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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 63 Cost. — Sezione I: Le Camere

In vigore dal 1° gennaio 1948

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

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In sintesi

  • Ciascuna Camera elegge il proprio Presidente e l'Ufficio di presidenza fra i suoi componenti mediante elezione interna.
  • L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente e da altri componenti secondo le modalità regolamentari.
  • Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, la presidenza è esercitata dal Presidente della Camera dei deputati.
  • L'elezione della presidenza avviene all'inizio di ogni legislatura e in caso di vacanza della carica.

Ogni Camera elegge il proprio Presidente e Ufficio di presidenza; in seduta comune prevalgono quelli della Camera dei deputati.

Ratio

L'articolo 63 della Costituzione disciplina la struttura organizzativa interna delle Camere, in particolare l'elezione dei rispettivi Presidenti e degli Uffici di presidenza. La disposizione riflette il principio di autodeterminazione organizzativa delle Camere, garantendo che ciascuna determini le proprie leadership secondo meccanismi democratici interni. La norma contiene inoltre una regola specifica riguardante la seduta comune del Parlamento, prevedendo che in tale circostanza la presidenza rimanga in capo alla Camera dei deputati.

Analisi

La prima parte della norma attribuisce a ciascuna Camera il potere di eleggere il proprio Presidente e il proprio Ufficio di presidenza tra i componenti della Camera medesima. Questa scelta rappresenta un esercizio di sovranità interna: i parlamentari eleggono coloro che coordinano i lavori della Camera. L'Ufficio di presidenza tipicamente comprende il Presidente stesso, più Vice Presidenti, Segretari e eventuali altri componenti, secondo le modalità definite dal regolamento della Camera. La seconda parte della disposizione contiene una regola di coordinamento bicamerale: quando il Parlamento si riunisce in seduta comune — ipotesi che si verifica per l'elezione del Presidente della Repubblica, del Capo della magistratura ordinaria e in altre circostanze stabilite dalla Costituzione — la presidenza spetta al Presidente della Camera dei deputati, non al Presidente del Senato. Questo meccanismo assicura una gerarchia ordinata anche in composizioni eccezionali dell'organo legislativo.

Quando si applica

La disposizione relativa all'elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza si applica all'inizio di ogni legislatura e, durante la legislatura, in caso di vacanza della carica. L'elezione avviene secondo le procedure e i tempi definiti dai regolamenti di ciascuna Camera, normalmente nei primi giorni dall'insediamento dei nuovi deputati e senatori. La regola sulla seduta comune si applica ogni volta che le due Camere sono convocate contemporaneamente e riunite nello stesso luogo per funzioni costituzionali, come l'elezione del Capo dello Stato.

Connessioni

L'articolo 63 Cost. si connette all'articolo 64, che disciplina l'autonomia regolatoria delle Camere. Si relaziona inoltre agli articoli 83 e 101 Cost., che prevedono elezioni da parte del Parlamento in seduta comune. Infine, interagisce con gli articoli 58 e 60, che stabiliscono i requisiti per l'elezione e la durata delle Camere.

Domande frequenti

Chi elegge il Presidente della Camera e il Presidente del Senato?

Ciascuna Camera elegge autonomamente il proprio Presidente tra i propri componenti, con votazioni a scrutinio segreto che richiedono inizialmente maggioranze qualificate, secondo quanto stabilito dall'articolo 63 della Costituzione e dai rispettivi regolamenti parlamentari.

Cos'è l'Ufficio di presidenza di una Camera?

È l'organo collegiale eletto dai componenti di ciascuna Camera, composto da vicepresidenti, questori e segretari. Si occupa dell'organizzazione interna, dell'amministrazione e della disciplina dei lavori parlamentari, affiancando il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Chi presiede il Parlamento quando si riunisce in seduta comune?

In seduta comune il Parlamento è presieduto dal Presidente della Camera dei deputati, che si avvale del proprio Ufficio di presidenza. Questa regola, fissata dall'articolo 63, vale per tutte le ipotesi di riunione congiunta previste dalla Costituzione.

Quando si riunisce il Parlamento in seduta comune?

Il Parlamento si riunisce in seduta comune nei casi espressamente previsti dalla Costituzione: elezione del Presidente della Repubblica, suo giuramento, messa in stato d'accusa del Capo dello Stato, elezione di un terzo dei componenti del CSM e dei giudici della Corte costituzionale.

Il Presidente di Camera o Senato può essere rimosso prima della scadenza della legislatura?

Sì, il Presidente può essere sostituito con una nuova elezione deliberata dall'assemblea. In pratica ciò avviene raramente; di norma il mandato dura per l'intera legislatura, salvo dimissioni volontarie o circostanze eccezionali regolate dai rispettivi regolamenti parlamentari.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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