← Torna a Costituzione
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Il Presidente della Repubblica può rinviare una legge al Parlamento con messaggio motivato.
  • Il rinvio sospende la promulgazione e impone alle Camere una nuova deliberazione.
  • Se le Camere riapprovano la legge, anche a maggioranza semplice, il Presidente è obbligato a promulgarla.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 74 Cost. — Sezione II: La Formazione Delle Leggi

In vigore dal 1° gennaio 1948

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

In sintesi

  • Il Presidente della Repubblica può rinviare una legge al Parlamento con messaggio motivato.
  • Il rinvio sospende la promulgazione e impone alle Camere una nuova deliberazione.
  • Se le Camere riapprovano la legge, anche a maggioranza semplice, il Presidente è obbligato a promulgarla.

Il Presidente può rinviare una legge alle Camere chiedendone un riesame; se rifiapprovata, deve promulgarla.

Ratio

L'articolo 74 della Costituzione disciplina il diritto del Presidente della Repubblica di rinviare una legge approvata dalle Camere prima della promulgazione, chiedendo una nuova deliberazione. Questo meccanismo rappresenta una forma di controllo presidenziale sulle decisioni parlamentari, garantendo un momento di riflessione critica prima della trasformazione della legge in atto vincolante. Il rinvio non è un potere di veto assoluto, ma un potere di rinvio con richiesta di riesame, mantenendo la sovranità parlamentare.

Analisi

La norma attribuisce al Presidente della Repubblica il diritto, prima di promulgare una legge approvata, di inviare un messaggio motivato alle Camere chiedendo una nuova deliberazione. Il messaggio deve essere motivato: il Presidente deve indicare le ragioni per le quali ritiene opportuno un riesame della legge. Le ragioni tradizionalmente invocate riguardano dubbi sulla costituzionalità, sull'opportunità politica, su questioni tecniche di redazione, o su effetti non previsti. La richiesta di nuova deliberazione non è vincolante: il Presidente non può imporre la modifica della legge, ma chiede solamente che il Parlamento la riesamini e, eventualmente, la deliberi di nuovo, identica o modificata. Se le Camere approvano nuovamente la legge (non è specificato se con maggioranza semplice o assoluta, dunque si applica il procedimento ordinario), il Presidente è obbligato a promulgarla. Ciò significa che il rinvio non può essere reiterato indefinitamente: il Presidente non può rinviare la medesima legge più di una volta.

Quando si applica

Il rinvio può essere esercitato nel periodo tra l'approvazione della legge e la sua promulgazione, generalmente entro trenta giorni dalla ricezione del testo. Il Presidente riceve una copia della legge approvata e ha il diritto di esaminarla criticamente, prima di procedere alla promulgazione. Se il Presidente rinvia, il testo è restitito alle Camere, che lo riprendono in esame. Se riesaminandolo lo rifiutano (mantengono la versione originaria) o lo modificano, la deliberazione procede e, una volta riapprovata, il Presidente deve promulgare il testo deliberato.

Connessioni

L'articolo 74 Cost. si connette all'articolo 73, che fissa i tempi di promulgazione della legge. Si relaziona inoltre agli articoli 70-72, che disciplinano il procedimento legislativo ordinario. Infine, interagisce con gli articoli 87-90, che disciplinano i poteri del Presidente della Repubblica e le sue relazioni con il Parlamento.

Domande frequenti

Cosa prevede l'articolo 74 della Costituzione italiana?

L'art. 74 Cost. consente al Presidente della Repubblica di rinviare una legge alle Camere con messaggio motivato, chiedendone un riesame. Se le Camere riapprovano la legge, il Presidente è obbligato a promulgarla senza possibilità di ulteriore rinvio.

Il rinvio presidenziale è un veto definitivo?

No. Il rinvio ex art. 74 è un veto sospensivo, non assoluto. Il Presidente può bloccare temporaneamente la legge e sollecitare un nuovo esame parlamentare, ma se le Camere la riconfermano, anche a maggioranza semplice, la promulgazione diventa obbligatoria.

Quante volte il Presidente può rinviare la stessa legge?

Una sola volta. La Costituzione non consente un secondo rinvio sulla medesima legge. Se le Camere riapprovano il testo, con o senza modifiche, il Presidente della Repubblica deve procedere alla promulgazione.

Il messaggio di rinvio deve essere motivato?

Sì. L'art. 74 richiede espressamente un messaggio motivato: il Presidente deve indicare le ragioni del rinvio, siano esse di legittimità costituzionale, di merito politico o di tecnica normativa, consentendo al Parlamento una valutazione consapevole.

Qual è la differenza tra rinvio ex art. 74 e ricorso alla Corte Costituzionale?

Il rinvio presidenziale è un atto politico-istituzionale preventivo che restituisce la legge al Parlamento. Il ricorso alla Corte Costituzionale è invece un controllo giurisdizionale successivo sulla legittimità della norma già promulgata, attivabile per via incidentale o in via principale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.