Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 7 Cost. – Principi fondamentali
In vigore dal 1° gennaio 1948
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 1 comma della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Vedi anche
→Cost. art. 6 - Articolo 6 della Costituzione italiana→Cost. art. 8 - Articolo 8 della Costituzione italiana→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→Art. 5 Cost.: Principi fondamentali→Art. 9 Cost.: Principi fondamentali→Art. 4 Cost.: Principi fondamentali→Art. 10 Cost.: Principi fondamentali→Art. 3 Cost.: Principi fondamentali→Art. 11 Cost.: Principi fondamentali→Art. 2 Cost.: Principi fondamentali
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 7 Cost.: indipendenza e sovranità reciproca tra Stato italiano e Chiesa cattolica, regolate dai Patti Lateranensi.
Ratio
L'articolo 7 della Costituzione fonda i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sul riconoscimento della loro reciproca indipendenza e sovranità nei rispettivi ordini. La norma è frutto di un compromesso storico: da un lato riconosce l'autonomia della Chiesa cattolica come ordinamento religioso indipendente; dall'altro, afferma la sovranità dello Stato italiano nella sfera temporale.
Analisi
La disposizione contiene tre elementi: (1) lo Stato e la Chiesa cattolica sono «indipendenti e sovrani» ciascuno nel proprio ordine (temporale per lo Stato, spirituale per la Chiesa); (2) i rapporti sono regolati dai «Patti Lateranensi» del 1929; (3) le modificazioni dei Patti, se accettate dalle due parti, non richiedono procedimento ordinario di revisione costituzionale, ma possono essere apportate mediante accordo bilaterale.
Quando si applica
La norma disciplina l'assetto istituzionale dei rapporti Chiesa-Stato. Rileva nella regolazione della libertà religiosa, nel riconoscimento giuridico della Chiesa cattolica, nella disciplina del matrimonio concordatario, nel finanziamento della Chiesa, nella gestione di beni ecclesiastici.
Connessioni
Si collega all'articolo 8 Cost. (libertà religiosa e uguaglianza confessioni). Fondamento anche per gli articoli 19-20 Cost. (libertà di coscienza e di religione). I Patti Lateranensi sono fonte di diritto costituzionale italiano integrata nella Costituzione stessa.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 30/1971
La Corte ha chiarito che la copertura costituzionale assicurata dall'art. 7, secondo comma, ai Patti Lateranensi non sottrae le leggi di esecuzione del Concordato al sindacato di legittimita costituzionale: tali leggi restano sindacabili sotto il profilo della conformita ai principi supremi dell'ordinamento.
Corte Cost., sent. n. 31/1971
Pronuncia gemella della n. 30/1971: la disciplina concordataria, pur richiamata dall'art. 7 Cost., non gode di immunita assoluta dal controllo di costituzionalita quando entra in contatto con i principi supremi dell'ordinamento (dignita della persona, eguaglianza, tutela giurisdizionale).
Casi pratici
Caso 1: Matrimonio canonico con effetti civili
Tizio e Tizia celebrano matrimonio religioso davanti a un parroco. Grazie al regime concordatario, la trascrizione nei registri dello stato civile conferisce al matrimonio canonico piena efficacia nell'ordinamento statale, senza necessità di un ulteriore rito civile. Se tuttavia il matrimonio venisse dichiarato nullo dal tribunale ecclesiastico, Tizio dovrà comunque ottenere il riconoscimento della sentenza canonica da parte della Corte d'appello competente, che verifica la conformità ai principi dell'ordine pubblico italiano.
Caso 2: Insegnamento della religione cattolica
Caio, genitore di un alunno di scuola primaria statale, chiede che il figlio sia esonerato dall'ora di religione cattolica. In forza dell'Accordo del 1984 e della successiva giurisprudenza costituzionale, lo Stato garantisce l'insegnamento ma ne assicura la facoltatività: il figlio di Caio ha pieno diritto all'esonero senza che ciò comporti alcun pregiudizio nel percorso scolastico.
Caso 3: Enti ecclesiastici e regime fiscale
Sempronio gestisce un'associazione no-profit laica e contesta le agevolazioni fiscali riconosciute a un ente ecclesiastico concorrente che svolge attività commerciale. La questione tocca il confine tra le prerogative concordatarie della Chiesa e il principio di uguaglianza tributaria: la Corte di giustizia UE e la giurisprudenza interna hanno progressivamente ridotto l'ambito delle esenzioni quando l'ente svolge attività economica in regime di mercato.
Domande frequenti
Cosa significa che Stato e Chiesa sono «indipendenti e sovrani ciascuno nel proprio ordine»?
Significa che i due enti operano in sfere distinte, civile e spirituale, senza che l'uno possa ingerirsi nell'altra. Lo Stato non riconosce alla Chiesa alcuna autorità nelle materie civili, e la Chiesa conserva piena autonomia nell'organizzazione interna, nel diritto canonico e nella vita religiosa dei fedeli.
Cosa sono i Patti Lateranensi e sono ancora in vigore?
I Patti Lateranensi sono gli accordi stipulati l'11 febbraio 1929 tra il Regno d'Italia e la Santa Sede, composti dal Trattato (che riconobbe lo Stato della Città del Vaticano) e dal Concordato (che regolava i rapporti tra Chiesa e Stato). Sono ancora in vigore, ma profondamente modificati dall'Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, recepito con la legge n. 121/1985.
Perché le modifiche ai Patti Lateranensi non richiedono revisione costituzionale?
Il Costituente volle evitare che le necessarie evoluzioni dei rapporti Stato-Chiesa fossero bloccate dalla procedura aggravata dell'art. 138 Cost. Le modifiche concordate da entrambe le parti possono essere recepite con legge ordinaria, riflettendo la natura pattizia e bilaterale dell'accordo.
I Patti Lateranensi sono sottratti al controllo di costituzionalità?
No. La Corte costituzionale ha affermato (sent. n. 18/1982) che le norme di derivazione concordataria sono sindacabili ove violino i principi supremi dell'ordinamento costituzionale, tra cui la laicità dello Stato, i diritti inviolabili della persona e il principio di uguaglianza.
L'art. 7 Cost. implica che l'Italia sia uno Stato confessionale?
No. La Corte costituzionale ha qualificato l'Italia come Stato laico (sent. n. 203/1989), precisando che la laicità non significa indifferenza verso il fenomeno religioso, ma equidistanza e imparzialità nei confronti di tutte le confessioni. L'art. 7 disciplina uno specifico rapporto storico senza istituire una religione di Stato.
Fonti consultate: 2 fontei verificate