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Testo dell'articoloVigente
Art. 21 Cost. – Titolo I: rapporti civili
In vigore dal 1° gennaio 1948
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 21 Cost. consacra la libertà di manifestazione del pensiero quale pietra angolare dell'ordinamento democratico, tutelandone l'esercizio individuale e collettivo e disciplinando con particolare rigore la libertà di stampa.
Ratio
La libertà di espressione è condizione essenziale per il funzionamento della democrazia, per il libero confronto delle idee e per il controllo dei pubblici poteri. La Costituzione la qualifica come diritto inviolabile (art. 2 Cost.) e ne predispone una tutela rafforzata, particolarmente intensa nei confronti della stampa, considerata vettore privilegiato della formazione dell'opinione pubblica. La disposizione si raccorda con l'art. 10 CEDU e con l'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali UE.
Analisi
L'art. 21 Cost. riconosce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con qualunque mezzo (parola, scritto, mezzi di diffusione tradizionali e digitali). Il secondo comma vieta autorizzazioni e censure sulla stampa, garantendo che lo Stato non interferisca preventivamente con la pubblicazione. Il sequestro può essere disposto solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge sulla stampa o per violazione dell'obbligo di indicazione dei responsabili. Il terzo e quarto comma disciplinano il sequestro urgente d'iniziativa della polizia giudiziaria, con immediata comunicazione all'autorità giudiziaria entro ventiquattro ore e convalida entro le successive ventiquattro: in difetto, il sequestro perde efficacia. La legge regola con norme generali i mezzi di informazione e ne assicura la trasparenza; sono vietate le pubblicazioni contrarie al buon costume.
Quando si applica
L'art. 21 Cost. si applica a ogni manifestazione di pensiero: discorso pubblico, scritto, opera artistica, rappresentazione teatrale, pubblicazione cartacea, trasmissione radiotelevisiva, contenuto online, social media, satira politica e religiosa. Rileva nei conflitti con altri diritti fondamentali (onore, riservatezza, dignità) e nei rapporti con la pubblica amministrazione (limiti del segreto di Stato, dovere di riservatezza dei pubblici dipendenti, comunicazione politica).
Confronto sistemico
Si coordina con l'art. 33 Cost. (libertà dell'arte e della scienza), l'art. 19 Cost. (libertà religiosa), l'art. 17 Cost. (libertà di riunione), gli artt. 2 e 3 Cost. (dignità ed eguaglianza). I limiti emergono dal codice penale (artt. 414, 595, 656 c.p.), dalla L. 47/1948 sulla stampa, dalla disciplina della par condicio elettorale (L. 28/2000) e dalla normativa UE sui servizi digitali (Reg. 2022/2065 DSA). La giurisprudenza costituzionale ha letto in chiave restrittiva i limiti, ammettendo solo quelli necessari in una società democratica.
Profili problematici
Centrali i temi della libertà nelle piattaforme digitali, della moderazione dei contenuti da parte degli operatori privati, della disinformazione e dell'hate speech. Dibattute le forme di tutela cautelare contro pubblicazioni online lesive dell'onore e i limiti del c.d. diritto all'oblio. Discusso il bilanciamento con il diritto di cronaca e con la riservatezza dei dati personali ex GDPR. Aperto il dibattito sulla compatibilità con la CEDU della pena detentiva per giornalisti.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 120/2018
Corte Cost., sent. n. 24/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Corte Costituzionale
Casi pratici
Caso 1: Sequestro di pubblicazione
Una rivista pubblica un articolo gravemente diffamatorio. Il pubblico ministero richiede al giudice il sequestro preventivo. Ai sensi dell'art. 21 Cost., il sequestro è ammesso solo con atto motivato dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge sulla stampa.
Caso 2: Diritto di cronaca e reputazione
Un giornalista pubblica notizie veritiere e di interesse pubblico su un amministratore locale. L'amministratore lamenta la lesione della reputazione. La libertà di stampa ex art. 21 Cost. prevale se sussistono verità, interesse pubblico e continenza dell'esposizione.
Caso 3: Manifestazione di opinione sui social
Caia pubblica un commento critico sul proprio profilo social verso una politica di governo. L'art. 21 Cost. tutela tale manifestazione, salvo il superamento del limite della continenza o l'integrazione di fattispecie penali come la diffamazione o l'istigazione.
Domande frequenti
Qual è l'unico limite testuale dell'art. 21 Cost.?
Il buon costume, espressamente menzionato dal sesto comma per le pubblicazioni, spettacoli e altre manifestazioni. Altri limiti devono fondarsi su norme costituzionali (tutela dell'onore, della dignità, dell'ordine pubblico) e su una legge ordinaria di attuazione.
La stampa può essere sottoposta a censura preventiva?
No. L'art. 21, comma 2, Cost. vieta espressamente autorizzazioni e censure sulla stampa. È ammesso solo il sequestro per atto motivato dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge o per violazione dell'obbligo di indicare i responsabili.
Quando può intervenire la polizia giudiziaria sul sequestro di stampa?
Solo in caso di urgenza e quando l'intervento tempestivo dell'autorità giudiziaria non sia possibile. Il sequestro deve essere comunicato entro ventiquattro ore al giudice, che lo convalida entro le successive ventiquattro: in difetto, perde efficacia.
La libertà di espressione tutela anche manifestazioni offensive?
L'art. 21 Cost. copre anche opinioni urtanti, salvo che integrino reato (diffamazione, istigazione, vilipendio nei limiti residui) o ledano altri diritti costituzionali. Il bilanciamento avviene secondo i canoni di necessità, adeguatezza e proporzionalità.
Fonti consultate: 3 fontei verificate