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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2 Cost. – Principi fondamentali
In vigore dal 1° gennaio 1948
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 10 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Vedi anche
→Cost. art. 1 - Articolo 1 della Costituzione italiana→Cost. art. 3 - Articolo 3 della Costituzione italiana→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→Art. 4 Cost.: Principi fondamentali→Art. 5 Cost.: Principi fondamentali→Art. 6 Cost.: Principi fondamentali→Art. 7 Cost.: Principi fondamentali→Art. 8 Cost.: Principi fondamentali→Art. 9 Cost.: Principi fondamentali→Art. 10 Cost.: Principi fondamentali
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 2 Cost. è la norma cardine del personalismo costituzionale italiano, riconoscendo i diritti inviolabili della persona e imponendo i correlativi doveri di solidarietà.
Ratio
L'articolo afferma la primazia della persona sull'organizzazione statuale: i diritti fondamentali non sono concessi dallo Stato, ma riconosciuti come preesistenti e inviolabili. La norma sintetizza la rottura con la concezione statalista pregressa e introduce il principio personalista, che fa della persona umana il valore fondante dell'ordinamento repubblicano. La struttura bivalente diritti-doveri esprime una concezione solidaristica, in cui la libertà individuale si coniuga con la responsabilità verso la comunità.
Analisi
La norma si articola in due nuclei. Il primo riconosce i diritti inviolabili dell'uomo: il verbo riconosce implica preesistenza ontologica, mentre garantisce esprime l'impegno positivo dell'ordinamento alla tutela effettiva. Tali diritti sono tutelati sia nella dimensione individuale (singolo) sia in quella relazionale (formazioni sociali), categoria ampia che ricomprende famiglia, scuole, partiti, sindacati, confessioni religiose, associazioni e comunità intermedie. Il secondo nucleo impone i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, declinati in forma plurale a indicare la complessità delle relazioni che vincolano l'individuo alla collettività.
Quando si applica
L'art. 2 Cost. opera come norma di chiusura del sistema dei diritti fondamentali e come fondamento di legittimità delle interpretazioni evolutive. La Corte Costituzionale ha tratto da esso il riconoscimento di nuovi diritti non espressamente menzionati (identità personale, riservatezza, riconoscimento delle convivenze, diritto all'oblio). Trova frequente impiego nel bilanciamento tra diritti contrastanti e nella verifica della legittimità di limitazioni imposte dall'ordinamento.
Confronto sistemico
L'articolo si coordina con l'art. 1 Cost. (sovranità popolare e fondamento sul lavoro), con l'art. 3 Cost. (eguaglianza formale e sostanziale), con l'art. 13 Cost. (libertà personale) e con tutti gli articoli del Titolo I della Parte I. Sul piano sovranazionale si raccorda con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE (Carta di Nizza), la CEDU (in particolare gli artt. 2, 3, 8) e con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, fornendo la base costituzionale per il dialogo tra Corti.
Profili problematici
La giurisprudenza costituzionale dibatte se l'art. 2 Cost. configuri un catalogo aperto (tesi del personalismo evolutivo, accolta dalla maggior parte della dottrina) o chiuso (tesi più restrittiva). Aperti restano i confini delle formazioni sociali (riconoscimento di nuove forme di convivenza, comunità religiose, gruppi identitari) e l'ampiezza dei doveri di solidarietà, in particolare nei rapporti con la fiscalità e con gli oneri di sostegno alle politiche pubbliche. Discussa è anche l'estensione dei diritti inviolabili agli stranieri non regolari.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 120/2018
Corte Cost., sent. n. 24/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Corte Costituzionale
Domande frequenti
Cosa si intende per diritti inviolabili dell'uomo?
Sono i diritti fondamentali riconosciuti come essenziali alla dignità della persona, preesistenti allo Stato e non revocabili dall'ordinamento. Comprendono la libertà personale, la libertà di pensiero, l'integrità psicofisica, l'identità personale, la riservatezza. La Corte Costituzionale ne ha esteso il catalogo in via interpretativa.
Cosa sono le formazioni sociali ex art. 2 Cost.?
Sono le comunità intermedie in cui si svolge la personalità dell'individuo: famiglia, scuola, partiti, sindacati, confessioni religiose, associazioni, gruppi culturali e ricreativi. La tutela costituzionale riconosce l'importanza di queste articolazioni del corpo sociale come ambiti di realizzazione della persona.
I diritti dell'art. 2 Cost. spettano anche agli stranieri?
Sì, per quanto attiene ai diritti inviolabili connessi alla dignità della persona. La Corte Costituzionale ha più volte affermato che i diritti fondamentali spettano alla persona in quanto tale, indipendentemente dalla cittadinanza. Possono operare limitazioni per i diritti che presuppongono un legame politico con la comunità nazionale.
Cosa sono i doveri inderogabili di solidarietà?
Sono obblighi positivi che gravano su ciascuno verso la comunità, articolati in tre dimensioni: politica (partecipazione, contribuzione alla difesa della Patria), economica (concorso alle spese pubbliche secondo capacità contributiva ex art. 53 Cost.), sociale (assistenza, cooperazione, rispetto reciproco). Sono inderogabili e non rinunciabili.
Schema dell'articolo
Vedi anche
Fonti consultate: 3 fontei verificate