← Torna a Costituzione
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 77 Cost. — Sezione II: La Formazione Delle Leggi

In vigore dal 1° gennaio 1948

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

In sintesi

  • Il Governo non può emanare decreti con valore di legge senza delega parlamentare.
  • In casi di necessità e urgenza può adottare decreti-legge provvisori, presentandoli alle Camere entro lo stesso giorno.
  • Se non convertiti in legge entro 60 giorni, i decreti perdono efficacia retroattivamente.

Il Governo può emanare decreti-legge solo in casi urgenti, ma devono essere convertiti dal Parlamento entro 60 giorni.

Ratio

L'articolo 77 della Costituzione disciplina il potere straordinario del Governo di emanare decreti aventi forza di legge ordinaria in casi di straordinaria necessità e urgenza, secondo un procedimento particolare volto a garantire il controllo parlamentare. La disposizione riflette l'esigenza di consentire al Governo di operare tempestivamente in situazioni di crisi, pur mantenendo il Parlamento come organo sovrano di controllo e possibile revoca. Il meccanismo rappresenta un equilibrio tra efficienza esecutiva e democrazia parlamentare.

Analisi

La norma contiene tre elementi essenziali. Primo, il Governo non può, senza delegazione del Parlamento, emanare decreti aventi forza di legge ordinaria, salvo in casi straordinari di necessità e urgenza. Questa regola generale vieta al Governo di legiferare autonomamente; lo eccezione riguarda solo situazioni di crisi, valutate dal Governo medesimo. La valutazione della "straordinaria necessità e urgenza" è discrezionale del Governo e spetta infine al Parlamento controllare se tale valutazione fosse legittima. Secondo, quando il Governo emana decreti in caso straordinario, deve, il medesimo giorno, presentarli al Parlamento per la conversione. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. La Governo assume la responsabilità politica per il ricorso al decreto legge. Terzo, i decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La conversione del decreto consente al Parlamento di mantenere il decreto, eventualmente modificandolo, o di lasciarlo cadere. Inoltre, il Parlamento ha facoltà di regolare con legge i rapporti giuridici nati sulla base dei decreti non convertiti, evitando vuoti normativi.

Quando si applica

La disposizione si applica in situazioni eccezionali che richiedono intervento normativo immediato, come minacce di ordine pubblico, calamità naturali, crisi economica acuta, situazioni di emergenza sanitaria o internazionale. Il Governo, ritenendo sussistere le condizioni di straordinaria necessità e urgenza, emana il decreto e lo comunica immediatamente al Parlamento, il quale ha sessanta giorni per convertirlo. Durante i sessanta giorni, il decreto rimane efficace. Se entro il termine il Parlamento non converte il decreto (neppure approvandolo), il decreto cessa di produrre effetti ex tunc, cioè retroattivamente dall'origine, salva la possibilità del Parlamento di regolare i rapporti sorti.

Connessioni

L'articolo 77 Cost. si connette all'articolo 76, che disciplina la delegazione legislativa ordinaria. Si relaziona inoltre agli articoli 70-75, che disciplinano il procedimento legislativo ordinario e il referendum abrogativo. Infine, interagisce con gli articoli 92-96, che disciplinano i rapporti di fiducia tra Governo e Parlamento e la responsabilità ministeriale.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'articolo 77 della Costituzione italiana?

L'art. 77 disciplina i decreti-legge: il Governo può adottarli solo in casi straordinari di necessità e urgenza, presentandoli subito alle Camere per la conversione in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, pena la perdita retroattiva di efficacia.

A norma dell'art. 77 della Costituzione italiana, il Governo può emanare decreti con forza di legge?

Sì, ma solo in presenza di casi straordinari di necessità e urgenza. In assenza di tali presupposti, il Governo non può emanare atti con forza di legge senza una previa delegazione delle Camere tramite legge delega ai sensi dell'art. 76 Cost.

Cosa succede se un decreto-legge non viene convertito entro 60 giorni?

Il decreto perde efficacia sin dall'inizio, come se non fosse mai esistito. Tuttavia le Camere possono approvare una legge apposita per regolare i rapporti giuridici già sorti nel periodo in cui il decreto era in vigore, evitando gravi vuoti normativi.

Le Camere sciolte devono comunque esaminare i decreti-legge?

Sì. L'art. 77 prevede espressamente che le Camere, anche se sciolte, vengano appositamente convocate e si riuniscano entro cinque giorni per esaminare il decreto-legge presentato dal Governo, a tutela del controllo parlamentare anche nei periodi di crisi istituzionale.

Qual è la differenza tra decreto-legge e decreto legislativo?

Il decreto-legge (art. 77 Cost.) è adottato dal Governo d'urgenza e deve essere convertito dal Parlamento entro 60 giorni. Il decreto legislativo (art. 76 Cost.) è invece emanato su delega parlamentare preventiva, entro i limiti e i criteri fissati dalla legge delega, senza necessità di conversione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.