Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 86 Cost. – Titolo II: Il Presidente della repubblica

In vigore dal 1° gennaio 1948

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

In sintesi

  • Le funzioni presidenziali sono esercitate dal Presidente del Senato in caso di impedimento temporaneo.
  • In caso di impedimento permanente, morte o dimissioni, il Presidente della Camera indice le elezioni del nuovo Presidente entro 15 giorni.
  • Il termine può essere prorogato se le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla loro scadenza.
Indice dei contenuti

Se il Presidente della Repubblica è impedito, lo sostituisce il Presidente del Senato; in caso di impedimento permanente o morte, il Presidente della Camera indice nuove elezioni.

Ratio

L'articolo 86 cost. disciplina il meccanismo di sostituzione temporanea del Presidente della Repubblica nel caso in cui egli non possa adempiere le proprie funzioni. La norma assicura la continuità delle funzioni di capo dello Stato, affidandone l'esercizio al Presidente del Senato in via provvisoria, senza che si apra una vacanza dell'ufficio presidenziale.

Analisi

Il Presidente della Repubblica è il supremo organo dello Stato. La Costituzione prevede che in ogni caso di impedimento temporaneo (malattia, assenza, indisponibilità) egli non possa adempiere alle proprie funzioni, queste ultime siano esercitate dal Presidente del Senato. Tale sistema si differenzia dal meccanismo di vacanza permanente: nel caso di morte, dimissioni o impedimento permanente del Presidente della Repubblica (comprovato da atto costituzionale), la sua sostituzione non è affidata al Presidente del Senato, bensì si procede all'elezione di un nuovo Presidente. Il Presidente del Senato, nel periodo di impedimento temporaneo, non diviene Presidente della Repubblica, ma ne esercita le funzioni costituzionali. Tale distinzione è cruciale: il Presidente del Senato funge da vicario funzionale, non da successore.

Quando si applica

La norma si applica quando il Presidente della Repubblica non possa adempiere le proprie funzioni per qualunque causa: malattia, assenza dal territorio, sequestro di persona, o altro impedimento facttico. Non è necessaria una dichiarazione ufficiale di impedimento; il fatto stesso che il Presidente non possa esercitare attualmente le sue funzioni comporta l'automatico passaggio al Presidente del Senato. La situazione cessa non appena il Presidente recupera la capacità di agire.

Connessioni

Collegamento essenziale con artt. 84-90 cost. (elezione, durata e responsabilità del Presidente) e con l'art. 83 cost. (elezione stessa). La norma rappresenta una garanzia della continuità dello Stato. Cfr. anche art. 92 cost. (nomina del Presidente del Consiglio) e art. 94 cost. (fiducia delle Camere al Governo), in quanto il passaggio funzionale al Presidente del Senato non interrompe l'operatività dell'ordinamento.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 262/2009

ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE

Nella celebre pronuncia sul lodo Alfano, la Corte richiama l'art. 86 Cost. nel ricostruire la posizione costituzionale del Capo dello Stato e l'esercizio delle sue funzioni anche in regime di supplenza da parte del Presidente del Senato. La sentenza ribadisce la natura peculiare e non assimilabile della funzione presidenziale, alla quale l'art. 86 garantisce continuita istituzionale.

Domande frequenti

Chi sostituisce il Presidente della Repubblica se è temporaneamente impedito?

Le funzioni presidenziali sono esercitate dal Presidente del Senato in tutti i casi in cui il Presidente della Repubblica non possa adempierle, qualunque sia la causa dell'impedimento: malattia, assenza all'estero o altra circostanza.

Chi indice le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica in caso di morte o dimissioni?

È il Presidente della Camera dei deputati a indire l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni dall'evento, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o in scadenza.

Perché è il Presidente del Senato a sostituire il Presidente della Repubblica e non quello della Camera?

La scelta costituente privilegiò il Presidente del Senato per la supplenza temporanea, attribuendo invece al Presidente della Camera il compito di indire le elezioni in caso di vacanza definitiva, bilanciando i ruoli tra i vertici delle due assemblee parlamentari.

Cosa succede se le Camere sono sciolte quando muore il Presidente della Repubblica?

L'art. 86 prevede un termine maggiore rispetto ai quindici giorni ordinari, per consentire lo svolgimento delle elezioni parlamentari e la ricostituzione del Parlamento, che in seduta comune elegge il nuovo Presidente della Repubblica.

Il Presidente del Senato, quando fa le veci del Capo dello Stato, può sciogliere le Camere?

No. La prassi costituzionale consolidata e la dottrina prevalente escludono che il Presidente del Senato, in veste di supplente, possa esercitare atti di grande rilevanza politica come lo scioglimento delle Camere, riservati al titolare effettivo della carica.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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