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Art. 88 Cost. — Titolo II: Il Presidente della repubblica
In vigore dal 1° gennaio 1948
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il Presidente può sciogliere le Camere, ma non negli ultimi sei mesi del mandato (salvo coincidenza con fine legislatura).
Ratio
L'articolo 88 cost. attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di sciogliere le Camere, cioè di porre termine anticipatamente alla loro legislatura. Questo potere costituisce uno strumento di equilibrio istituzionale, consentendo al capo dello Stato di scongiurare situazioni di paralisi governativa o di grave conflittualità politica.
Analisi
Il diritto di scioglimento è facoltà discrezionale del Presidente: non è vincolato a specifiche circostanze formali, ma può essere esercitato «sentiti i loro Presidenti» (i Presidenti delle due Camere). L'ascolto preliminare non vincola il Presidente; è mera consultazione doverosa. Il Presidente può sciogliere entrambe le Camere contemporaneamente oppure una sola, con effetti diversi: lo scioglimento di una Camera sola è raro e comporta l'elezione anticipata solo di quella Camera. La Costituzione sottrae però il potere di scioglimento a tre periodi: (a) negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale; (b) se tali ultimi sei mesi coincidono interamente con gli ultimi sei mesi della legislatura (in tal caso il termine di sei mesi è prorogato fino al termine della legislatura). La ragione è evitare che il Presidente in fine di mandato possa condizionare la composizione politica delle Camere da cui sarà eletto il suo successore.
Quando si applica
Il Presidente può esercitare il potere di scioglimento in qualunque momento della legislatura, salvo durante il semestre finale del suo mandato. La Costituzione, tuttavia, consente un'eccezione: se gli ultimi sei mesi della legislatura coincidono con i sei mesi finali del mandato presidenziale, il divieto cessa e il Presidente può sciogliere. Nel caso di scioglimento, il Presidente indice elezioni entro sessanta giorni dal decreto di scioglimento, salvo termine diverso stabilito per legge.
Connessioni
Art. 87 cost. attribuisce altre facoltà promozionali; art. 90 cost. governa la responsabilità del Presidente per scioglimento illegittimo (alto tradimento o attentato alla Costituzione); art. 92 cost. disciplina la nomina del Governo; art. 94 cost. la fiducia delle Camere. Lo scioglimento è il freno più incisivo contro governi privi di effettiva rappresentanza parlamentare.
Domande frequenti
Cosa prevede l'articolo 88 della Costituzione italiana?
L'art. 88 Cost. attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di sciogliere anticipatamente le Camere o una sola di esse, sentiti i rispettivi Presidenti, con il divieto di esercitarlo negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale salvo coincidenza con la fine della legislatura.
Cos'è il semestre bianco previsto dall'art. 88 Cost.?
Il semestre bianco è il periodo degli ultimi sei mesi del mandato presidenziale durante il quale il Presidente non può sciogliere le Camere, per evitare un uso distorto del potere nell'imminenza della scadenza del proprio incarico.
Il parere dei Presidenti delle Camere è vincolante per lo scioglimento?
No. La Costituzione impone al Presidente della Repubblica di sentire i Presidenti di Camera e Senato prima di procedere allo scioglimento, ma il loro parere ha valore consultivo e non vincola la decisione presidenziale.
Qual è la differenza tra art. 87 e art. 88 della Costituzione?
L'art. 87 elenca le attribuzioni generali del Presidente della Repubblica (promulgazione leggi, nomina funzionari, comando forze armate, ecc.), mentre l'art. 88 disciplina specificamente il potere di scioglimento anticipato delle Camere e i suoi limiti temporali.
Il Presidente può sciogliere solo una Camera e non entrambe?
Sì, l'art. 88 lo consente espressamente. Tuttavia nella storia repubblicana italiana il potere è stato sempre esercitato sciogliendo entrambe le Camere simultaneamente; lo scioglimento di una sola Camera rimane una possibilità teorica mai concretamente applicata.
Fonti consultate: 1 fonte verificate