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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione parlamentare.
  • In caso di urgenza dichiarata a maggioranza assoluta, la promulgazione avviene nel termine fissato dalla legge stessa.
  • Le leggi entrano in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione (vacatio legis), salvo termine diverso.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 73 Cost. — Sezione II: La Formazione Delle Leggi

In vigore dal 1° gennaio 1948

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 1 comma della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione parlamentare.
  • In caso di urgenza dichiarata a maggioranza assoluta, la promulgazione avviene nel termine fissato dalla legge stessa.
  • Le leggi entrano in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione (vacatio legis), salvo termine diverso.

Il Presidente promulga le leggi entro un mese; entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diverso termine.

Ratio

L'articolo 73 della Costituzione disciplina il procedimento di promulgazione delle leggi e la loro entrata in vigore, stabilendo i tempi e le modalità attraverso cui una legge approvata dalle Camere diventa vincolante per la collettività. La disposizione riflette l'esigenza di garantire certezza giuridica e trasparenza nel passaggio tra il momento dell'approvazione e quello dell'applicabilità della legge. Inoltre, consente l'anticipazione dell'entrata in vigore mediante dichiarazione di urgenza da parte delle Camere.

Analisi

La norma contiene tre elementi essenziali. Primo, le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione: il Presidente riceve il testo approvato e ha trenta giorni per firmare il decreto di promulgazione. Se non promulga, incorre in una forma di responsabilità costituzionale. La promulgazione è l'atto attraverso il quale il Presidente attesta che la legge è stata regolarmente approvata e la ordina di essere osservata. Secondo, se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine stabilito dalle Camere medesime, abbreviando il termine ordinario di trenta giorni. Questa disposizione consente di accelerare l'entrata in vigore di leggi ritenute particolarmente urgenti. Terzo, dopo la promulgazione, le leggi sono pubblicate subito, e di norma entrano in vigore il quindicesimo giorno dopo la loro pubblicazione (cosiddetto "termine di vacatio legis"), salvo che le leggi stabiliscano un termine diverso. La vacatio legis rappresenta un período di transizione che consente ai destinatari della norma di conformarsi e agli amministratori di adattare l'ordinamento.

Quando si applica

La disposizione relativa alla promulgazione si applica al termine del procedimento legislativo ordinario, quando una legge è approvata da entrambe le Camere. Il Presidente riceve il testo e ha trenta giorni ordinari per promulgarlo. Se le Camere ne dichiarano l'urgenza, il termine è ridotto, e il Presidente promulga entro il termine stabilito dalle medesime. La pubblicazione avviene immediatamente dopo la promulgazione, sul Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'entrata in vigore ordinaria avviene il quindicesimo giorno dopo, salvo che una diversa data sia esplicitamente stabilita nel testo della legge medesima.

Connessioni

L'articolo 73 Cost. si connette all'articolo 74, che disciplina il diritto del Presidente di rinviare una legge approvata chiedendo nuova deliberazione. Si relaziona inoltre agli articoli 70-72, che disciplinano il procedimento legislativo ordinario. Infine, interagisce con l'articolo 11, che attribuisce al Presidente il potere di emanare decreti legislativi in base a delegazione del Parlamento.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 151/2023

NON FONDATEZZA

La Corte ha confermato che il legislatore può modulare la vacatio legis di un atto normativo già pubblicato ma non ancora entrato in vigore, senza violare l'art. 73, terzo comma, Cost.: la funzione della vacatio è garantire la conoscibilità della legge e la certezza giuridica, e tale obiettivo è compatibile con interventi che ne ridefiniscano il termine di efficacia, purché rispettino il termine minimo di pubblicità.

Domande frequenti

Cosa si intende per promulgazione della legge?

La promulgazione è l'atto con cui il Presidente della Repubblica attesta che la legge è stata regolarmente approvata e ne ordina l'esecuzione. Deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione parlamentare, salvo urgenza o rinvio alle Camere.

Cos'è la vacatio legis e quanto dura?

La vacatio legis è il periodo tra la pubblicazione della legge e la sua entrata in vigore. Di norma dura quindici giorni e serve a consentire ai cittadini di conoscere il nuovo testo. Le singole leggi possono stabilire un termine diverso, anche immediato.

Quando le Camere possono ridurre i tempi di promulgazione?

Quando ciascuna Camera approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, una dichiarazione di urgenza. In tal caso la legge è promulgata nel termine che essa stessa fissa, che può essere anche inferiore al mese ordinario o addirittura immediato.

Quale maggioranza serve per dichiarare l'urgenza ai sensi dell'art. 73?

È richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, cioè la metà più uno del totale dei parlamentari di Camera e Senato, non solo dei presenti. Entrambi i rami del Parlamento devono deliberare separatamente in tal senso.

Dove vengono pubblicate le leggi dopo la promulgazione?

Le leggi vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La pubblicazione è il presupposto per il decorso della vacatio legis e per l'opponibilità della legge ai cittadini, secondo il principio per cui la legge pubblicata si presume conosciuta.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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