di approvazione di leggi ordinarie. Ogni disegno di legge, indipendentemente da chi lo presenti (Governo, parlamentare, enti ai quali la Costituzione conferisce iniziativa legislativa), deve essere discusso e votato da entrambe le Camere in successione. La norma si applica anche ai disegni di legge di modifica della Costituzione, sebbene questi siano sottoposti a procedure speciali più stringenti. La Costituzione consente procedimenti accelerati (come l'esame in commissione con rinvio per sola votazione finale), ma sempre previa discussione in aula di entrambe le Camere.
Connessioni
L'articolo 70 Cost. si connette agli articoli 71-78, che disciplinano il procedimento legislativo ordinario e straordinario. Si relaziona inoltre all'articolo 72, che fissa la procedura di esame e approvazione dei disegni di legge. Infine, interagisce con gli articoli 138 e 139, che disciplinano le procedure di revisione costituzionale.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 32/2014
La Corte dichiara incostituzionali norme inserite in sede di conversione di un decreto-legge perche eterogenee rispetto all'oggetto originario, in violazione dell'art. 77 Cost. La decisione protegge l'esercizio collettivo della funzione legislativa da parte delle due Camere ex art. 70 Cost., impedendo che il Governo aggiri il bicameralismo paritario imponendo emendamenti estranei al decreto.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Scenario 1, La proposta di legge arenata
Tizio, deputato, presenta una proposta di legge in materia fiscale. La Camera l'approva con ampie modifiche rispetto al testo originario. Il testo passa al Senato, che ne emenda alcune disposizioni. Torna alla Camera per nuova approvazione: solo quando entrambi i rami votano lo stesso testo la legge può essere promulgata. Senza quel doppio via libera identico, la proposta rimane in stallo.
Scenario 2, Il disaccordo tra le Camere
Caio, senatore, sostiene una norma sull'ambiente approvata dal Senato. La Camera, però, modifica un articolo ritenuto cruciale. Il disegno di legge torna al Senato: se quest'ultimo non accetta le modifiche, si innesca una navette potenzialmente lunga, dimostrando come l'art. 70 renda indispensabile il consenso di entrambe le assemblee.
Scenario 3, La riforma mancata
Sempronia, costituzionalista, studia il referendum del 2016 che avrebbe limitato il ruolo del Senato. La bocciatura referendaria ha confermato la volontà popolare di mantenere il bicameralismo perfetto sancito dall'art. 70, lasciando invariato il meccanismo di co-decisione paritaria.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'articolo 70 della Costituzione italiana?
Stabilisce che la funzione legislativa, cioè il potere di approvare le leggi dello Stato, è esercitata collettivamente da Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, su un piano di perfetta parità.
Cosa significa 'bicameralismo perfetto'?
Significa che entrambe le Camere hanno identici poteri legislativi: ogni legge deve essere approvata dallo stesso testo sia dalla Camera sia dal Senato, senza che nessun ramo prevalga sull'altro.
Ai sensi dell'art. 70 della Costituzione italiana, la funzione legislativa a chi spetta?
Spetta collettivamente alle due Camere del Parlamento. Né la Camera dei Deputati né il Senato della Repubblica possono approvare una legge da soli: serve il voto favorevole di entrambe.
Cosa succede se le due Camere approvano testi diversi?
La legge non può essere promulgata. Il testo deve rimbalzare tra Camera e Senato (navette) fino a quando entrambe le assemblee non approvano la medesima versione in modo identico.
L'art. 70 Cost. è mai stato modificato?
No. La norma è rimasta invariata dal 1948. Il referendum costituzionale del 2016 avrebbe ridotto le competenze legislative del Senato, ma fu respinto dagli elettori, lasciando intatto il testo originario.
Fonti consultate: 1 fonte verificate