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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 58 Cost. — Sezione I: Le Camere

In vigore dal 1° gennaio 1948

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

In sintesi

  • Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto: ogni cittadino vota personalmente.
  • Per essere eletti senatori occorre aver compiuto il quarantesimo anno di età.
  • Il requisito elettorale attivo coincide con la maggiore età (18 anni), quello passivo è fissato a 40 anni.

I senatori sono eletti da tutti i cittadini e devono avere almeno 40 anni.

Ratio

L'articolo 58 della Costituzione italiana disciplina il sistema elettorale del Senato della Repubblica e i requisiti di eleggibilità a senatore. La disposizione stabilisce il principio cardine del suffragio universale e diretto, escludendo forme di elezione indiretta o ristretta a categorie particolari. Contemporaneamente, la norma fissa un requisito di età, il compimento del quarantesimo anno di vita, quale condizione per poter essere candidati e eletti al Senato. Questi due elementi, universalità dell'elezione e qualificazione anagrafica, rappresentano fondamentali pilastri del sistema rappresentativo italiano.

Analisi

La prima parte della disposizione afferma che i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto. Il termine "universale" significa che il diritto di voto è attribuito a tutti i cittadini che soddisfano i requisiti costituzionali generali, senza distinzioni di natura economica, sociale, culturale o altra. Il termine "diretto" significa che gli elettori votano direttamente per i candidati senatori, senza intermediari o organi delegati. La seconda parte della norma fissa il requisito di eleggibilità a senatore nel compimento del quarantesimo anno di vita. Questo limite rappresenta un'età minima costituzionalmente garantita al di sotto della quale una persona non può candidarsi o essere eletta al Senato. Tale requisito differisce dall'eleggibilità alla Camera dei deputati, che richiede il compimento del ventitreesimo anno. La differenza di età riflette una scelta costituzionale di garantire al Senato una composizione caratterizzata da maggiore esperienza e consolidata maturità.

Quando si applica

La disposizione si applica ordinariamente in occasione delle elezioni senatoriali, che si svolgono ogni cinque anni secondo i termini previsti dall'articolo 61 Cost. L'eleggibilità si verifica al momento in cui il candidato raggiunge il quarantesimo anno di età: a partire da quella data, egli può legittimamente candidarsi per il Senato. La norma si applica inoltre a ogni momento della legislatura in cui sia necessario verificare il mantenimento dei requisiti di eleggibilità di un senatore in carica.

Connessioni

L'articolo 58 Cost. si connette all'articolo 59, che disciplina i senatori di diritto e a vita. Si relaziona inoltre agli articoli 48 e 49 Cost., che disciplinano il diritto di voto e le libertà di associazione politica. Infine, interagisce con l'articolo 65 Cost., che esclude l'appartenenza contemporanea alle due Camere, e con gli articoli 60-61, che regolano la durata e i tempi delle elezioni.

Domande frequenti

Chi può votare per eleggere i senatori?

Tutti i cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni e godono dei diritti politici. Dal 2021, dopo la riforma costituzionale, il voto al Senato spetta agli stessi aventi diritto della Camera dei deputati.

Qual è l'età minima per candidarsi al Senato?

Per essere eletti senatori occorre aver compiuto il quarantesimo anno di età. È un requisito di eleggibilità passiva: chi non ha ancora 40 anni non può presentare la propria candidatura, anche se ottiene voti.

Cosa significa 'suffragio universale e diretto'?

Significa che il voto spetta a tutti i cittadini in possesso dei requisiti (universale) e che ciascuno vota personalmente, senza delegare altri (diretto). È escluso qualsiasi sistema di elezione indiretta o di secondo grado.

Perché i senatori devono avere almeno 40 anni?

I Costituenti vollero attribuire al Senato una maggiore esperienza e maturità rispetto alla Camera. Il limite più alto per l'elettorato passivo era uno strumento per differenziare le due assemblee, anche se oggi molti ne propongono l'abbassamento.

L'art. 58 Cost. è mai stato modificato?

Sì. La legge costituzionale n. 1 del 2021 ha abbassato da 25 a 18 anni l'età per votare al Senato (elettorato attivo), uniformandola a quella della Camera. Il requisito passivo dei 40 anni per i candidati è invece rimasto invariato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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