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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 19 Cost. — Titolo I: rapporti civili

In vigore dal 1° gennaio 1948

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

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In sintesi

  • La libertà religiosa spetta a tutti, cittadini e stranieri, persone fisiche e associazioni
  • Comprende tre facoltà distinte: professare la fede, farne propaganda e esercitare il culto
  • Il culto può essere praticato sia in privato sia in pubblico, individualmente o in forma associata
  • L'unico limite espresso è il divieto di riti contrari al buon costume

L'art. 19 Cost. garantisce a tutti la libertà di professare la propria fede, fare propaganda religiosa ed esercitare il culto, salvo riti contrari al buon costume.

Ratio

L'articolo 19 Cost. garantisce la libertà di religione in tutte le sue manifestazioni: persuasione personale, propagazione, culto pubblico e privato. La disposizione si radica nei principi di tolleranza e di separazione tra Stato e chiese, rifiutando il confessionalismo di Stato. Il riconoscimento del diritto di «professare» qualsiasi fede riflette il pluralismo religioso come valore costituzionale. Il limite della «contrarietà al buon costume» rappresenta un vincolo residuale volto a proteggere la morale pubblica, non la religione ufficiale. La norma attribuisce rilevanza al culto pubblico, includendolo nella libertà costituzionale, pur permettendo limitazioni funzionali alla convivenza civile.

Analisi

La disposizione protegge quattro aspetti della libertà religiosa: (1) la professione di fede, ossia il diritto di credere a qualsiasi religione; (2) la propaganda, cioè la diffusione e la comunicazione della propria fede ad altri; (3) il culto privato, quale pratica religiosa domestica; (4) il culto pubblico, quale celebrazione collettiva di riti. La qualifica di «fede religiosa» abbraccia religioni monoteiste e politeiste, nonché sistemi di credenze non teistici (riconosciuti da parte della giurisprudenza). Il limite del «buon costume» è interpretato restrittivamente: non si applica a pratiche considerate immorali nel senso colciale, ma solo a riti che violano i principi fondamentali del diritto (es. sacrifici umani). La norma protegge il diritto individuale, non il diritto dell'istituzione religiosa a uno status privilegiato.

Quando si applica

La norma garantisce la libertà di indossare simboli religiosi (velo, croce, turban, kippà) in spazi pubblici, purché non intralci l'esercizio di funzioni pubbliche (magistrato, poliziotto). Garantisce il diritto di rifiutare trasfusioni di sangue per ragioni religiose, salvo nel caso di minori o di grave pericolo di vita (dove la tutela della salute prevale). Protegge il diritto di costruire luoghi di culto, di celebrare matrimoni religiosi, di seppellire i defunti secondo il rito. Autorizza il diritto di educare i figli secondo i propri insegnamenti religiosi. Il culto pubblico può essere limitato da esigenze di ordine pubblico (orari, decibel), non per ragioni di discriminazione religiosa.

Connessioni

L'articolo 19 si integra con l'art. 2 Cost. (diritti inviolabili), l'art. 3 (uguaglianza senza discriminazione), l'art. 7 (giorno di riposo) e l'art. 20 (diritti delle chiese). La libertà religiosa è protetta anche dall'art. 9 CEDU. Sul piano ordinario, la legge n. 1159/1929 e successive integrazioni disciplinano i culti ammessi. Il d.lgs. 286/1998 protegge il diritto religioso degli stranieri. La legge n. 112/1980 regola i riti funerari. L'art. 406 c.p.c. (ora abrogato) garantiva il rifiuto di trasfusioni. La Corte Costituzionale ha sviluppato il principio di «laicità dello Stato», escludendo che l'Italia favorisca o ostacoli religioni specifiche.

Domande frequenti

Cosa tutela esattamente l'art. 19 della Costituzione italiana?

Tutela la libertà di professare qualsiasi fede religiosa (o nessuna), di farne propaganda e di esercitarne il culto in privato o in pubblico, sia individualmente sia in forma associata, con il solo limite dei riti contrari al buon costume.

L'art. 19 Cost. si applica anche agli stranieri?

Sì. La norma usa la parola «tutti», quindi la libertà religiosa spetta a chiunque si trovi nel territorio italiano, indipendentemente dalla cittadinanza.

Qual è la differenza tra l'art. 8 e l'art. 19 della Costituzione italiana?

L'art. 8 riguarda l'organizzazione collettiva delle confessioni religiose e i loro rapporti istituzionali con lo Stato (intese). L'art. 19 garantisce invece la libertà religiosa individuale e associata di ogni persona, a prescindere dall'esistenza di un'intesa tra la propria confessione e lo Stato.

Cosa si intende per 'riti contrari al buon costume' nell'art. 19?

La giurisprudenza interpreta il limite in senso restrittivo: riguarda pratiche che offendono concretamente la dignità fisica o la decenza sessuale, non la semplice difformità dai valori morali maggioritari o la stranezza del rito.

Un Comune può vietare una processione religiosa in luogo pubblico?

No, salvo ragioni di ordine pubblico o sicurezza concretamente documentate. Il Comune può regolare orari e percorso, ma non può negare l'autorizzazione sulla base del contenuto religioso della manifestazione, pena la violazione dell'art. 19 Cost.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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