Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 75 Cost. – Sezione II: La Formazione Delle Leggi

In vigore dal 1° gennaio 1948

È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

In sintesi

  • Il referendum abrogativo può essere richiesto da 500.000 elettori o 5 Consigli regionali.
  • Sono esclusi referendum su leggi tributarie, di bilancio, amnistia, indulto e ratifica di trattati.
  • Il quorum richiede la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validi.
Indice dei contenuti

L'art. 75 Cost. disciplina il referendum abrogativo: 500.000 firme o 5 Consigli regionali per cancellare una legge vigente.

Ratio

L'articolo 75 della Costituzione disciplina il referendum popolare abrogativo, quale meccanismo di esercizio diretto della sovranità popolare in materia legislativa. La disposizione consente a una minoranza significativa di cittadini di chiedere l'abrogazione totale o parziale di una legge, sottomettendo la decisione al voto popolare. Si tratta di uno strumento di democrazia diretta complementare al sistema rappresentativo ordinario, volto a prevenire legiferazioni ritenute inaccettabili dalla maggioranza degli aventi diritto.

Analisi

La norma contiene due elementi essenziali: la procedura di indizione e i limiti al referendum. Primo, il referendum è indetto quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Questa disposizione attribuisce l'iniziativa sia a una minoranza significativa di cittadini sia agli enti territoriali rappresentativi. Secondo, la norma enuncia una serie di materie escluse dal referendum: leggi tributarie e di bilancio (poiché riguardano entrate e spese dello Stato), amnistia e indulto (poiché concernono il potere di grazia del Presidente, affidato a valutazioni di clemenza), leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali (poiché riguardano la sovranità nazionale e la continuità negli impegni internazionali). La disposizione stabilisce inoltre i requisiti di validità e di approvazione del referendum: deve partecipare la maggioranza degli aventi diritto (quorum di validità), e l'abrogazione è approvata se raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge ordinaria determina le modalità di attuazione del referendum.

Quando si applica

Il referendum si applica quando i promotori hanno raccolto le firme necessarie (cinquecentomila) o quando cinque Consigli regionali hanno formulato la richiesta. La Corte Costituzionale, mediante il giudizio di ammissibilità, verifica che la richiesta non riguardi materie escluse e che sia formalmente corretta. Se ammissibile, il referendum è indetto dal Presidente della Repubblica e si svolge entro un termine stabilito dalla legge ordinaria, solitamente la domenica di una settimana feriale. La decisione del referendum è immediatamente esecutiva: se l'abrogazione è approvata, la legge cessa di esistere automaticamente.

Connessioni

L'articolo 75 Cost. si connette all'articolo 48, che riconosce la sovranità popolare e il diritto di partecipazione alla vita politica. Si relaziona inoltre all'articolo 138, che disciplina le procedure di revisione costituzionale, le quali richiedono anch'esse approvazione popolare mediante referendum. Infine, interagisce con la legge ordinaria 352/1970, che disciplina nel dettaglio le modalità di attuazione del referendum abrogativo.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 16/1978

PRONUNCIA INTERPRETATIVA

Sentenza fondativa sul giudizio di ammissibilita: oltre alle cause testuali dell'art. 75, secondo comma, Cost. (leggi tributarie, di bilancio, amnistia, indulto, autorizzazione a ratificare trattati), la Corte verifica anche limiti impliciti desumibili dall'interpretazione logico-sistematica della Costituzione (omogeneita, chiarezza, univocita del quesito).

Corte Cost., sent. n. 174/2011

INAMMISSIBILITA PARZIALE

La Corte ha ribadito che il quesito referendario deve essere omogeneo e univoco, e che non puo essere ammesso quando si traduca in un referendum manipolativo che produca una disciplina diversa da quella vigente o sottragga al Parlamento la funzione legislativa.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Scenario 1, La raccolta firme
Tizio, attivista di un'associazione di consumatori, promuove una campagna per abrogare una norma che limita la responsabilità delle società di telecomunicazioni. Raccoglie con il suo comitato le 500.000 firme di elettori necessarie, le deposita in Cassazione entro il termine di legge e dà avvio alla procedura referendaria prevista dall'art. 75.

Scenario 2, Il quorum mancato
Caio sostiene con convinzione l'abrogazione di una legge sul lavoro e vota favorevolmente al referendum. Nonostante la maggioranza dei votanti si esprima per il sì, la consultazione è dichiarata nulla: si è recato alle urne solo il 42% degli aventi diritto, non raggiungendo il quorum del 50%+1 richiesto dalla Costituzione.

Scenario 3, La proposta inammissibile
Sempronia, consigliera regionale, propone ai colleghi di indire un referendum per abrogare la legge di bilancio approvata dal Parlamento. Il Comitato promotore viene però bloccato: la Corte costituzionale dichiara la proposta inammissibile, poiché l'art. 75 esclude espressamente le leggi tributarie e di bilancio dal perimetro referendario.

Domande frequenti

Cosa prevede l'articolo 75 della Costituzione italiana?

L'art. 75 Cost. disciplina il referendum abrogativo, lo strumento con cui i cittadini possono chiedere l'eliminazione totale o parziale di una legge vigente, raccogliendo 500.000 firme di elettori oppure ottenendo il sostegno di cinque Consigli regionali.

Quante firme servono per indire un referendum abrogativo?

Servono le firme di almeno 500.000 elettori, oppure la richiesta formale di cinque Consigli regionali. Le firme devono essere raccolte entro novanta giorni e autenticate secondo le modalità stabilite dalla legge n. 352 del 1970.

Su quali materie non è ammesso il referendum abrogativo?

L'art. 75 esclude il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, le leggi di amnistia e di indulto e quelle di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. La Corte costituzionale ha aggiunto ulteriori limiti impliciti nel corso degli anni.

Qual è il quorum richiesto per la validità del referendum abrogativo?

Il referendum è valido se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto (quorum strutturale). L'abrogazione è approvata se, tra i voti validamente espressi, la maggioranza è favorevole. Entrambe le condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente.

Chi ha diritto di votare al referendum abrogativo?

Hanno diritto di partecipare tutti i cittadini italiani chiamati a eleggere la Camera dei deputati, ovvero i maggiorenni iscritti nelle liste elettorali. Sono esclusi i cittadini interdetti, i condannati con pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e i decaduti dal diritto di voto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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