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Testo dell'articoloVigente
Art. 81 Cost. – Sezione II: La Formazione Delle Leggi
In vigore dal 1° gennaio 1948
Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 81 Cost., riformato dalla L. cost. 1/2012, costituzionalizza il principio dell'equilibrio di bilancio, vincolando il legislatore alla sostenibilità finanziaria e disciplinando l'autorizzazione parlamentare all'indebitamento.
Ratio
La riforma del 2012 ha recepito il Trattato sul Fiscal Compact e il pacchetto di norme europee sulla disciplina di bilancio, traducendo in vincolo costituzionale i parametri di responsabilità finanziaria pubblica. Il principio dell'equilibrio mira a garantire la sostenibilità del debito, la stabilità macroeconomica e la fiducia dei mercati, ma deve essere bilanciato con la funzione redistributiva e con la garanzia dei diritti sociali, secondo l'orientamento della Corte costituzionale che ha valorizzato il principio di solidarietà fiscale e la salvaguardia del nucleo essenziale dei diritti.
Analisi
Il primo comma sancisce l'equilibrio tra entrate e spese, modulato sul ciclo economico: nelle fasi avverse è ammesso un disavanzo per agire come stabilizzatore automatico, controbilanciato da avanzi nelle fasi favorevoli. Il secondo comma consente l'indebitamento solo per gli effetti del ciclo e per eventi eccezionali (gravi recessioni, calamità, eventi straordinari fuori dal controllo dello Stato), previa autorizzazione delle Camere a maggioranza assoluta. Il terzo comma impone a ogni legge l'indicazione della copertura finanziaria, principio già vigente nella formulazione originaria, divenuto cardine del sindacato di costituzionalità. Il quarto comma riserva alle Camere l'approvazione annuale del bilancio e del rendiconto. Il quinto comma disciplina l'esercizio provvisorio, ammesso solo per legge e per periodi non superiori a quattro mesi. Il sesto comma rinvia alla legge rinforzata (L. 243/2012) per la disciplina di dettaglio del nuovo regime.
Quando si applica
L'art. 81 Cost. opera in ogni procedimento legislativo statale: la copertura finanziaria deve accompagnare ogni proposta che generi nuove o maggiori spese, con relazione tecnica della Ragioneria Generale dello Stato. Rileva nei giudizi di costituzionalità contro leggi prive di copertura adeguata, nei controlli della Corte dei conti, nelle decisioni delle Camere su scostamenti di bilancio (es. pandemia, crisi energetica). La giurisprudenza costituzionale ha richiamato il principio in numerose pronunce su misure di spesa sanitaria, previdenziale e per il personale pubblico.
Confronto sistemico
L'art. 81 Cost. si raccorda con l'art. 97 Cost. (buon andamento e sostenibilità del debito pubblico), con l'art. 119 Cost. (autonomia finanziaria degli enti territoriali), con la L. 243/2012 di attuazione (norma di rango rinforzato), con il TFUE e il Patto di stabilità e crescita. La riforma 2012 si inserisce nel quadro europeo del semestre europeo e del MES, ma non incide sul nucleo della funzione redistributiva. La Corte costituzionale ha valorizzato il bilanciamento con i diritti costituzionali fondamentali, in particolare quelli sociali.
Profili problematici
Aperto il dibattito sulla tenuta del vincolo rispetto a esigenze di spesa per investimenti e tutela dei diritti sociali. Discussa l'interpretazione della clausola degli eventi eccezionali alla luce della pandemia COVID-19 e della crisi energetica. Centrale il tema del controllo della Corte dei conti e della Corte costituzionale sulle clausole di copertura, talora ritenute insufficienti. Si discute della compatibilità tra vincoli europei e flessibilità necessaria per le politiche di sviluppo e per il PNRR.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 10/2014
Corte Cost., sent. n. 24/2017
Corte Cost., sent. n. 120/2018
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Corte Costituzionale
Casi pratici
Caso 1: Legge senza copertura
Una legge regionale prevede nuove agevolazioni economiche senza indicare i mezzi finanziari. La Corte costituzionale, su giudizio di legittimità, dichiara la norma incostituzionale per violazione dell'art. 81, comma 3, Cost., principio applicabile anche alle leggi regionali.
Caso 2: Scostamento di bilancio per evento eccezionale
Il Governo, di fronte a una pandemia, chiede alle Camere l'autorizzazione a scostarsi dagli obiettivi programmatici di bilancio. L'art. 81, comma 2, Cost. consente l'indebitamento previa autorizzazione a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere.
Caso 3: Esercizio provvisorio
Il Parlamento non approva il bilancio entro il 31 dicembre. Per evitare la paralisi finanziaria, viene approvata una legge che autorizza l'esercizio provvisorio per quattro mesi, periodo massimo consentito dall'art. 81, comma 5, Cost.
Domande frequenti
Cosa significa principio di copertura finanziaria?
Ogni legge che comporti nuove o maggiori spese, o minori entrate, deve indicare con precisione i mezzi finanziari per farvi fronte. La copertura deve essere effettiva, certa, sicura e quantificata, secondo la giurisprudenza costituzionale e la disciplina della contabilità di Stato.
Quando è ammesso il ricorso all'indebitamento?
Solo per considerare gli effetti del ciclo economico (stabilizzatori automatici) e, previa autorizzazione delle Camere a maggioranza assoluta, al verificarsi di eventi eccezionali fuori dal controllo dello Stato, come gravi recessioni, calamità naturali o crisi straordinarie.
L'art. 81 Cost. impedisce nuove politiche di spesa sociale?
No. Il principio dell'equilibrio non impedisce politiche di spesa, ma impone che ogni intervento abbia adeguata copertura. La Corte costituzionale ha ribadito che la sostenibilità finanziaria non può comprimere il nucleo essenziale dei diritti costituzionalmente tutelati.
Qual è la durata massima dell'esercizio provvisorio?
Quattro mesi. L'art. 81, comma 5, Cost. consente l'esercizio provvisorio solo per legge e per periodi non superiori a quattro mesi complessivi, a garanzia della tempestiva approvazione del bilancio da parte delle Camere.
Fonti consultate: 4 fontei verificate