Art. 135 Cost. — Sezione I: La Corte Costituzionale
In vigore dal 1° gennaio 1948
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
In sintesi
La Corte costituzionale è composta da 15 giudici nominati da Presidente della Repubblica, Parlamento e magistrature superiori.
Ratio
L'articolo 135 Cost. disciplina in modo analitico la struttura della Corte costituzionale, organo di garanzia suprema dell'ordinamento repubblicano. La composizione tripartita dei quindici giudici — cinque nominati dal Presidente della Repubblica, cinque eletti dal Parlamento in seduta comune e cinque designati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative — riflette la volontà del Costituente di bilanciare le diverse componenti istituzionali, evitando che un solo potere dello Stato potesse monopolizzare il controllo di costituzionalità. La durata novennale non rinnovabile dell'incarico costituisce uno dei cardini dell'indipendenza funzionale della Corte: il giudice, non potendo ambire a una riconferma, è immune da pressioni esterne e può esercitare le proprie funzioni con piena autonomia di giudizio.
Analisi
La norma consta di sei commi articolati secondo una progressione logica. Il primo stabilisce la composizione e le fonti di nomina. Il secondo fissa i requisiti soggettivi: magistrati, professori ordinari universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio. Il terzo comma prescrive una durata novennale non rinnovabile, decorrente dal giuramento, e cessazione automatica alla scadenza. Il quarto comma attribuisce l'elezione del Presidente ai componenti della Corte stessa, con triennio di durata e rieleggibilità, salvi i termini complessivi del mandato da giudice. Il quinto comma sancisce le incompatibilità: con parlamento nazionale, Consiglio regionale, avvocatura e altri uffici indicati dalla legge. Il sesto comma disciplina i giudizi d'accusa al Presidente della Repubblica, integrando la Corte con sedici giudici aggregati estratti a sorte, formando un collegio di trentuno componenti.
Quando si applica
L'articolo 135 si applica nella fase di nomina di ogni giudice costituzionale, nella verifica del possesso dei requisiti richiesti, nell'accertamento delle incompatibilità sopravvenute e nella definizione dei termini di scadenza del mandato. Si applica altresì nel procedimento di elezione del Presidente della Corte e nel procedimento di integrazione della Corte per i giudizi d'accusa presidenziali. Determina inoltre la vigenza temporale di ogni pronuncia dei giudici, poiché una sentenza della Corte non può essere attribuita a un giudice al quale sia scaduto il mandato.
Connessioni
L'articolo 135 è intimamente collegato all'art. 137, che disciplina le fonti normative sulla Corte e il principio di inoppugnabilità delle sue decisioni. Si raccorda agli artt. 131-132, che definiscono i giudizi di illegittimità costituzionale. È strettamente connesso alla legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948, attuativa dei procedimenti costituzionali, e alla legge ordinaria n. 87/1953, che regola il funzionamento dell'organo. Dialoga inoltre con le norme sulla responsabilità e le immunità dei giudici costituzionali.
Domande frequenti
Quanti giudici compongono la Corte costituzionale e chi li nomina?
La Corte è composta da quindici giudici: cinque nominati dal Presidente della Repubblica, cinque eletti dal Parlamento in seduta comune e cinque designati dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative (Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei conti).
Quanto dura il mandato di un giudice della Corte costituzionale?
Il mandato dura nove anni, decorrenti dal giorno del giuramento. Al termine, il giudice cessa automaticamente dalla carica e non può essere rinominato: il divieto di rinnovo è assoluto e mira a garantire la piena indipendenza del giudice da qualsiasi condizionamento esterno.
Chi può essere nominato giudice della Corte costituzionale?
Possono essere nominati: magistrati (anche a riposo) delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative; professori ordinari universitari in materie giuridiche; avvocati con almeno venti anni di esercizio professionale. Si tratta di un elenco tassativo che garantisce elevata competenza tecnica.
Un parlamentare può diventare giudice della Corte costituzionale?
Non direttamente: l'art. 135 Cost. stabilisce l'incompatibilità tra l'ufficio di giudice costituzionale e la carica di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale. Il parlamentare dovrebbe prima rinunciare al mandato parlamentare, e poi, se in possesso dei requisiti, potrà essere nominato.
Cosa sono i giudici aggregati e quando intervengono?
I giudici aggregati sono sedici cittadini estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento ogni nove anni tra persone aventi i requisiti per essere eletti senatori. Intervengono esclusivamente nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione, portando il collegio a trentuno componenti.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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