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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 16 Cost. — Titolo I: rapporti civili

In vigore dal 1° gennaio 1948

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Libertà di circolazione e soggiorno in qualsiasi parte del territorio nazionale per ogni cittadino
  • Possibilità di limitazioni legislative in via generale per motivi di sanità o sicurezza pubblica
  • Divieto assoluto di restrizioni fondate su ragioni politiche
  • Libertà di espatrio: diritto di uscire dal territorio della Repubblica
  • Libertà di rimpatrio: diritto di rientrare nel territorio nazionale
  • Salva la possibilità di obblighi di legge in materia di espatrio e rimpatrio

Art. 16 Cost.: libertà di circolazione e soggiorno nel territorio nazionale e diritto di espatrio.

Ratio

L'articolo 16 Cost. riconosce la libertà di circolazione e soggiorno come diritti fondamentali della cittadinanza, complementari al diritto di espatrio. Il primo comma protegge la mobilità interna territoriale, il secondo quella esterna. La norma si radica nella reazione storica al confino politico fascista: il divieto assoluto di limitazioni politiche rappresenta un invalicabile baluardo contro la strumentalizzazione della libertà di movimento a fini persecutori. Le limitazioni ammesse (per motivi di sanità o sicurezza) devono essere stabilite in via generale, escludendo provvedimenti individuali arbitrari. Il diritto di espatrio e rimpatrio rappresenta il completamento della libertà personale sul piano internazionale.

Analisi

Il primo comma garantisce la libertà di circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale con riserva di legge rinforzata: le limitazioni devono essere stabilite in via generale, mediante legge ordinaria, non mediante provvedimenti amministrativi individuali. La Corte Costituzionale ha chiarito che motivazioni generiche di ordine pubblico non sono sufficienti. I motivi legittimi sono tassativamente sanità e sicurezza. È vietato qualsiasi divieto di natura politica, inclusa la limitazione selettiva di particolari gruppi per ragioni di dissidenza. Il secondo comma riconosce la libertà di espatrio (uscire dal territorio) e rimpatrio (rientrarvi), con riserva di legge semplice: sono ammessi obblighi di legge, quali l'assolto dei doveri tributari o il rispetto di misure cautelari. La norma si applica ai cittadini; gli stranieri godono di protezioni differenti secondo il d.lgs. 286/1998.

Quando si applica

La norma opera ogni qualvolta un cittadino italiano intenda spostarsi liberamente nel territorio nazionale senza impedimenti illegittimi. In emergenza sanitaria, una legge può limitare i trasferimenti interregionali, purché stabilisca in via generale i presupposti (es. zone rosse). Una ordinanza comunale che vieta a una persona specifica di soggiornare in un luogo per ragioni politiche è incostituzionale. Il divieto di espatrio costituisce eccezione legittima solo se disposto dall'autorità giudiziaria per ragioni processuali (art. 281 c.p.p.) o per obbligo di prestazione al Fisco. Il rimpatrio è diritto indisponibile: nessuna autorità può precluso a un cittadino il rientro in Italia.

Connessioni

L'articolo 16 si raccorda con l'art. 3 Cost. (uguaglianza e non discriminazione), l'art. 13 (libertà personale) e l'art. 2 (diritti inviolabili). La libertà di espatrio è protetta anche dall'art. 8 CEDU e dai Patti ONU sui diritti civili. Sul piano ordinario, il d.lgs. 286/1998 disciplina l'accesso degli stranieri al territorio e la loro libertà di movimento. L'art. 281 c.p.p. autorizza il divieto di espatrio come misura cautelare penale. L'art. 22 della Legge n. 87/1953 regola il rilascio dei passaporti. La giurisprudenza costituzionale ha più volte confermato l'irriducibilità del diritto al rimpatrio.

Domande frequenti

Chi è titolare della libertà di circolazione garantita dall'art. 16 Cost.?

La norma si riferisce espressamente ai «cittadini». Gli stranieri e gli apolidi non sono titolari di questo diritto costituzionale in senso stretto, ma godono di tutele derivanti da fonti internazionali (CEDU, Patti ONU) e dalla legislazione ordinaria sull'immigrazione.

Per quali motivi la legge può limitare la libertà di circolazione interna?

Solo per motivi di sanità o di sicurezza, e unicamente attraverso disposizioni di carattere generale. Le restrizioni devono inoltre rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza. È assolutamente vietato che una restrizione sia motivata da ragioni politiche.

Il diritto di rientrare in Italia può essere negato al cittadino?

No. Il diritto al rimpatrio è inviolabile per il cittadino italiano: nessuna legge può impedire a un cittadino di fare ritorno nel territorio della Repubblica. Eventuali obblighi di legge (es. adempimenti doganali o sanitari all'ingresso) non possono tradursi in un diniego del rientro.

Le misure restrittive della libertà di circolazione adottate durante la pandemia COVID-19 erano costituzionalmente legittime?

La Corte Costituzionale e la dottrina prevalente hanno ritenuto le misure adottate con d.l. e DPCM nel 2020-2021 generalmente compatibili con l'art. 16, in quanto giustificate da motivi di sanità pubblica. Tuttavia è rimasto aperto il dibattito sulla legittimità dei DPCM quale fonte sub-legislativa abilitata a incidere su diritti fondamentali.

Esiste una differenza tra libertà di circolazione e libertà di soggiorno?

Sì. La libertà di circolazione riguarda il diritto di spostarsi da un luogo all'altro del territorio nazionale senza impedimenti. La libertà di soggiorno è il diritto di stabilirsi e dimorare in qualsiasi parte del territorio. Sono diritti distinti ma complementari, entrambi garantiti dal primo comma dell'art. 16 Cost.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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