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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 65 Cost. — Sezione I: Le Camere

In vigore dal 1° gennaio 1948

La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

In sintesi

  • La legge ordinaria determina i casi di ineleggibilità alla carica di deputato o senatore.
  • La legge ordinaria determina i casi di incompatibilità fra la carica parlamentare e altre funzioni pubbliche o incarichi.
  • È vietato appartenere contemporaneamente alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
  • Chi è eletto a entrambe le Camere deve operare una scelta della carica da mantenere.

La legge stabilisce ineleggibilità e incompatibilità dei parlamentari: nessuno può far parte di entrambe le Camere contemporaneamente.

Ratio

L'articolo 65 della Costituzione disciplina i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di deputato o senatore, delegando alla legge ordinaria la determinazione dei criteri specifici. La disposizione contiene inoltre una norma di incompatibilità assoluta e perentoria: nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere. Questo insieme di regole rappresenta una salvaguardia dell'integrità del sistema bicamerale italiano, evitando che singoli individui accumulino posizioni in entrambi i rami del Parlamento.

Analisi

La prima parte della norma attribuisce alla legge ordinaria il potere di determinare i casi di ineleggibilità, cioè i requisiti negativi che escludono la possibilità di candidarsi, e di incompatibilità, cioè le circostanze che rendono incompossibile lo svolgimento della carica parlamentare con altre cariche o funzioni. La legge ha identificato diverse categorie: magistrati in servizio, membri della magistratura costituzionale, dipendenti pubblici con certe qualifiche, esteri residenti, insolventi, condannati per reati specifici, a seconda dei tempi e della legislazione vigente. La seconda parte della norma contiene una regola tassativa di incompatibilità: nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere. Ciò significa che se una persona è eletta deputato, non può simultaneamente essere senatore, e viceversa. Nel caso di elezione a entrambe le Camere, la persona deve operare una scelta di quale carica mantenere.

Quando si applica

La disposizione relativa all'ineleggibilità e all'incompatibilità si applica al momento della candidatura e della verifica delle liste elettorali. Le liste che contengono candidati ineleggibili possono essere ricusate. La disposizione si applica inoltre al momento dell'insediamento: se un eletto risulta ineleggibile, la sua elezione è annullata. La regola di incompatibilità tra le due Camere si applica continuamente: qualora un parlamentare sia eletto all'altra Camera, deve cessare dalla prima e sceglierne una secondo l'ordine di elezione o preferenza.

Connessioni

L'articolo 65 Cost. si connette agli articoli 58 e 60, che disciplinano l'eleggibilità al Senato e la durata delle Camere. Si relaziona inoltre agli articoli 68-69, che disciplinano le immunità parlamentari e le indennità. Infine, interagisce con il diritto vigente, in particolare con le leggi su ineleggibilità e incandidabilità, frequentemente modificate nel tempo.

Domande frequenti

Cosa significa ineleggibilità ai sensi dell'art. 65 della Costituzione italiana?

L'ineleggibilità è una condizione soggettiva, prevista dalla legge, che impedisce a una persona di essere validamente candidata o eletta in Parlamento. Riguarda tipicamente magistrati, prefetti e altri titolari di cariche pubbliche in determinate circoscrizioni.

Qual è la differenza tra ineleggibilità e incompatibilità parlamentare?

L'ineleggibilità impedisce ab origine la candidatura o l'elezione; l'incompatibilità riguarda invece situazioni sopravvenute che non possono coesistere con il mandato parlamentare già acquisito. In entrambi i casi il parlamentare deve eliminare la causa ostativa o perdere il seggio.

Un parlamentare può essere eletto sia alla Camera che al Senato?

No. L'art. 65, secondo comma, vieta espressamente l'appartenenza contemporanea alle due Camere. Se eletto in entrambe, il parlamentare deve optare per una sola assemblea, altrimenti decade da entrambi i mandati.

Chi stabilisce i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei parlamentari?

La Costituzione riserva tale disciplina alla legge ordinaria. I principali testi normativi sono il T.U. n. 361/1957 per la Camera e la legge n. 17/1968 per il Senato, oltre a disposizioni specifiche per categorie particolari di soggetti.

Cosa succede se un deputato non rimuove una causa di incompatibilità?

Se il parlamentare non elimina la causa di incompatibilità entro i termini stabiliti dalla legge o dal regolamento parlamentare, decade automaticamente dal seggio. La decadenza è dichiarata dalla Camera di appartenenza, che verifica i requisiti dei propri membri.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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