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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Il Parlamento italiano è bicamerale: composto da Camera dei Deputati e Senato della Repubblica
  • Le due Camere legiferano separatamente in regime di parità, garantendo deliberazione ponderata
  • Seduta comune del Parlamento riunisce entrambe le Camere esclusivamente per funzioni costituzionali (elezione Presidente, bilancio)
  • Il bicameralismo rappresenta il popolo e il territorio, riducendo rischi di monopolio decisionale
  • La navetta legislativa tra Camere assicura controllo reciproco nel processo di formazione delle leggi

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 55 Cost. — Sezione I: Le Camere

In vigore dal 1° gennaio 1948

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

In sintesi

  • Il Parlamento italiano è bicamerale: composto da Camera dei Deputati e Senato della Repubblica
  • Le due Camere legiferano separatamente in regime di parità, garantendo deliberazione ponderata
  • Seduta comune del Parlamento riunisce entrambe le Camere esclusivamente per funzioni costituzionali (elezione Presidente, bilancio)
  • Il bicameralismo rappresenta il popolo e il territorio, riducendo rischi di monopolio decisionale
  • La navetta legislativa tra Camere assicura controllo reciproco nel processo di formazione delle leggi

Il Parlamento italiano è bicamerale: Camera dei deputati e Senato della Repubblica, riuniti in seduta comune solo nei casi previsti dalla Costituzione.

Ratio

L'articolo 55 della Costituzione pone la definizione formale e il quadro istituzionale del Parlamento italiano, affermando che esso si compone di due Camere (bicameralismo) che agiscono tanto separatamente quanto in seduta comune per funzioni specifiche. La ratio è di assicurare rappresentanza plurale mediante due assemblee legislative espressione di diverse modalità di suffragio e composizione geografica, riducendo il rischio di monopolio decisionale e creando un sistema di freni e contrappesi. Il ricorso alla seduta comune è limitato a materie di sovrana importanza (elezione del Presidente, bilancio).

Analisi

La disposizione contiene tre asserzioni essenziali. Primo, la composizione bicamerale: il Parlamento italiano non è monocamerale ma si compone della Camera dei Deputati (eletta a suffragio universale diretto, articolo 56) e del Senato della Repubblica (eletto principalmente a base regionale, articolo 57). Questa struttura riflette il principio federale e la rappresentanza del territorio oltre a quella popolare. Secondo, il funzionamento ordinario: le due Camere legiferano separatamente e autonomamente, con potere di veto reciproco (navetta legislativa), il che garantisce deliberazione ponderata. Terzo, la seduta comune: "Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione", cioè elezione del Presidente della Repubblica (art. 83), ratifica bilancio (art. 81), votazione di sfiducia al Governo in caso di crisi (art. 94 cost.). La seduta comune concentra potere e autorità massima: è raro, solenne, legittimato direttamente dal popolo per via della doppia rappresentanza.

Quando si applica

La norma opera strutturalmente nel processo legislativo ordinario: una legge deve ottenere l'approvazione di entrambe le Camere in testo identico per entrare in vigore; un decreto legge deve essere convertito da una Camera e poi sottoposto all'altra; un bilancio dello Stato deve transitare per entrambe le Camere prima di diventare legge di bilancio. Nella seduta comune, ad es., nel novembre 2024 si è svolta l'elezione del Presidente della Repubblica: 904 deputati e senatori riuniti hanno votato. In caso di crisi di governo, il Parlamento in seduta comune viene convocato per eventuale mozione di sfiducia al Premier.

Connessioni

L'articolo 55 è fondamentale nell'architettura istituzionale e rimanda agli articoli 56-82 Cost. per la disciplina dettagliata di Camera e Senato. Dialoga con l'articolo 1 (sovranità popolare), giacché il Parlamento è espressione diretta del popolo. Si lega ai principi di separazione dei poteri (art. 16 cost.) e al principio di legalità (art. 25). La struttura bicamerale è carattere distintivo dell'ordinamento italiano, in contrasto con scelte monocamerali di altri Paesi europei (Svezia, Danimarca, Germania). Le norme sul funzionamento interno delle Camere (Regolamenti di Camera e Senato) forniscono attuazione procedurale.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 379/1996

ACCOGLIMENTO CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE

Risolvendo un conflitto tra Camera dei deputati e autorità giudiziaria, la Corte afferma che ciascuna Camera è competente a qualificare in via definitiva i comportamenti riconducibili al diritto parlamentare interno, sottraendoli alla giurisdizione ordinaria. La pronuncia consolida l'autonomia delle Camere come componenti della funzione legislativa di cui all'art. 55 Cost.

Corte Cost., sent. n. 55/2014

ANNULLAMENTO DELIBERA DI INSINDACABILITÀ

La Corte ribadisce che le prerogative dei parlamentari sono funzionali alla loro attività di membri delle Camere e non costituiscono un privilegio personale. La pronuncia delimita i confini dell'insindacabilità richiedendo un nesso funzionale concreto con l'esercizio della funzione parlamentare, presupposto della rappresentanza nazionale tutelata dagli artt. 55 e 67 Cost.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'articolo 55 della Costituzione italiana?

L'art. 55 stabilisce che il Parlamento italiano è composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, e che le due Camere si riuniscono in seduta comune solo nei casi espressamente previsti dalla Costituzione.

Cos'è il bicameralismo perfetto sancito dall'art. 55?

Il bicameralismo perfetto significa che Camera e Senato hanno gli stessi poteri e funzioni: ogni legge deve essere approvata in forma identica da entrambi i rami, senza che uno prevalga sull'altro.

Quando si riunisce il Parlamento in seduta comune?

Nei casi tassativi previsti dalla Costituzione: elezione del Presidente della Repubblica, messa in stato d'accusa del Capo dello Stato, elezione di membri della Corte costituzionale e del CSM.

Chi presiede il Parlamento in seduta comune?

In seduta comune presiede il Presidente della Camera dei deputati, non il Presidente del Senato, che è invece la seconda carica dello Stato nella gerarchia istituzionale ordinaria.

Perché i Costituenti scelsero il bicameralismo?

Per garantire una doppia deliberazione legislativa come contrappeso al rischio di decisioni affrettate, e in reazione al regime fascista che aveva svuotato di significato la rappresentanza parlamentare pluralista.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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