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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 74 Cost. – Sezione II: La Formazione Delle Leggi
In vigore dal 1° gennaio 1948
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Vedi anche
→Cost. art. 73 - Articolo 73 della Costituzione italiana→Cost. art. 75 - Articolo 75 della Costituzione italiana→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→Art. 72 Cost.: Sezione II: La Formazione Delle Leg→Art. 76 Cost. – Sezione II: La Formazione Delle Leg→Art. 71 Cost.: Sezione II: La Formazione Delle Leg→Art. 77 Cost.: Sezione II: La Formazione Delle Leg→Art. 70 Cost.: Sezione II: La Formazione Delle Leg→Art. 78 Cost.: Sezione II: La Formazione Delle Leg→Art. 69 Cost.: Sezione I: Le Camere
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il Presidente può rinviare una legge alle Camere chiedendone un riesame; se rifiapprovata, deve promulgarla.
Ratio
L'articolo 74 della Costituzione disciplina il diritto del Presidente della Repubblica di rinviare una legge approvata dalle Camere prima della promulgazione, chiedendo una nuova deliberazione. Questo meccanismo rappresenta una forma di controllo presidenziale sulle decisioni parlamentari, garantendo un momento di riflessione critica prima della trasformazione della legge in atto vincolante. Il rinvio non è un potere di veto assoluto, ma un potere di rinvio con richiesta di riesame, mantenendo la sovranità parlamentare.
Analisi
La norma attribuisce al Presidente della Repubblica il diritto, prima di promulgare una legge approvata, di inviare un messaggio motivato alle Camere chiedendo una nuova deliberazione. Il messaggio deve essere motivato: il Presidente deve indicare le ragioni per le quali ritiene opportuno un riesame della legge. Le ragioni tradizionalmente invocate riguardano dubbi sulla costituzionalità, sull'opportunità politica, su questioni tecniche di redazione, o su effetti non previsti. La richiesta di nuova deliberazione non è vincolante: il Presidente non può imporre la modifica della legge, ma chiede solamente che il Parlamento la riesamini e, eventualmente, la deliberi di nuovo, identica o modificata. Se le Camere approvano nuovamente la legge (non è specificato se con maggioranza semplice o assoluta, dunque si applica il procedimento ordinario), il Presidente è obbligato a promulgarla. Ciò significa che il rinvio non può essere reiterato indefinitamente: il Presidente non può rinviare la medesima legge più di una volta.
Quando si applica
Il rinvio può essere esercitato nel periodo tra l'approvazione della legge e la sua promulgazione, generalmente entro trenta giorni dalla ricezione del testo. Il Presidente riceve una copia della legge approvata e ha il diritto di esaminarla criticamente, prima di procedere alla promulgazione. Se il Presidente rinvia, il testo è restitito alle Camere, che lo riprendono in esame. Se riesaminandolo lo rifiutano (mantengono la versione originaria) o lo modificano, la deliberazione procede e, una volta riapprovata, il Presidente deve promulgare il testo deliberato.
Connessioni
L'articolo 74 Cost. si connette all'articolo 73, che fissa i tempi di promulgazione della legge. Si relaziona inoltre agli articoli 70-72, che disciplinano il procedimento legislativo ordinario. Infine, interagisce con gli articoli 87-90, che disciplinano i poteri del Presidente della Repubblica e le sue relazioni con il Parlamento.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Scenario 1, Il rinvio per vizi costituzionali
Il Parlamento approva una legge che limita alcune libertà fondamentali in modo che il Presidente Tizio ritiene sproporzionato. Con messaggio motivato, Tizio rinvia la legge alle Camere, evidenziando i possibili contrasti con gli articoli 13 e 16 Cost. Le Camere accolgono i rilievi e modificano il testo prima di riapprovarlo.
Scenario 2, La riapprovazione senza modifiche
Il Parlamento approva una riforma fiscale contestata. Il Presidente Caio la rinvia con messaggio dettagliato. Entrambe le Camere, dopo ampio dibattito, riapprovano la legge nella formulazione originaria. Caio, pur mantenendo le proprie riserve, è obbligato a promulgarla: il vincolo costituzionale non lascia margini discrezionali.
Scenario 3, Il rinvio per difetti di tecnica legislativa
Sempronio, Presidente della Repubblica, rileva in una legge di bilancio norme oscure e contraddittorie che potrebbero generare contenzioso. Il rinvio alle Camere consente al legislatore di correggere i refusi e chiarire le disposizioni ambigue, migliorando la qualità del testo prima della promulgazione definitiva.
Domande frequenti
Cosa prevede l'articolo 74 della Costituzione italiana?
L'art. 74 Cost. consente al Presidente della Repubblica di rinviare una legge alle Camere con messaggio motivato, chiedendone un riesame. Se le Camere riapprovano la legge, il Presidente è obbligato a promulgarla senza possibilità di ulteriore rinvio.
Il rinvio presidenziale è un veto definitivo?
No. Il rinvio ex art. 74 è un veto sospensivo, non assoluto. Il Presidente può bloccare temporaneamente la legge e sollecitare un nuovo esame parlamentare, ma se le Camere la riconfermano, anche a maggioranza semplice, la promulgazione diventa obbligatoria.
Quante volte il Presidente può rinviare la stessa legge?
Una sola volta. La Costituzione non consente un secondo rinvio sulla medesima legge. Se le Camere riapprovano il testo, con o senza modifiche, il Presidente della Repubblica deve procedere alla promulgazione.
Il messaggio di rinvio deve essere motivato?
Sì. L'art. 74 richiede espressamente un messaggio motivato: il Presidente deve indicare le ragioni del rinvio, siano esse di legittimità costituzionale, di merito politico o di tecnica normativa, consentendo al Parlamento una valutazione consapevole.
Qual è la differenza tra rinvio ex art. 74 e ricorso alla Corte Costituzionale?
Il rinvio presidenziale è un atto politico-istituzionale preventivo che restituisce la legge al Parlamento. Il ricorso alla Corte Costituzionale è invece un controllo giurisdizionale successivo sulla legittimità della norma già promulgata, attivabile per via incidentale o in via principale.
Fonti consultate: 1 fonte verificate