Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 2 Cost. – Principi fondamentali

In vigore dal 1° gennaio 1948

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

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⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 10 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • L'art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali.
  • Sancisce il principio personalista, ponendo la persona al centro dell'ordinamento.
  • Richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
  • I diritti inviolabili sono preesistenti allo Stato, che li riconosce ma non li crea.
  • Le formazioni sociali (famiglia, partiti, sindacati, comunità) sono ambiti di realizzazione della personalità tutelati costituzionalmente.
Indice dei contenuti

L'art. 2 Cost. è la norma cardine del personalismo costituzionale italiano, riconoscendo i diritti inviolabili della persona e imponendo i correlativi doveri di solidarietà.

Ratio

L'articolo afferma la primazia della persona sull'organizzazione statuale: i diritti fondamentali non sono concessi dallo Stato, ma riconosciuti come preesistenti e inviolabili. La norma sintetizza la rottura con la concezione statalista pregressa e introduce il principio personalista, che fa della persona umana il valore fondante dell'ordinamento repubblicano. La struttura bivalente diritti-doveri esprime una concezione solidaristica, in cui la libertà individuale si coniuga con la responsabilità verso la comunità.

Analisi

La norma si articola in due nuclei. Il primo riconosce i diritti inviolabili dell'uomo: il verbo riconosce implica preesistenza ontologica, mentre garantisce esprime l'impegno positivo dell'ordinamento alla tutela effettiva. Tali diritti sono tutelati sia nella dimensione individuale (singolo) sia in quella relazionale (formazioni sociali), categoria ampia che ricomprende famiglia, scuole, partiti, sindacati, confessioni religiose, associazioni e comunità intermedie. Il secondo nucleo impone i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, declinati in forma plurale a indicare la complessità delle relazioni che vincolano l'individuo alla collettività.

Quando si applica

L'art. 2 Cost. opera come norma di chiusura del sistema dei diritti fondamentali e come fondamento di legittimità delle interpretazioni evolutive. La Corte Costituzionale ha tratto da esso il riconoscimento di nuovi diritti non espressamente menzionati (identità personale, riservatezza, riconoscimento delle convivenze, diritto all'oblio). Trova frequente impiego nel bilanciamento tra diritti contrastanti e nella verifica della legittimità di limitazioni imposte dall'ordinamento.

Confronto sistemico

L'articolo si coordina con l'art. 1 Cost. (sovranità popolare e fondamento sul lavoro), con l'art. 3 Cost. (eguaglianza formale e sostanziale), con l'art. 13 Cost. (libertà personale) e con tutti gli articoli del Titolo I della Parte I. Sul piano sovranazionale si raccorda con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE (Carta di Nizza), la CEDU (in particolare gli artt. 2, 3, 8) e con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, fornendo la base costituzionale per il dialogo tra Corti.

Profili problematici

La giurisprudenza costituzionale dibatte se l'art. 2 Cost. configuri un catalogo aperto (tesi del personalismo evolutivo, accolta dalla maggior parte della dottrina) o chiuso (tesi più restrittiva). Aperti restano i confini delle formazioni sociali (riconoscimento di nuove forme di convivenza, comunità religiose, gruppi identitari) e l'ampiezza dei doveri di solidarietà, in particolare nei rapporti con la fiscalità e con gli oneri di sostegno alle politiche pubbliche. Discussa è anche l'estensione dei diritti inviolabili agli stranieri non regolari.

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Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi e linee guida

Corte Costituzionale

Pronunce - actionPronuncia

La giurisprudenza costituzionale utilizza l'art. 2 Cost. come clausola aperta per riconoscere nuovi diritti della persona, bilanciandoli con i doveri di solidarietà.

Casi pratici

Caso 1: Tizio e il riconoscimento del nuovo diritto

Tizio, vittima di pubblicazione di dati personali datati e ormai non più di pubblico interesse, chiede al titolare del trattamento la deindicizzazione e cancellazione delle informazioni. La Corte, richiamando l'art. 2 Cost., riconosce il diritto all'oblio come diritto inviolabile della persona, autonomamente tutelato anche in assenza di previsione espressa, e ordina la rimozione.

Caso 2: Caia e la formazione sociale familiare

Caia convive stabilmente con il partner senza vincolo matrimoniale. Sopravvenuta la morte di quest'ultimo, viene esclusa dalla successione legittima. Invocando l'art. 2 Cost. e la qualificazione della convivenza come formazione sociale ove si svolge la personalità, il giudice riconosce talune tutele autonome (oggi codificate dalla L. 76/2016 sulle unioni civili e convivenze).

Caso 3: Sempronio e i doveri di solidarietà fiscale

Sempronio, contribuente, contesta la legittimità di un'imposta straordinaria invocando la violazione del diritto di proprietà. La Corte, richiamando i doveri di solidarietà economica e sociale dell'art. 2 Cost. in combinato con l'art. 53 Cost., respinge la doglianza: la fiscalità progressiva è strumento costituzionalmente legittimo di adempimento dei doveri solidaristici.

Domande frequenti

Cosa si intende per diritti inviolabili dell'uomo?

Sono i diritti fondamentali riconosciuti come essenziali alla dignità della persona, preesistenti allo Stato e non revocabili dall'ordinamento. Comprendono la libertà personale, la libertà di pensiero, l'integrità psicofisica, l'identità personale, la riservatezza. La Corte Costituzionale ne ha esteso il catalogo in via interpretativa.

Cosa sono le formazioni sociali ex art. 2 Cost.?

Sono le comunità intermedie in cui si svolge la personalità dell'individuo: famiglia, scuola, partiti, sindacati, confessioni religiose, associazioni, gruppi culturali e ricreativi. La tutela costituzionale riconosce l'importanza di queste articolazioni del corpo sociale come ambiti di realizzazione della persona.

I diritti dell'art. 2 Cost. spettano anche agli stranieri?

Sì, per quanto attiene ai diritti inviolabili connessi alla dignità della persona. La Corte Costituzionale ha più volte affermato che i diritti fondamentali spettano alla persona in quanto tale, indipendentemente dalla cittadinanza. Possono operare limitazioni per i diritti che presuppongono un legame politico con la comunità nazionale.

Cosa sono i doveri inderogabili di solidarietà?

Sono obblighi positivi che gravano su ciascuno verso la comunità, articolati in tre dimensioni: politica (partecipazione, contribuzione alla difesa della Patria), economica (concorso alle spese pubbliche secondo capacità contributiva ex art. 53 Cost.), sociale (assistenza, cooperazione, rispetto reciproco). Sono inderogabili e non rinunciabili.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 maggio 2026
Fonti consultate: 3 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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