← Torna a Costituzione
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • La durata ordinaria della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è fissata in cinque anni.
  • Al termine del quinquennio, le Camere sono automaticamente sciolte e il Presidente della Repubblica indice nuove elezioni.
  • La proroga della durata oltre il quinquennio è ammessa solo mediante legge.
  • La proroga legale è consentita soltanto in caso di guerra.
  • Nessuna altra circostanza straordinaria (eccetto guerra) autorizza la proroga ordinaria della durata delle Camere.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 60 Cost. — Sezione I: Le Camere

In vigore dal 1° gennaio 1948

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

In sintesi

  • La durata ordinaria della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è fissata in cinque anni.
  • Al termine del quinquennio, le Camere sono automaticamente sciolte e il Presidente della Repubblica indice nuove elezioni.
  • La proroga della durata oltre il quinquennio è ammessa solo mediante legge.
  • La proroga legale è consentita soltanto in caso di guerra.
  • Nessuna altra circostanza straordinaria (eccetto guerra) autorizza la proroga ordinaria della durata delle Camere.

Camera e Senato durano cinque anni; la proroga è ammessa solo per legge in caso di guerra.

Ratio

L'articolo 60 della Costituzione stabilisce il principio temporale fondamentale della legislatura, fissando la durata ordinaria di Camera dei deputati e Senato della Repubblica in cinque anni. Questa scansione temporale è central e nella struttura costituzionale italiana, poiché determina il ciclo elettorale e la continuità della rappresentanza parlamentare. La seconda parte della norma contiene un'eccezione al principio di periodicità, ammettendo la proroga della durata delle Camere soltanto mediante legge e esclusivamente in caso di guerra.

Analisi

La disposizione conferisce alle Camere una durata ordinaria quinquennale, al termine della quale è prevista la loro automatica scioglimento e l'indizione di nuove elezioni. Questo meccanismo rappresenta un equilibrio tra stabilità legislativa e rinnovamento democratico della rappresentanza. La norma non ammette proroghe ordinarie o automatiche: qualsiasi estensione della durata richiede un atto legislativo formale, secondo le procedure ordinarie. L'eccezione alla regola ordinaria, la proroga in caso di guerra, è costruita come deroga straordinaria e eccezionale. Il riferimento a "guerra" deve intendersi nel senso del diritto internazionale come stato di conflitto armato internazionale che coinvolga la Repubblica italiana. Tale proroga rimane comunque subordinata all'approvazione di una legge, garantendo il coinvolgimento del Parlamento nella decisione.

Quando si applica

La norma si applica ordinariamente al termine di ogni legislatura quinquennale, operando uno scioglimento automatico delle Camere. In questa circostanza, il Presidente della Repubblica indice le elezioni entro i termini previsti dall'articolo 61 Cost. La proroga straordinaria si applica, su base legale, in situazioni eccezionali di conflitto armato che coinvolga la Repubblica, quando il Parlamento medesimo ritenga necessario prolungare i suoi lavori oltre il quinquennio ordinario.

Connessioni

L'articolo 60 Cost. si connette strettamente all'articolo 61, che disciplina i tempi delle elezioni delle nuove Camere e la tempistica della prima riunione. Si relaziona inoltre all'articolo 72 Cost., che regola le procedure legislative ordinarie e abbreviate. Infine, è in stretta correlazione con gli articoli 77 e 78 Cost., che disciplinano i poteri del Governo in situazioni straordinarie come la dichiarazione dello stato di guerra.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 181/2014

NON FONDATA

La Corte si è pronunciata sulla disciplina della prorogatio delle assemblee legislative, ribadendo che il limite quinquennale previsto dall'art. 60 Cost. e dalle disposizioni omologhe regionali è funzionale al principio democratico e ammette deroghe solo in casi eccezionali tipizzati. Durante la prorogatio gli organi rappresentativi esercitano funzioni in regime di attenuata legittimazione.

Domande frequenti

Quanto dura il Parlamento italiano?

Camera dei deputati e Senato della Repubblica durano ciascuno cinque anni. Questo periodo è detto legislatura. Al termine, si svolgono nuove elezioni per rinnovare entrambe le Camere.

Si può prorogare la legislatura in Italia?

Sì, ma solo in caso di guerra e attraverso l'approvazione di una legge apposita. Si tratta di un'eccezione tassativa: nessun'altra circostanza, per quanto grave, consente di estendere il mandato parlamentare oltre i cinque anni.

Cosa significa 'legislatura'?

La legislatura è il periodo di durata in carica delle Camere, fissato in cinque anni dall'art. 60 Cost. Può concludersi prima del termine se il Presidente della Repubblica scioglie anticipatamente il Parlamento ai sensi dell'art. 88 Cost.

Cosa succede se le Camere vengono sciolte prima dei cinque anni?

Lo scioglimento anticipato pone fine alla legislatura prima del quinquennio. Le Camere sciolte restano in prorogatio fino all'insediamento di quelle nuove, potendo esercitare solo poteri limitati e urgenti, come previsto dall'art. 61 Cost.

L'art. 60 Cost. è mai stato applicato per prorogare le Camere?

No. Dall'entrata in vigore della Costituzione nel 1948 non si è mai verificata una proroga della legislatura. La clausola bellica è rimasta finora inapplicata, a conferma della sua natura eccezionale e residuale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.