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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 65 Cost. – Sezione I: Le Camere
In vigore dal 1° gennaio 1948
La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Vedi anche
→Cost. art. 64 - Articolo 64 della Costituzione italiana→Cost. art. 66 - Articolo 66 della Costituzione italiana→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→Art. 63 Cost.: Sezione I: Le Camere→Art. 67 Cost.: Sezione I: Le Camere→Art. 62 Cost.: Sezione I: Le Camere→Art. 68 Cost.: Sezione I: Le Camere→Art. 61 Cost.: Sezione I: Le Camere→Art. 69 Cost.: Sezione I: Le Camere→Art. 60 Cost.: Sezione I: Le Camere
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La legge stabilisce ineleggibilità e incompatibilità dei parlamentari: nessuno può far parte di entrambe le Camere contemporaneamente.
Ratio
L'articolo 65 della Costituzione disciplina i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di deputato o senatore, delegando alla legge ordinaria la determinazione dei criteri specifici. La disposizione contiene inoltre una norma di incompatibilità assoluta e perentoria: nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere. Questo insieme di regole rappresenta una salvaguardia dell'integrità del sistema bicamerale italiano, evitando che singoli individui accumulino posizioni in entrambi i rami del Parlamento.
Analisi
La prima parte della norma attribuisce alla legge ordinaria il potere di determinare i casi di ineleggibilità, cioè i requisiti negativi che escludono la possibilità di candidarsi, e di incompatibilità, cioè le circostanze che rendono incompossibile lo svolgimento della carica parlamentare con altre cariche o funzioni. La legge ha identificato diverse categorie: magistrati in servizio, membri della magistratura costituzionale, dipendenti pubblici con certe qualifiche, esteri residenti, insolventi, condannati per reati specifici, a seconda dei tempi e della legislazione vigente. La seconda parte della norma contiene una regola tassativa di incompatibilità: nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere. Ciò significa che se una persona è eletta deputato, non può simultaneamente essere senatore, e viceversa. Nel caso di elezione a entrambe le Camere, la persona deve operare una scelta di quale carica mantenere.
Quando si applica
La disposizione relativa all'ineleggibilità e all'incompatibilità si applica al momento della candidatura e della verifica delle liste elettorali. Le liste che contengono candidati ineleggibili possono essere ricusate. La disposizione si applica inoltre al momento dell'insediamento: se un eletto risulta ineleggibile, la sua elezione è annullata. La regola di incompatibilità tra le due Camere si applica continuamente: qualora un parlamentare sia eletto all'altra Camera, deve cessare dalla prima e sceglierne una secondo l'ordine di elezione o preferenza.
Connessioni
L'articolo 65 Cost. si connette agli articoli 58 e 60, che disciplinano l'eleggibilità al Senato e la durata delle Camere. Si relaziona inoltre agli articoli 68-69, che disciplinano le immunità parlamentari e le indennità. Infine, interagisce con il diritto vigente, in particolare con le leggi su ineleggibilità e incandidabilità, frequentemente modificate nel tempo.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 277/2011
La Corte ha dichiarato illegittima la disciplina del 1953 nella parte in cui non prevede l'incompatibilità fra carica di parlamentare e sindaco di comune con più di 20.000 abitanti. In applicazione dell'art. 65 Cost., la Corte ha valorizzato la corrispondenza biunivoca fra cause di ineleggibilità e di incompatibilità, censurando una protezione asimmetrica della funzione parlamentare basata solo sull'ordine temporale delle elezioni.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Scenario 1, Incompatibilità con incarico governativo
Tizio viene eletto deputato e, pochi mesi dopo, nominato Presidente di un'autorità amministrativa indipendente. Poiché la carica è dichiarata incompatibile dalla legge, Tizio deve scegliere: rinunciare all'incarico o dimettersi dal Parlamento. Non farlo entro il termine legale comporta la decadenza automatica dal seggio.
Scenario 2, Doppia elezione in entrambe le Camere
Caio si candida contemporaneamente alla Camera e al Senato in due collegi diversi e, per un concorso di circostanze straordinarie, risulta eletto in entrambi. L'art. 65, secondo comma, gli impone di optare per una sola assemblea entro i termini fissati dai rispettivi regolamenti parlamentari, pena la decadenza da entrambi i mandati.
Scenario 3, Ineleggibilità sopravvenuta
Sempronia, magistrata in servizio, si dimette dalla magistratura e si candida alle elezioni politiche nella circoscrizione in cui ha esercitato le funzioni negli ultimi sei mesi. La legge prevede per questo caso una causa di ineleggibilità: la candidatura è ammissibile solo se Sempronia ha trasferito la propria sede di lavoro nei termini previsti, altrimenti l'elezione è annullabile su ricorso.
Domande frequenti
Cosa significa ineleggibilità ai sensi dell'art. 65 della Costituzione italiana?
L'ineleggibilità è una condizione soggettiva, prevista dalla legge, che impedisce a una persona di essere validamente candidata o eletta in Parlamento. Riguarda tipicamente magistrati, prefetti e altri titolari di cariche pubbliche in determinate circoscrizioni.
Qual è la differenza tra ineleggibilità e incompatibilità parlamentare?
L'ineleggibilità impedisce ab origine la candidatura o l'elezione; l'incompatibilità riguarda invece situazioni sopravvenute che non possono coesistere con il mandato parlamentare già acquisito. In entrambi i casi il parlamentare deve eliminare la causa ostativa o perdere il seggio.
Un parlamentare può essere eletto sia alla Camera che al Senato?
No. L'art. 65, secondo comma, vieta espressamente l'appartenenza contemporanea alle due Camere. Se eletto in entrambe, il parlamentare deve optare per una sola assemblea, altrimenti decade da entrambi i mandati.
Chi stabilisce i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei parlamentari?
La Costituzione riserva tale disciplina alla legge ordinaria. I principali testi normativi sono il T.U. n. 361/1957 per la Camera e la legge n. 17/1968 per il Senato, oltre a disposizioni specifiche per categorie particolari di soggetti.
Cosa succede se un deputato non rimuove una causa di incompatibilità?
Se il parlamentare non elimina la causa di incompatibilità entro i termini stabiliti dalla legge o dal regolamento parlamentare, decade automaticamente dal seggio. La decadenza è dichiarata dalla Camera di appartenenza, che verifica i requisiti dei propri membri.
Fonti consultate: 1 fonte verificate