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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 85 Cost. – Titolo II: Il Presidente della repubblica
In vigore dal 1° gennaio 1948
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Vedi anche
→Cost. art. 84 - Articolo 84 della Costituzione italiana→Cost. art. 86 - Articolo 86 della Costituzione italiana→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→Art. 83 Cost. – Titolo II: Il Presidente della repu→Art. 87 Cost.: Titolo II: Il Presidente della repu→Art. 82 Cost. – Sezione II: La Formazione Delle Leg→Art. 88 Cost.: Titolo II: Il Presidente della repu→Art. 81 Cost. – Sezione II: La Formazione Delle Leg→Art. 89 Cost.: Titolo II: Il Presidente della repu→Art. 80 Cost.: Sezione II: La Formazione Delle Leg
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il Presidente della Repubblica dura in carica sette anni; il Parlamento in seduta comune lo elegge entro termini precisi.
Ratio
La durata settenale del mandato presidenziale rappresenta un equilibrio costituzionale tra la necessità di stabilità della figura presidenziale e la cadenza democratica delle consultazioni elettorali. Sette anni è un arco temporale sufficientemente ampio per conferire continuità all'indirizzo della Repubblica, evitando mutamenti frequenti che potrebbero indebolire l'autorità del capo dello Stato. Simultaneamente, la scadenza non è indefinita: il popolo, attraverso il Parlamento, ha l'opportunità periodica di rinnovare la fiducia o di scegliere una figura diversa. La procedura di convocazione anticipata (trenta giorni prima della scadenza) mira a garantire continuità: il nuovo Presidente è già eletto prima che il mandato del predecessore termini, evitando vuoti di potere.
Analisi
Il mandato presidenziale decorre dalla data dell'insediamento dopo il giuramento prescritto dall'art. 91 Cost. Trenta giorni prima della scadenza del settennio, il Presidente della Camera dei deputati convoca il Parlamento e i delegati regionali in seduta comune per procedere all'elezione del nuovo Presidente. Questo cronoprogramma è rigido e non derogabile. Tuttavia, la norma contiene due eccezioni importanti: se le Camere sono sciolte al momento in cui il termine di convocazione scadrebbe, o se mancano meno di tre mesi al termine naturale della legislatura, l'elezione si rinvia entro quindici giorni dalla riunione delle nuove Camere. Nel frattempo, il Presidente in carica rimane in funzione, con i suoi poteri prorogati. Questo sistema evita che il vuoto della Presidenza si verifichi durante transizioni parlamentari critiche, salvaguardando la continuità istituzionale e il funzionamento regolare dello Stato.
Quando si applica
La norma è applicabile ogni sette anni, al completamento di ciascun mandato presidenziale. Presuppone il conto dei giorni dal giuramento di insediamento del Presidente in carica. Se per cause esogene (scioglimento parlamentare) il cronoprogramma standard non è praticabile, scattano le proroghe previste. In caso di morte, dimissioni o impedimento permanente del Presidente durante il suo mandato, la procedura si anticipa, ma i termini rimangono quelli indicati nell'art. 86 Cost., non .
Connessioni
L'art. 85 Cost. si interconnette con l'art. 83 Cost., che definisce il procedimento e i requisiti di elezione. L'art. 88 Cost. contiene una limitazione importante: il Presidente non può esercitare il potere di scioglimento delle Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato (salvo coincidenza con gli ultimi sei mesi della legislatura). L'art. 87 Cost. descrive le funzioni presidenziali, le quali proseguono per l'intera durata del mandato. L'art. 86 Cost. regola il procedimento abbreviato in caso di morte, dimissioni o impedimento permanente del Presidente. Infine, l'art. 91 Cost. disciplina il giuramento che formalizza l'inizio del mandato.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 262/2009
La Corte ha richiamato la disciplina costituzionale dell'elezione e supplenza del Capo dello Stato (artt. 85 e 86 Cost.), ribadendo che la convocazione del Parlamento in seduta comune con i delegati regionali e la prorogatio del Presidente in carica costituiscono garanzie strutturali della continuità delle funzioni presidenziali.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Scenario 1, Convocazione ordinaria. Il mandato del Presidente in carica scade il 3 febbraio. Il 4 gennaio il Presidente della Camera Tizio emette il decreto di convocazione del Parlamento in seduta comune, fissando la prima votazione per il 3 febbraio. I 630 deputati, i 315 senatori e i 58 delegati regionali si riuniscono a Montecitorio per eleggere il successore.
Scenario 2, Camere sciolte prima della scadenza. Il Presidente Caio vede il proprio settennato scadere mentre le Camere sono state appena sciolte per elezioni anticipate. Le nuove Camere si insediano il 15 marzo; entro il 30 marzo devono riunirsi per eleggere il nuovo Presidente. Nel frattempo Caio rimane in carica con poteri prorogati, potendo compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione istituzionale.
Scenario 3, Camere in scadenza imminente. Mancano due mesi alla naturale cessazione della legislatura quando scade anche il mandato presidenziale. Poiché mancano meno di tre mesi alla cessazione, Sempronio, Presidente della Camera, non convoca il vecchio Parlamento ma attende le nuove Camere, garantendo che il Presidente neoeletto abbia la più ampia legittimazione democratica possibile.
Domande frequenti
Quanto dura il mandato del Presidente della Repubblica italiana?
Il mandato presidenziale dura sette anni, come stabilito dall'art. 85 Cost. La durata settennale è superiore alla legislatura quinquennale per assicurare al Capo dello Stato indipendenza dai cicli elettorali.
Chi convoca il Parlamento per eleggere il Presidente della Repubblica?
Il Presidente della Camera dei deputati convoca il Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali, trenta giorni prima della scadenza del mandato presidenziale.
Cosa succede se le Camere sono sciolte quando scade il mandato del Presidente?
L'elezione del nuovo Presidente si svolge entro quindici giorni dalla riunione delle nuove Camere. Nel frattempo i poteri del Presidente uscente sono prorogati di diritto per garantire la continuità istituzionale.
I delegati regionali partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica?
Sì. L'art. 85 prevede che il Parlamento in seduta comune sia integrato dai delegati regionali (tre per regione, uno per la Valle d'Aosta) previsti dall'art. 83 Cost., per rappresentare anche le autonomie territoriali.
Il Presidente della Repubblica può essere rieletto?
La Costituzione non pone divieti espliciti alla rielezione, ma per convenzione costituzionale consolidata il Presidente non viene rieletto. Fa eccezione Giorgio Napolitano, rieletto nel 2013 in circostanze politiche straordinarie.
Fonti consultate: 1 fonte verificate