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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 87 Cost. — Titolo II: Il Presidente della repubblica

In vigore dal 1° gennaio 1948

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

In sintesi

  • Rappresenta l'unità nazionale e svolge funzioni di garanzia costituzionale.
  • Promulga leggi, emana decreti e indice referendum.
  • Presiede il CSM e il Consiglio supremo di difesa.
  • Ratifica trattati internazionali e accredita diplomatici.
  • Può concedere grazia e conferire onorificenze.

Il Presidente della Repubblica è capo dello Stato: promulga leggi, nomina funzionari, comanda le Forze armate e presiede la magistratura.

Ratio

L'articolo 87 cost. è il perno delle competenze costituzionali del Presidente della Repubblica. Esso attribuisce al capo dello Stato un ampio catalogo di funzioni, sia di natura formale (promulgazione, emanazione di norme) sia di carattere politico-costituzionale (comando delle Forze armate, accreditamento diplomatico, indizione del referendum). La molteplicità di queste funzioni riflette il ruolo di «garantor della Costituzione» del Presidente.

Analisi

Le funzioni enumerate sono molteplici e si articolano in cinque categorie: (1) funzioni rappresentative, capo dello Stato, rappresenta l'unità nazionale, invia messaggi alle Camere; (2) funzioni di indirizzo democartico, indice le elezioni, fissa la prima riunione delle Camere, autorizza la presentazione dei disegni di legge del Governo; (3) funzioni normative, promulga le leggi, emana decreti-legge e regolamenti; (4) funzioni sui processi costituzionali, indice il referendum, nomina funzionari, accredita rappresentanti diplomatici, ratifica trattati, comanda le Forze armate, dichiara lo stato di guerra, presiede il Consiglio supremo di difesa e il Consiglio superiore della magistratura; (5) funzioni di clemenza, concede grazia e commuta pene, conferisce onorificenze. Molte di queste funzioni sono vincolate alla controfirma ministeriale (art. 89), il che subordina il loro esercizio alla responsabilità di un Ministro. Altre sono invece libere da controfirma, come il potere di grazia.

Quando si applica

Le funzioni dell'art. 87 cost. operano per l'intera durata del mandato presidenziale (7 anni). Talune si esercitano con discrezionalità ampia (es. grazia, conferimento onorificenze), altre sono vincolate a precondizioni (es. ratifica trattati subordinata a autorizzazione parlamentare). Altre ancora sono semplicemente formali e devono essere esercitate su proposta di altri organi (es. nomina del Presidente del Consiglio, su cui pesa comunque una responsabilità di valutazione da parte del Presidente).

Connessioni

L'art. 87 cost. è inseparabile dagli artt. 88-90 (altri poteri presidenziali), 89 (controfirma ministeriale), 92 (nomina del Consiglio dei Ministri), 94 (fiducia parlamentare), 130 (Consiglio superiore della magistratura). La norma riflette il principio di separazione dei poteri e il ruolo arbitrale del Presidente all'interno del sistema.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'articolo 87 della Costituzione italiana?

L'art. 87 elenca le funzioni del Presidente della Repubblica: rappresenta l'unità nazionale, promulga leggi, emana decreti, indice referendum, presiede il CSM e il Consiglio supremo di difesa, ratifica trattati e può concedere grazia.

Cosa prevede il decimo comma dell'art. 87 della Costituzione?

Il decimo comma stabilisce che il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della magistratura (CSM), l'organo di autogoverno della magistratura ordinaria, a garanzia dell'indipendenza del potere giudiziario dagli altri poteri dello Stato.

Il Presidente della Repubblica può rifiutarsi di promulgare una legge?

Sì. Ai sensi degli artt. 87 e 74 Cost., il Presidente può rinviare la legge alle Camere con messaggio motivato chiedendone il riesame. Se il Parlamento la riapprova, il Presidente è tenuto a promulgarla.

Cosa significa che il Presidente comanda le Forze armate?

Il comando delle Forze armate è attribuito al Presidente a titolo onorario e di garanzia costituzionale. L'effettiva direzione politica della difesa spetta al Governo, mentre il Presidente presiede il Consiglio supremo di difesa e dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Come funziona la concessione della grazia prevista dall'art. 87?

La grazia è un atto di clemenza individuale che estingue o riduce la pena di un condannato. La Corte costituzionale (sent. 200/2006) ha chiarito che si tratta di un potere sostanzialmente presidenziale, esercitato su istruttoria del Ministro della giustizia.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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