Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 72 Cost. – Sezione II: La Formazione Delle Leggi
In vigore dal 1° gennaio 1948
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ogni disegno di legge è esaminato da una commissione e approvato dalla Camera articolo per articolo.
Ratio
L'articolo 72 della Costituzione disciplina il procedimento legislativo ordinario e le varianti procedurali consentite, stabilendo che ogni disegno di legge è esaminato da una commissione e poi discusso e votato dall'intera Camera. La disposizione contiene inoltre previsioni relative ai procedimenti abbreviati e alle commissioni in sede legislativa. La norma rappresenta il cuore procedurale del sistema legislativo italiano, garantendo sia efficiency che rappresentatività nel processo di creazione normativa.
Analisi
La prima parte della norma descrive il procedimento ordinario: un disegno di legge, presentato a una Camera, è esaminato da una commissione secondo le norme del regolamento della Camera, quindi discusso e approvato articolo per articolo e in votazione finale dall'intera Camera. La commissione ha una funzione preparatoria: la esamina il disegno, discute gli articoli, propone modifiche, ma non approva definitivamente. L'approvazione definitiva spetta sempre alla Camera nel suo complesso. La second a parte della norma consente il ricorso a procedimenti abbreviati per disegni di legge dichiarati urgenti dal regolamento della Camera. La terza parte consente al regolamento di stabilire circostanze e forme nelle quali l'esame e l'approvazione sono deferiti a commissioni permanenti, purché composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in questo caso, tuttavia, fino alla sua approvazione definitiva, il disegno può essere rimesso alla Camera se il Governo, un decimo dei componenti o un quinto della commissione lo richiedono. La quarta parte della norma fissa procedure ordinarie rigide per materie costituzionali, elettorali, di delegazione legislativa e di autorizzazione a ratificare trattati: questi disegni sono sempre discussi e votati direttamente dalla Camera, non dalle commissioni.
Quando si applica
Il procedimento ordinario si applica a tutti i disegni di legge ordinari: il testo è assegnato a una commissione competente, che lo esamina in sede istruttoria. Dopo la discussione in commissione, il disegno è inscritto nel calendario della Camera e discusso in aula articolo per articolo, con votazioni parziali e finale. Il procedimento abbreviato si applica su deliberazione della Camera per disegni di legge dichiarati urgenti: la commissione compie un esame più rapido e il testo passa direttamente in aula per la discussione finale, abbreviando i tempi complessivi. Il procedimento in commissione in sede legislativa si applica per categorie di disegni di legge ordinari: la commissione approva il testo in via definitiva, senza discussione in aula, salvo che non siano richieste discussione o approvazione finale da parte della Camera. Le materie costituzionali e elettorali sono sempre discusse e votate in aula, senza deroghe.
Connessioni
L'articolo 72 Cost. si connette all'articolo 70, che disciplina l'esercizio collegiale della funzione legislativa da parte delle due Camere. Si relaziona inoltre agli articoli 71 e 73-78, che disciplinano l'iniziativa legislativa e le fasi successive della promulgazione. Infine, interagisce con i regolamenti delle Camere, che specificano nel dettaglio le procedure previste da questa disposizione.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 32/2014
La Corte ha dichiarato l'illegittimita costituzionale delle norme della legge di conversione che, equiparando droghe leggere e pesanti, erano state introdotte come emendamenti del tutto eterogenei rispetto all'oggetto e alle finalita del decreto-legge originario. Il vizio di omogeneita viola gli artt. 72 e 77 Cost.: la legge di conversione deve mantenere coerenza funzionale con il decreto, non potendo trasformarsi in veicolo di norme estranee.
Casi pratici
Caso 1: Il DDL urgente in commissione referente
Il Governo presenta un disegno di legge per fronteggiare un'emergenza economica e ne chiede la dichiarazione d'urgenza. La Camera, seguendo il proprio regolamento, comprime i tempi di esame in commissione e fissa sedute ravvicinate in Aula: Tizio, capogruppo di opposizione, può comunque presentare emendamenti, ma i termini per depositarli sono ridotti.
Caso 2: La sede legislativa e il «richiamo» all'Assemblea
Un DDL di modesta rilevanza politica viene assegnato alla commissione in sede legislativa. A metà iter, Caio, uno dei deputati firmatari, rileva che il testo tocca profili elettorali non inizialmente previsti. Insieme ad altri colleghi (raggiungendo il decimo dei componenti della Camera) chiede il ritorno in Aula: il DDL riparte dalla procedura ordinaria e viene votato dall'intera Camera.
Caso 3: La riserva d'Assemblea per il bilancio
Sempronio, funzionario parlamentare, verifica se la legge di bilancio possa essere approvata in commissione per accelerare i tempi. La risposta è negativa: il quarto comma dell'art. 72 riserva in modo assoluto all'Assemblea plenaria l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti, rendendo inapplicabile qualsiasi procedura abbreviata in sede deliberante.
Domande frequenti
Cosa dice l'articolo 72 della Costituzione italiana?
L'art. 72 regola il procedimento di approvazione delle leggi: ogni DDL è esaminato da una commissione e poi approvato dalla Camera articolo per articolo. Prevede varianti (procedure abbreviate, sede legislativa) e riserva la procedura ordinaria per materie costituzionalmente sensibili.
Cosa si intende per «sede legislativa» o commissione deliberante?
È la procedura in cui una commissione parlamentare approva direttamente il DDL al posto dell'Aula. Può essere richiesto il ritorno in Assemblea dal Governo, da 1/10 dei deputati o da 1/5 della commissione, e non è mai ammessa per leggi costituzionali, elettorali, di delega, di ratifica o di bilancio.
Per quali leggi è obbligatoria la procedura normale di approvazione in Aula?
Il quarto comma dell'art. 72 impone la procedura ordinaria in Assemblea per le leggi in materia costituzionale, elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e di approvazione di bilanci e rendiconti.
Cosa sono le procedure abbreviate previste dall'art. 72?
Sono iter accelerati che il regolamento parlamentare può prevedere per i DDL dichiarati urgenti. Riducono i tempi di esame in commissione e in Aula, ma non eliminano le fasi fondamentali del procedimento legislativo ordinario.
Chi può chiedere che un DDL torni in Aula dalla commissione deliberante?
Possono richiederlo il Governo, un decimo dei componenti della Camera oppure un quinto della commissione. La richiesta può essere presentata fino al momento dell'approvazione definitiva del disegno di legge.
Fonti consultate: 1 fonte verificate