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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 20 Cost. — Titolo I: rapporti civili

In vigore dal 1° gennaio 1948

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

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In sintesi

  • Il carattere ecclesiastico o religioso di un'associazione non può giustificare limitazioni legislative speciali.
  • Gli enti religiosi non possono subire trattamenti fiscali più gravosi rispetto agli enti laici analoghi.
  • La tutela riguarda sia la costituzione dell'ente sia la sua capacità giuridica e ogni attività svolta.
  • L'articolo è complementare all'art. 19 Cost., che garantisce la libertà di religione individuale.

L'art. 20 Cost. vieta che il carattere religioso di un ente sia causa di limitazioni legislative o aggravi fiscali.

Ratio

L'articolo 20 Cost. sancisce che la qualifica ecclesiastica e il fine religioso o di culto di un'associazione non possono essere causa di limitazioni legislative, gravami fiscali differenziati o discriminazioni nella capacità giuridica. La norma si fonda su due principi: il primo è la parità di trattamento tra le chiese e le organizzazioni laiche; il secondo è il riconoscimento della rilevanza pubblica della funzione religiosa, senza che ciò comporti privilegi tributari automatici. La disposizione affronta il rischio di discriminazione inversa: lo Stato non può usare la religione come motivo per sottoporre enti religiosi a limitazioni che non si applicano ai soggetti laici.

Analisi

La norma copre tre ambiti: (1) le «limitazioni legislative», cioè le proibizioni o i vincoli normativi che il legislatore potrebbe imporre specificamente alle associazioni religiose (es. vietare assemblee, regolamentare successioni diverse); (2) i «gravami fiscali speciali», ossia tassazione differenziata fondata sulla natura religiosa (es. tassa aggiuntiva per gli enti religiosi); (3) la «capacità giuridica», cioè il diritto di essere soggetti di diritto, di contrattare, acquisire beni, stare in giudizio. L'elenco prosegue con «ogni forma di attività», indicando che la protezione si estende a qualsiasi manifestazione esteriore dell'ente religioso. La norma non vieta il deferenziale tributario per ragioni di interesse pubblico, ma esclude il deferenziale basato sulla sola religione.

Quando si applica

La norma protegge le parrocchie, le diocesi, le moschee, le sinagoghe, i conventi dal ricevere limitazioni legislative specifiche per la loro qualità religiosa. Uno Stato non può vietare a una chiesa di possedere beni immobili, di costituire fondazioni, di esercitare attività assistenziali, sulla base della sua natura religiosa. Non può imporre tasse aggiuntive alle organizzazioni religiose rispetto ai laici. Tuttavia, la norma non vieta trattamenti fiscali differenziati per ragioni di interesse pubblico (es. deduzione per donazioni a enti ONLUS, religiosi o no). Protegge il diritto delle associazioni religiose di partecipare a gare pubbliche, di essere creditrici e debitrici davanti ai giudici, di ricorrere in giudizio.

Connessioni

L'articolo 20 si coordina con l'art. 19 Cost. (libertà religiosa personale), l'art. 2 (diritti inviolabili), l'art. 3 (uguaglianza) e l'art. 7 (istituti ecclesiastici). La norma riflette il principio di «parità tra confessioni» espresso nella Legge n. 91/2011 sulla stipula di intese. Sul piano ordinario, il Codice civile disciplina le associazioni religiose agli artt. 2-20 c.c. (disposizioni generali) e agli artt. 28-34 (organizzazioni religiose). La legge n. 1159/1929 elenca i culti ammessi. La giurisprudenza costituzionale ha ribadito che il diritto tributario non può discriminare per ragioni religiose, ma può differenziare per ragioni di interesse pubblico.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 20 della Costituzione italiana?

Vieta che il carattere ecclesiastico o religioso di un'associazione o istituzione sia causa di limitazioni legislative speciali o di aggravi fiscali, in relazione alla sua costituzione, capacità giuridica e attività.

Qual è la differenza tra l'art. 19 e l'art. 20 della Costituzione?

L'art. 19 tutela la libertà religiosa individuale (professare, praticare, propagandare la fede), mentre l'art. 20 protegge gli enti collettivi di natura religiosa da discriminazioni normative e fiscali.

L'art. 20 Cost. vale solo per la Chiesa cattolica?

No. La tutela è confessionally neutral: si applica a qualsiasi associazione o istituzione con carattere ecclesiastico o fine di religione o di culto, indipendentemente dalla confessione di appartenenza.

Gli enti religiosi sono esenti da tutte le tasse grazie all'art. 20 Cost.?

No. L'articolo non crea un privilegio fiscale generale, ma vieta solo i gravami speciali fondati esclusivamente sulla natura religiosa. Le agevolazioni fiscali (es. IMU) dipendono dalla natura non commerciale dell'attività svolta, non dal carattere religioso dell'ente.

Un Comune può imporre obblighi aggiuntivi a un'associazione religiosa rispetto a un'associazione culturale laica?

No, se quegli obblighi aggiuntivi trovano la loro unica giustificazione nel carattere religioso dell'ente. Ciò costituirebbe una 'speciale limitazione legislativa' espressamente vietata dall'art. 20 Cost.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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