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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 60 Cost. – Sezione I: Le Camere
In vigore dal 1° gennaio 1948
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Vedi anche
→Cost. art. 59 - Articolo 59 della Costituzione italiana→Cost. art. 61 - Articolo 61 della Costituzione italiana→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→Art. 58 Cost.: Sezione I: Le Camere→Art. 62 Cost.: Sezione I: Le Camere→Art. 57 Cost.: Sezione I: Le Camere→Art. 63 Cost.: Sezione I: Le Camere→Art. 56 Cost.: Sezione I: Le Camere→Art. 64 Cost.: Sezione I: Le Camere→Art. 55 Cost.: Sezione I: Le Camere
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Camera e Senato durano cinque anni; la proroga è ammessa solo per legge in caso di guerra.
Ratio
L'articolo 60 della Costituzione stabilisce il principio temporale fondamentale della legislatura, fissando la durata ordinaria di Camera dei deputati e Senato della Repubblica in cinque anni. Questa scansione temporale è central e nella struttura costituzionale italiana, poiché determina il ciclo elettorale e la continuità della rappresentanza parlamentare. La seconda parte della norma contiene un'eccezione al principio di periodicità, ammettendo la proroga della durata delle Camere soltanto mediante legge e esclusivamente in caso di guerra.
Analisi
La disposizione conferisce alle Camere una durata ordinaria quinquennale, al termine della quale è prevista la loro automatica scioglimento e l'indizione di nuove elezioni. Questo meccanismo rappresenta un equilibrio tra stabilità legislativa e rinnovamento democratico della rappresentanza. La norma non ammette proroghe ordinarie o automatiche: qualsiasi estensione della durata richiede un atto legislativo formale, secondo le procedure ordinarie. L'eccezione alla regola ordinaria, la proroga in caso di guerra, è costruita come deroga straordinaria e eccezionale. Il riferimento a "guerra" deve intendersi nel senso del diritto internazionale come stato di conflitto armato internazionale che coinvolga la Repubblica italiana. Tale proroga rimane comunque subordinata all'approvazione di una legge, garantendo il coinvolgimento del Parlamento nella decisione.
Quando si applica
La norma si applica ordinariamente al termine di ogni legislatura quinquennale, operando uno scioglimento automatico delle Camere. In questa circostanza, il Presidente della Repubblica indice le elezioni entro i termini previsti dall'articolo 61 Cost. La proroga straordinaria si applica, su base legale, in situazioni eccezionali di conflitto armato che coinvolga la Repubblica, quando il Parlamento medesimo ritenga necessario prolungare i suoi lavori oltre il quinquennio ordinario.
Connessioni
L'articolo 60 Cost. si connette strettamente all'articolo 61, che disciplina i tempi delle elezioni delle nuove Camere e la tempistica della prima riunione. Si relaziona inoltre all'articolo 72 Cost., che regola le procedure legislative ordinarie e abbreviate. Infine, è in stretta correlazione con gli articoli 77 e 78 Cost., che disciplinano i poteri del Governo in situazioni straordinarie come la dichiarazione dello stato di guerra.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 181/2014
La Corte si è pronunciata sulla disciplina della prorogatio delle assemblee legislative, ribadendo che il limite quinquennale previsto dall'art. 60 Cost. e dalle disposizioni omologhe regionali è funzionale al principio democratico e ammette deroghe solo in casi eccezionali tipizzati. Durante la prorogatio gli organi rappresentativi esercitano funzioni in regime di attenuata legittimazione.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Scenario 1, Fine naturale della legislatura: Tizio, eletto deputato nelle elezioni del 2022, vede scadere il suo mandato nel 2027 allo spirare dei cinque anni. Il Presidente della Repubblica indice le elezioni nei termini previsti e Tizio si ricandida. La legislatura non può essere estesa per ragioni di opportunità politica.
Scenario 2, Scioglimento anticipato: Caio è senatore, ma la coalizione di governo entra in crisi dopo tre anni. Il Presidente della Repubblica, su iniziativa del Governo, scioglie le Camere: il mandato di Caio cessa prima del quinquennio, poiché l'art. 60 fissa un limite massimo, non un termine minimo.
Scenario 3, Proroga in tempo di guerra: Sempronio siede in Parlamento durante un conflitto armato che rende impossibile lo svolgimento regolare delle elezioni. Il Parlamento approva una legge di proroga della legislatura per la durata dell'emergenza bellica, unico caso in cui l'art. 60 consente di superare il quinquennio.
Domande frequenti
Quanto dura il Parlamento italiano?
Camera dei deputati e Senato della Repubblica durano ciascuno cinque anni. Questo periodo è detto legislatura. Al termine, si svolgono nuove elezioni per rinnovare entrambe le Camere.
Si può prorogare la legislatura in Italia?
Sì, ma solo in caso di guerra e attraverso l'approvazione di una legge apposita. Si tratta di un'eccezione tassativa: nessun'altra circostanza, per quanto grave, consente di estendere il mandato parlamentare oltre i cinque anni.
Cosa significa 'legislatura'?
La legislatura è il periodo di durata in carica delle Camere, fissato in cinque anni dall'art. 60 Cost. Può concludersi prima del termine se il Presidente della Repubblica scioglie anticipatamente il Parlamento ai sensi dell'art. 88 Cost.
Cosa succede se le Camere vengono sciolte prima dei cinque anni?
Lo scioglimento anticipato pone fine alla legislatura prima del quinquennio. Le Camere sciolte restano in prorogatio fino all'insediamento di quelle nuove, potendo esercitare solo poteri limitati e urgenti, come previsto dall'art. 61 Cost.
L'art. 60 Cost. è mai stato applicato per prorogare le Camere?
No. Dall'entrata in vigore della Costituzione nel 1948 non si è mai verificata una proroga della legislatura. La clausola bellica è rimasta finora inapplicata, a conferma della sua natura eccezionale e residuale.
Fonti consultate: 1 fonte verificate