Indice
In sintesi
- Consacra il principio di autodichia parlamentare: ciascuna Camera è giudice esclusivo della propria composizione.
- Comprende la verifica dei titoli di ammissione (eleggibilità originaria) e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità.
- Il procedimento è istruito dalla Giunta delle elezioni.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 66 Cost. — Sezione I: Le Camere
In vigore dal 1° gennaio 1948
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Stesso numero, altri codici
- Art. 66 D.Lgs. 504/1995 — Regime di vigilanza per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico
- Articolo 66 L. 184/1983 — Sostituzione dell'art. 314 c.c.: trascrizione del decre
- Art. 66 Reg. (UE) 2024/1689 — Compiti del consiglio per l'IA
- Art. 66 Cod. Amb. — adozione ed approvazione dei piani di bacino
- Art. 66 D.Lgs. 159/2011 — Principi generali
- Art. 66 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Ogni Camera giudica in via esclusiva sull'eleggibilità, l'ineleggibilità sopravvenuta e l'incompatibilità dei propri membri.
Ratio
La norma incarna il principio di autonomia e sovranità interna delle Camere, fondato sulla considerazione che i rappresentanti del popolo, meglio di chiunque altro, possono valutare i requisiti di legittimazione dei propri colleghi. È un'espressione del privilegio parlamentare, inteso come protezione dell'indipendenza dell'organo legislativo dalle pressioni esterne. La decisione rimane in mano al corpo legislativo stesso, garante ultimo della qualità dei suoi membri.
Analisi
La disposizione conferisce a ciascuna Camera il giudizio su due distinte categorie di questioni: 1) titoli di ammissione, riguardanti i requisiti costituzionali e legali per l'eleggibilità e la capacità elettorale passiva (cittadinanza, maggiore età, non condanna penale, ecc.); 2) cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità, emergenti successivamente all'elezione (conflitti di interesse, doppi mandati, incarichi incompatibili, dimissioni da uffici precedenti ove richiesti dalla legge). Il procedimento avviene dinanzi alla Giunta per le elezioni di ciascuna Camera, che provvede all'istruttoria, per poi approdare all'Assemblea per la decisione finale. La Corte Costituzionale, sebbene riconosca tale competenza esclusiva, ha individuato un margine di sindacato limitato sui vizi procedurali manifesti o sulla violazione di norme costituzionali.
Quando si applica
L'articolo opera nel momento della verifica iniziale dei titoli al momento dell'insediamento e successivamente durante la legislatura, allorché sopravvengano situazioni di ineleggibilità o incompatibilità. La Giunta per le elezioni procede d'ufficio o su ricorso di terzi legittimati. Applicazioni concrete riguardano: elezione di persone condannate in via definitiva per crimini; esercizio contemporaneo di mandati parlamentari e incarichi amministrativi incompatibili; conflitto di interessi palese; ricoprimento di incarichi presso enti governativi senza preventiva decadenza.
Connessioni
L'art. 66 si coordina con l'art. 65 Cost. (eleggibilità), l'art. 60 Cost. (requisiti per l'elettorato passivo), e con le leggi ordinarie sulle incompatibilità (legge 28 agosto 1997, n. 278 e successivi decreti legislativi). La Giunta per le elezioni è regolata dal Regolamento di ciascuna Camera. La giurisprudenza costituzionale, particolarmente nella sentenza 2/1968, ha stabilito che, sebbene la competenza sia esclusiva, il ricorso in via ordinaria per vizi procedurali non è precluso ove sussista una chiara lesione dei diritti fondamentali. Rilevante inoltre l'art. 69 Cost., che sancisce l'insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse e i voti dati.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 259/2009
La Corte definisce i confini della verifica dei poteri ex art. 66 Cost.: la riserva costituzionale a favore delle Camere non copre il contenzioso pre-elettorale (ammissioni e rigetti di candidature), che resta affidato al giudice ordinario. La verifica parlamentare costituisce eccezione al sistema generale di tutela giurisdizionale, limitata alla convalida dei propri membri.
Corte Cost., sent. n. 113/1993
Pronuncia gemella che ribadisce come la verifica della regolarita delle elezioni e dei titoli di ammissione dei parlamentari, riservata alle Camere dall'art. 66 Cost., rappresenti l'unica eccezione al sistema generale di tutela giurisdizionale in materia elettorale. Conferma l'autonomia del Parlamento nel controllo dei propri membri.
Casi pratici
Caso 1: Ineleggibilità originaria
Tizio, magistrato in servizio, viene eletto deputato senza aver collocato il proprio ufficio nel circondario di elezione. La Giunta delle elezioni della Camera istruisce il caso e l'Assemblea delibera la decadenza del mandato per difetto del titolo di ammissione.
Caso 2: Incompatibilità sopravvenuta
Caio, senatore, viene nominato Ministro durante la legislatura. Poiché la carica ministeriale è compatibile con il mandato parlamentare ai sensi dell'art. 65, non vi è decadenza; diversamente accadrebbe se Caio assumesse la presidenza di un ente pubblico vietato dalla legge n. 215/2004, con conseguente procedura ex art. 66 davanti alla Giunta.
Domande frequenti
Cos'è la verifica dei poteri prevista dall'art. 66 della Costituzione italiana?
È il procedimento con cui ciascuna Camera controlla, in via esclusiva, che i propri eletti possedessero i requisiti di eleggibilità al momento del voto e che non sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità sopraggiunte. La deliberazione finale spetta all'Aula, su proposta della Giunta delle elezioni.
Qual è la differenza tra ineleggibilità e incompatibilità?
L'ineleggibilità è un impedimento originario che vizia l'elezione stessa (es. magistrato in servizio nel circondario); l'incompatibilità è una situazione sopravvenuta che impone al parlamentare di scegliere tra il mandato e un'altra carica o funzione incompatibile (es. presidenza di un ente pubblico).
Cosa fa la Giunta delle elezioni?
È l'organo parlamentare tecnico che istruisce i procedimenti di verifica dei poteri: raccoglie documentazione, ascolta i soggetti interessati, valuta le contestazioni sulle operazioni elettorali e formula una proposta motivata all'Assemblea, che delibera in via definitiva.
Un parlamentare che diventa ministro decade dal mandato?
No. La Costituzione italiana ammette espressamente la contemporaneità tra mandato parlamentare e carica di membro del Governo. Non si apre alcuna procedura ex art. 66 per incompatibilità, salvo che il parlamentare assuma ulteriori incarichi vietati dalla legge n. 215/2004 sulla par condicio.
L'autodichia parlamentare è assoluta?
No. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 120/2014, ha stabilito che l'autodichia non può estendersi ai giudizi sui diritti fondamentali dei dipendenti degli organi costituzionali, dove deve essere garantito l'accesso alla giurisdizione ordinaria. L'art. 66 rimane comunque insindacabile per le deliberazioni sui titoli di ammissione degli eletti.
Fonti consultate: 2 fontei verificate