Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 59 Cost. – Sezione I: Le Camere

In vigore dal 1° gennaio 1948

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

In sintesi

  • Gli ex Presidenti della Repubblica sono senatori di diritto e a vita (salvo rinunzia).
  • Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico o letterario.
  • I senatori a vita di nomina presidenziale non possono superare complessivamente cinque.
Indice dei contenuti

Chi è stato Presidente della Repubblica diventa senatore a vita; il Presidente può nominarne altri cinque per meriti straordinari.

Ratio

L'articolo 59 della Costituzione italiana disciplina la composizione del Senato della Repubblica stabilendo due categorie di senatori. Da un lato, i senatori di diritto e a vita, che ricoprono una carica onoraria e costituzionale. Dall'altro, i senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica in riconoscimento di eccezionali meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Questa disposizione riflette l'intento costituente di combinare la rappresentanza democratica con il riconoscimento del merito e della rilevanza nazionale nel sistema legislativo.

Analisi

La prima parte della norma attribuisce la qualità di senatore di diritto a chi è stato Presidente della Repubblica, salvo rinunzia. Si tratta di un riconoscimento automatico della posizione istituzionale ricoperta, che conferisce continuità all'expertise e all'esperienza acquisita durante la presidenza. La seconda parte consente al Capo dello Stato di nominare senatori a vita cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti. Questa facoltà costituisce un potere discrezionale del Presidente della Repubblica, esercitato in base a valutazioni qualitative relative alla rilevanza nazionale del candidato. Il limite massimo di cinque senatori nominati in carica contemporaneamente rappresenta un vincolo strutturale volto a mantenere l'equilibrio tra la Camera rappresentativa eletta a suffragio universale e il Senato.

Quando si applica

La disposizione si applica in primo luogo al termine della presidenza della Repubblica, conferendo automaticamente la qualità di senatore al presidente uscente. In secondo luogo, l'applicazione della facoltà di nomina avviene nel corso della legislatura, quando il Presidente della Repubblica ritenga opportuno riconoscere eccezionali meriti. La disposizione incide direttamente sulla composizione e sull'equilibrio numerico del Senato, con effetti che si protraggono per l'intera vita del senatore nominato.

Connessioni

L'articolo 59 si connette all'articolo 58 Cost., che disciplina l'eleggibilità a senatore e il suffragio universale e diretto. Si relaziona inoltre agli articoli 60 e 61 Cost., che regolano la durata delle Camere e i tempi delle elezioni. Infine, l'articolo 59 rimanda implicitamente ai poteri del Presidente della Repubblica definiti negli articoli 87 e seguenti della Costituzione.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 176/2005

ANNULLAMENTO DELIBERA DI INSINDACABILITA

La Corte chiarisce in modo incidentale che il senatore a vita gode degli stessi poteri, diritti, doveri e prerogative del senatore elettivo, salvo il diverso titolo di investitura. La pronuncia conferma che l'art. 59 Cost. integra a tutti gli effetti i senatori a vita nel plenum della Camera alta, applicando loro la disciplina dell'art. 68 sulla insindacabilita previo nesso funzionale.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Scenario 1, L'ex Presidente che rinuncia allo scranno
Tizio, dopo aver concluso il suo settennato al Quirinale, decide di non esercitare il mandato senatoriale previsto dall'art. 59, primo comma, preferendo ritirarsi dalla vita pubblica. La rinuncia è pienamente legittima: lo status di senatore di diritto e a vita non è imposto, ma facoltativo.

Scenario 2, La nomina di uno scienziato
Caio è un ricercatore italiano che ha ricevuto il Premio Nobel per la medicina, contribuendo in modo determinante alla lotta contro una malattia rara. Il Presidente della Repubblica, ravvisando in lui quell'«altissimo merito» nel campo scientifico richiesto dalla norma, lo nomina senatore a vita. Al momento della nomina risultano già quattro senatori nominati in carica: la nomina di Caio è quindi possibile, portando il totale al limite massimo di cinque.

Scenario 3, Il limite raggiunto
Sempronio è un celebre compositore e ambasciatore culturale dell'Italia nel mondo. Il Presidente vorrebbe nominarlo senatore a vita per meriti nel campo artistico, ma in quel momento i cinque posti di nomina presidenziale sono già tutti occupati. La nomina è costituzionalmente preclusa fino a quando uno dei senatori in carica non verrà meno per decesso o altra causa.

Domande frequenti

Cosa dice l'articolo 59 della Costituzione italiana?

L'art. 59 stabilisce che gli ex Presidenti della Repubblica diventano senatori a vita di diritto (salvo rinunzia) e che il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a un massimo complessivo di cinque cittadini per altissimi meriti.

Quanti senatori a vita può nominare il Presidente della Repubblica?

Il Presidente può nominare senatori a vita per meriti straordinari nei campi sociale, scientifico, artistico e letterario, ma il numero complessivo di quelli in carica di nomina presidenziale non può superare cinque in nessun momento.

Un ex Presidente della Repubblica può rifiutare di diventare senatore a vita?

Sì. L'art. 59 prevede espressamente la possibilità di rinuncia: lo status di senatore di diritto e a vita spetta automaticamente agli ex Presidenti, ma non è obbligatorio. Possono rinunciare e ritirarsi definitivamente dalla vita pubblica.

Chi può essere nominato senatore a vita dal Presidente della Repubblica?

Possono essere nominati cittadini italiani che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico o letterario. Si tratta di un riconoscimento di eccezionale rilievo, riservato a personalità di straordinario valore nazionale.

I senatori a vita nominati dal Presidente contano per il quorum del Senato?

Sì, i senatori a vita partecipano a pieno titolo ai lavori del Senato, votano e concorrono alla formazione del quorum e delle maggioranze. La loro presenza può incidere concretamente sugli equilibri politici, soprattutto nelle votazioni di fiducia a margine risicato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 8 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificata
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.