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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 84 Cost. — Titolo II: Il Presidente della repubblica

In vigore dal 1° gennaio 1948

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.

L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

In sintesi

  • Età minima di 50 anni per essere eletto Presidente della Repubblica.
  • Requisiti: cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici.
  • Incompatibilità assoluta con qualsiasi altra carica pubblica o privata.
  • Assegno e dotazione presidenziale fissati per legge ordinaria.

Per diventare Presidente della Repubblica servono almeno 50 anni, cittadinanza italiana e pieno godimento dei diritti civili e politici.

Ratio

L'articolo 84 della Costituzione stabilisce i criteri di eleggibilità a Presidente della Repubblica, tracciando un profilo di idoneità che combina requisiti di età, pienezza di diritti civili e politici, e assenza di incompatibilità. La ratio sottesa è di garantire che la figura presidenziale sia rappresentativa della cittadinanza, dotata della maturità e dell'esperienza personale che cinquanta anni di vita può presupporre, e libera da qualsiasi altra funzione che potrebbe creare conflitto di interessi o compromesso dell'imparzialità. La regola dell'incompatibilità risponde al principio di terzietà: il Presidente, quale garante dell'unità nazionale, deve stare al di sopra delle parti e non può simultaneamente esercitare incarichi che lo legherebbero a interessi particolari.

Analisi

Il requisito dell'età di cinquanta anni compiuti rappresenta una soglia ordinaria di maturità personale e civile. Il criterio non è cronometrico puro: non si richiede un massimo di età, lasciando aperta la possibilità a candidati anziani, purché conservino lucidità e capacità. Il godimento dei diritti civili e politici è requisito essenziale e presuppone: la cittadinanza italiana, l'assenza di condanne penali definitive che comportino perdita dei diritti politici (interdizione dai pubblici uffici, degradazione), la non sottoposizione a misure restrittive dei diritti civili (interdizione legale). L'incompatibilità assoluta con qualsiasi altra carica è norma di rigorosità: il Presidente non può simultaneamente essere senatore, deputato, ministro, magistrato, membro della Corte costituzionale, ufficiale delle Forze armate in servizio attivo, o esercitare professioni. L'assegno e la dotazione presidenziale sono parametri della funzione, stabiliti per legge ordinaria e soggetti a revisione.

Quando si applica

Queste disposizioni sono dirimenti al momento della candidatura a Presidente della Repubblica. Chiunque intenda presentarsi come candidato deve possedere tutti i requisiti indicati. La verifica avviene prima della votazione in seno all'assemblea elettorale. Se un candidato non soddisfa uno dei requisiti, la sua candidatura è invalidabile o semplicemente non formalmente ricevibile. Le norme sull'incompatibilità si applicano anche successivamente all'elezione: una volta eletto, il Presidente deve cessare immediatamente ogni altra funzione. Se il Presidente venisse nominato a una carica incompatibile durante il mandato (evento praticamente impossibile per la rigidità della norma), sarebbe costituzionalmente obbligato a dimettersi da una delle due funzioni, non potendo esercitarle contemporaneamente.

Connessioni

L'art. 84 Cost. si coordina con l'art. 83 Cost., che disciplina il procedimento di elezione, presupposto sulla base dei requisiti qui descritti. Connessione stretta con l'art. 87 Cost., che elenca i poteri e le funzioni presidenziali, coerenti con lo stato di terzietà garantito dall'incompatibilità. L'art. 90 Cost. disciplina l'immunità del Presidente, specificamente limitata ai soli casi di alto tradimento e attentato costituzionale. L'art. 91 Cost. prescrive il giuramento di fedeltà alla Repubblica e osservanza della Costituzione. Le incompatibilità presidenziali rispecchiano più ampiamente il principio di incompatibilità e cumulo di funzioni, disciplinato per magistrati (art. 107), militari (art. 98) e pubblici impiegati (art. 98).

Domande frequenti

Quanti anni bisogna avere per diventare Presidente della Repubblica?

L'art. 84 della Costituzione richiede il compimento del cinquantesimo anno di età. Non sono previsti requisiti di titolo di studio o di appartenenza a categorie professionali specifiche.

Un parlamentare in carica può essere eletto Presidente della Repubblica?

Sì, può essere eletto, ma al momento della proclamazione cessa automaticamente dal mandato parlamentare per l'incompatibilità assoluta prevista dall'art. 84, secondo comma, con qualsiasi altra carica.

Cosa si intende per 'godimento dei diritti civili e politici'?

Significa non essere soggetto a provvedimenti che limitino la capacità giuridica o i diritti politici, come interdizioni dai pubblici uffici conseguenti a condanne penali definitive non ancora estinte.

Chi determina lo stipendio del Presidente della Repubblica?

L'assegno e la dotazione presidenziale sono determinati dalla legge ordinaria, come previsto dall'art. 84, terzo comma. Ciò garantisce controllo parlamentare sulla remunerazione della carica.

L'incompatibilità vale anche per cariche private come le società?

Sì. L'art. 84 parla di incompatibilità con «qualsiasi altra carica», senza distinzione tra pubblica e privata. Il Presidente non può quindi ricoprire incarichi in consigli di amministrazione o enti privati.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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