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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 83 Cost. – Titolo II: Il Presidente della repubblica
In vigore dal 1° gennaio 1948
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Vedi anche
→Cost. art. 82 - Articolo 82 della Costituzione italiana→Cost. art. 84 - Articolo 84 della Costituzione italiana→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→Art. 81 Cost. – Sezione II: La Formazione Delle Leg→Art. 85 Cost.: Titolo II: Il Presidente della repu→Art. 80 Cost.: Sezione II: La Formazione Delle Leg→Art. 86 Cost.: Titolo II: Il Presidente della repu→Art. 79 Cost.: Sezione II: La Formazione Delle Leg→Art. 87 Cost.: Titolo II: Il Presidente della repu→Art. 78 Cost.: Sezione II: La Formazione Delle Leg
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune con delegati regionali, a scrutinio segreto.
Ratio
L'elezione del Presidente della Repubblica rappresenta uno dei momenti più significativi della vita costituzionale italiana. La norma affida al Parlamento riunito in seduta comune, coadiuvato dai delegati regionali, la scelta del capo dello Stato. Questo meccanismo assicura che la figura presidenziale emerga dal consenso delle istituzioni rappresentative, garantendo una legittimazione democratica robusta. La partecipazione dei delegati regionali, in numero diversificato per ogni Regione (tre per la generalità, uno solo per la Valle d'Aosta), riflette l'assetto costituzionale che combina il principio della sovranità popolare con il riconoscimento dell'autonomia regionale. Il requisito dei due terzi di maggioranza nei primi tre scrutini, riducibile a maggioranza assoluta dal quarto scrutinio, mira a garantire che il Presidente raccolga consensi trasversali, rappresentando effettivamente l'unità nazionale.
Analisi
Il procedimento è rigorosamente disciplinato nella sua fase procedurale. La seduta comune del Parlamento, composta dai deputati e dai senatori, viene integrata con i delegati regionali designati da ciascun Consiglio regionale mediante procedura che assicura la rappresentanza proporzionale dei gruppi politici. Questo meccanismo composito risponde all'esigenza di conferire al Presidente una legittimazione che non sia solo parlamentare, bensì che estenda il consenso anche all'ambito regionale. Il voto avviene per scrutinio segreto, garantendo la libertà individuale di scelta di ciascun componente dell'assemblea elettorale, sottraendo l'elezione a pressioni esterne o a coalizioni troppo rigide. La progressività della soglia di maggioranza (due terzi fino al terzo scrutinio, poi maggioranza assoluta) risponde a una logica crescente di pragmatismo: se nei primi tentativi non emerge un candidato con larghissimo consenso, dalla quarta votazione in poi la maggioranza relativa diviene sufficiente, evitando così stalli indefiniti nel processo elettorale.
Quando si applica
L'articolo 83 entra in gioco ogni sette anni, al completamento del mandato presidenziale. La procedura si innesca anche in caso di morte, dimissioni o impedimento permanente del Presidente in carica. In questi ultimi scenari, è il Presidente della Camera a convocare l'assemblea elettorale entro il termine perentorio di quindici giorni, salvo proroghe dovute allo scioglimento delle Camere. La norma si applica inoltre con modalità specifiche quando le Camere sono sciolte: in tal caso, l'elezione del nuovo Presidente si trasferisce alle Camere neoelette, ma resta vigente il termine di convocazione previsto.
Connessioni
L'articolo 83 si raccorda strettamente con l'art. 87 Cost., che definisce i poteri e le funzioni del Presidente una volta eletto. L'art. 91 Cost. prescrive il giuramento di fedeltà che il neoeletto deve pronunciare dinanzi al Parlamento riunito. L'art. 85 Cost. stabilisce la durata settenale del mandato e regola il cronoprogramma di convocazione. L'art. 90 Cost. disciplina l'immunità presidenziale, stabilendo l'irresponsabilità del Presidente salvo nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione. Infine, l'art. 88 Cost. attribuisce al Presidente il potere di scioglimento delle Camere, uno degli esiti più pregnanti dell'elezione.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 212/2022
Ordinanza relativa al voto per l'elezione del Presidente della Repubblica ex art. 83 Cost. La Corte ha qualificato come prerogativa costituzionalmente garantita la partecipazione dei parlamentari e dei delegati regionali al Parlamento in seduta comune, ma ha ritenuto le modalita di voto soggette alle regole del regolamento parlamentare.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Scenario 1, Mancato raggiungimento dei due terzi. Dopo le elezioni politiche, la coalizione di maggioranza propone Tizio come Presidente. Al primo e al secondo scrutinio Tizio ottiene il 60% dei voti: il quorum dei due terzi non è raggiunto. Le trattative riprendono; al quarto scrutinio la maggioranza assoluta è sufficiente e Tizio viene eletto.
Scenario 2, Ruolo dei delegati regionali. Il Consiglio regionale della Toscana elegge tre delegati: due espressione della maggioranza e uno della minoranza, in applicazione del principio di rappresentanza garantito dalla norma. Il delegato di minoranza, Caio, partecipa alla seduta comune e vota liberamente, contribuendo all'elezione di un candidato di larga intesa.
Scenario 3, Valle d'Aosta. Sempronio è l'unico delegato eletto dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Partecipa alla seduta comune con un solo voto, a differenza dei colleghi delle altre Regioni che ne esprimono tre, a causa della specifica previsione costituzionale legata alle ridotte dimensioni del territorio.
Domande frequenti
Chi elegge il Presidente della Repubblica in Italia?
Il Presidente è eletto dal Parlamento in seduta comune, Camera e Senato riuniti, integrato da tre delegati per ogni Regione eletti dai rispettivi Consigli regionali, con l'eccezione della Valle d'Aosta che ha un solo delegato.
Quanti voti servono per eleggere il Presidente della Repubblica?
Nei primi tre scrutini occorre la maggioranza dei due terzi dell'assemblea. A partire dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta, cioè più della metà dei componenti dell'assemblea.
Perché l'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto?
Lo scrutinio segreto garantisce la libertà di voto dei parlamentari, proteggendoli da pressioni esterne o di partito. Questo assicura che il Presidente eletto goda di un consenso genuino e trasversale.
Cosa dice esattamente l'art. 83 della Costituzione italiana?
L'art. 83 stabilisce che il Presidente è eletto dal Parlamento in seduta comune con delegati regionali, mediante scrutinio segreto; nei primi tre scrutini serve la maggioranza dei due terzi, dal quarto basta la maggioranza assoluta.
Perché la Valle d'Aosta ha un solo delegato regionale?
La Costituzione prevede un delegato unico per la Valle d'Aosta in ragione della sua eccezionale piccola dimensione demografica e territoriale, derogando alla regola generale dei tre delegati per Regione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate