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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 7 Cost. — Principi fondamentali

In vigore dal 1° gennaio 1948

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

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In sintesi

  • Lo Stato e la Chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani ciascuno nel proprio ordine
  • I rapporti tra i due enti sono disciplinati dai Patti Lateranensi dell'11 febbraio 1929
  • Le modificazioni dei Patti, concordate da entrambe le parti, non richiedono revisione costituzionale ex art. 138 Cost.
  • Il principio sancisce il cosiddetto regime di «separatismo coordinato» o «dualismo concordatario»

Art. 7 Cost.: indipendenza e sovranità reciproca tra Stato italiano e Chiesa cattolica, regolate dai Patti Lateranensi.

Ratio

L'articolo 7 della Costituzione fonda i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sul riconoscimento della loro reciproca indipendenza e sovranità nei rispettivi ordini. La norma è frutto di un compromesso storico: da un lato riconosce l'autonomia della Chiesa cattolica come ordinamento religioso indipendente; dall'altro, afferma la sovranità dello Stato italiano nella sfera temporale.

Analisi

La disposizione contiene tre elementi: (1) lo Stato e la Chiesa cattolica sono «indipendenti e sovrani» ciascuno nel proprio ordine (temporale per lo Stato, spirituale per la Chiesa); (2) i rapporti sono regolati dai «Patti Lateranensi» del 1929; (3) le modificazioni dei Patti, se accettate dalle due parti, non richiedono procedimento ordinario di revisione costituzionale, ma possono essere apportate mediante accordo bilaterale.

Quando si applica

La norma disciplina l'assetto istituzionale dei rapporti Chiesa-Stato. Rileva nella regolazione della libertà religiosa, nel riconoscimento giuridico della Chiesa cattolica, nella disciplina del matrimonio concordatario, nel finanziamento della Chiesa, nella gestione di beni ecclesiastici.

Connessioni

Si collega all'articolo 8 Cost. (libertà religiosa e uguaglianza confessioni). Fondamento anche per gli articoli 19-20 Cost. (libertà di coscienza e di religione). I Patti Lateranensi sono fonte di diritto costituzionale italiano integrata nella Costituzione stessa.

Domande frequenti

Cosa significa che Stato e Chiesa sono «indipendenti e sovrani ciascuno nel proprio ordine»?

Significa che i due enti operano in sfere distinte — civile e spirituale — senza che l'uno possa ingerirsi nell'altra. Lo Stato non riconosce alla Chiesa alcuna autorità nelle materie civili, e la Chiesa conserva piena autonomia nell'organizzazione interna, nel diritto canonico e nella vita religiosa dei fedeli.

Cosa sono i Patti Lateranensi e sono ancora in vigore?

I Patti Lateranensi sono gli accordi stipulati l'11 febbraio 1929 tra il Regno d'Italia e la Santa Sede, composti dal Trattato (che riconobbe lo Stato della Città del Vaticano) e dal Concordato (che regolava i rapporti tra Chiesa e Stato). Sono ancora in vigore, ma profondamente modificati dall'Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, recepito con la legge n. 121/1985.

Perché le modifiche ai Patti Lateranensi non richiedono revisione costituzionale?

Il Costituente volle evitare che le necessarie evoluzioni dei rapporti Stato-Chiesa fossero bloccate dalla procedura aggravata dell'art. 138 Cost. Le modifiche concordate da entrambe le parti possono essere recepite con legge ordinaria, riflettendo la natura pattizia e bilaterale dell'accordo.

I Patti Lateranensi sono sottratti al controllo di costituzionalità?

No. La Corte costituzionale ha affermato (sent. n. 18/1982) che le norme di derivazione concordataria sono sindacabili ove violino i principi supremi dell'ordinamento costituzionale, tra cui la laicità dello Stato, i diritti inviolabili della persona e il principio di uguaglianza.

L'art. 7 Cost. implica che l'Italia sia uno Stato confessionale?

No. La Corte costituzionale ha qualificato l'Italia come Stato laico (sent. n. 203/1989), precisando che la laicità non significa indifferenza verso il fenomeno religioso, ma equidistanza e imparzialità nei confronti di tutte le confessioni. L'art. 7 disciplina uno specifico rapporto storico senza istituire una religione di Stato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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