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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 24 Cost. — Titolo I: rapporti civili

In vigore dal 1° gennaio 1948

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

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In sintesi

  • Chiunque può agire in giudizio per tutelare diritti soggettivi e interessi legittimi, senza distinzioni.
  • La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, penale, civile o amministrativo.
  • I cittadini non abbienti hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato per non essere esclusi dalla giustizia.
  • La legge garantisce la riparazione degli errori giudiziari, tutelando chi ha subito condanne ingiuste.

L'art. 24 Cost. garantisce a tutti il diritto di agire in giudizio e la difesa in ogni procedimento, anche ai non abbienti.

Ratio

L'articolo 24 Cost. garantisce il diritto di accesso alla giustizia e il diritto di difesa come diritti inviolabili. La norma si compone di quattro elementi fondamentali: il diritto di agire in giudizio per tutela di diritti e interessi legittimi, il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, l'assistenza giuridica per i non abbienti, e l'obbligo legislativo di prevedere meccanismi di riparazione degli errori giudiziari. L'articolo rappresenta il cardine dell'accesso alla giustizia, escludendo discriminazioni economiche, sociali o politiche. La difesa è qualificata come «inviolabile», attribuendole il rango di diritto fondamentale insuscettibile di limitazione.

Analisi

Il primo comma riconosce il diritto di agire in giudizio, sia in forma di tutela di diritti soggettivi (pretese dirette) sia di «interessi legittimi» (pretese alla conformità dell'azione amministrativa alla legge). La Corte Costituzionale ha allargato il concetto di «interesse legittimo» per includere posizioni di carattere diffuso e collettivo. Il secondo comma sancisce il diritto di difesa in ogni stato e grado, includendo fasi preliminari, giudizio ordinario, appello, cassazione, risarcimento per ingiusta condanna. La difesa tecnica mediante avvocato è garantita; in assenza di nomina, l'ufficio del giudice provvede. Il terzo comma impone allo Stato di assicurare ai non abbienti i «mezzi» per agire e difendersi, sia mediante istituti di assistenza legale (patrocinio) sia mediante accesso gratuito a servizi. Il quarto comma rimette al legislatore la determinazione delle «condizioni e modi» di riparazione degli errori giudiziari, riconoscendo l'esigenza di indennizzo.

Quando si applica

La norma opera in qualsiasi controversia civile, amministrativa o penale dove una parte intenda tutelare i propri diritti. Nel processo civile, il diritto di difesa implica la possibilità di produrre documenti, testimonianze, contro-deduzioni. Nel processo penale, l'imputato ha diritto a consultarsi con l'avvocato prima dell'interrogatorio (art. 14 c.p.p.), a partecipare alle udienze, a cross-examine i testimoni. Nei procedimenti amministrativi, la parte ha diritto a conoscere i documenti e a controdedurre. L'assenza di assistenza per motivi economici non può precludere l'accesso: si applica il patrocinio a spese dello Stato. La riparazione per ingiusta condanna è disciplinata dal c.p.p., con obbligo di indennizzo se la condanna è annullata.

Connessioni

L'articolo 24 si integra con l'art. 3 Cost. (uguaglianza), l'art. 2 (diritti inviolabili), l'art. 13 (libertà personale e giusto processo). L'art. 111 Cost. (modificato nel 2001) ha integrato il diritto al processo equo, includendo il principio del contraddittorio. Il diritto di difesa è protetto dall'art. 6 CEDU (right to fair trial). Sul piano ordinario, il c.p.c., il c.p.p. e il T.U.L.P.A. disciplinano il diritto di azione, di difesa, di appello. La legge n. 180/2001 regola il patrocinio ai non abbienti. L'art. 314-bis c.p.p. disciplina l'indennizzo per ingiusta condanna.

Domande frequenti

Cosa garantisce l'art. 24 della Costituzione italiana?

Garantisce a tutti il diritto di agire in giudizio per tutelare diritti e interessi legittimi, il diritto inviolabile alla difesa in ogni grado del procedimento, il patrocinio gratuito per i non abbienti e la riparazione degli errori giudiziari.

Chi può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato previsto dall'art. 24 Cost.?

Chi ha un reddito imponibile annuo inferiore alla soglia stabilita per legge (circa 11.746,68 euro). Il beneficio si applica nei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, ed è disciplinato dal D.P.R. 115/2002.

Cosa si intende per 'diritto inviolabile di difesa' sancito dall'art. 24, comma 2, Cost.?

Significa che in nessuna fase del processo — dal primo grado al giudizio di legittimità — può essere negata alla parte la possibilità di difendersi, presentare prove e contraddire le tesi avversarie. La violazione di questo diritto determina la nullità assoluta degli atti processuali compiuti in sua lesione.

Come funziona la riparazione degli errori giudiziari prevista dall'art. 24, comma 4, Cost.?

Chi è stato condannato ingiustamente con sentenza definitiva può chiedere la revisione del processo (art. 630 c.p.p.). Se viene prosciolto, ha diritto a un indennizzo economico dallo Stato. Esiste anche la riparazione per ingiusta custodia cautelare, disciplinata dall'art. 314 c.p.p.

L'art. 24 Cost. si applica anche agli stranieri?

Sì. Il primo comma usa la parola 'tutti', senza limitazioni di nazionalità. La Corte Costituzionale ha confermato che il diritto di agire in giudizio e il diritto di difesa spettano a qualsiasi persona fisica o giuridica presente nel territorio italiano, indipendentemente dalla cittadinanza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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