Art. 21 Cost. — Titolo I: rapporti civili
In vigore dal 1° gennaio 1948
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
In sintesi
La libertà di manifestazione del pensiero
L'art. 21 Cost. sancisce uno dei diritti fondamentali dell'ordinamento repubblicano: la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero. Tale libertà ha portata universale — spetta a tutti, cittadini e stranieri — e si estende a qualsiasi mezzo di diffusione, comprendendo oggi anche i mezzi digitali e i social network.
Garanzie per la stampa
Il secondo e terzo comma introducono garanzie specifiche per la stampa: il divieto assoluto di censura preventiva e la riserva di giurisdizione per il sequestro. Quest'ultimo è ammesso solo per reati espressamente previsti dalla legge sulla stampa o per violazioni formali (mancata indicazione dei responsabili). In caso di urgenza la polizia giudiziaria può procedere, ma il giudice deve convalidare entro 48 ore totali, pena la revoca automatica del sequestro.
Limiti e obblighi di trasparenza
La norma non configura una libertà assoluta: le pubblicazioni contrarie al buon costume sono espressamente vietate. Inoltre la legge ordinaria può imporre obblighi di trasparenza sui finanziamenti della stampa periodica, a tutela del pluralismo informativo.
Domande frequenti
La libertà di parola vale anche su internet e sui social?
Sì. L'art. 21 tutela l'espressione con 'ogni mezzo di diffusione', quindi include internet, social network e blog.
Un giornale può essere chiuso preventivamente dallo Stato?
No. La Costituzione vieta qualsiasi censura o autorizzazione preventiva sulla stampa.
Quando è possibile sequestrare un giornale?
Solo su ordine motivato del giudice, per reati previsti dalla legge sulla stampa o per vizi formali nella pubblicazione.
Cosa succede se la polizia sequestra un giornale senza aspettare il giudice?
Deve comunicarlo al giudice entro 24 ore; se il giudice non convalida nelle 24 ore successive, il sequestro è automaticamente revocato.
Esistono limiti alla libertà di espressione?
Sì: sono vietate le pubblicazioni contrarie al buon costume e la legge prevede sanzioni per chi le diffonde.
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.