Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 129 Cost. – Titolo V: le regioni, le province, i comuni

In vigore dal 1° gennaio 1948

Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • L'art. 129 Cost. e' stato abrogato dalla legge costituzionale n. 3/2001.
  • Il testo originario qualificava Province e Comuni come circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
  • La norma esprimeva una visione gerarchica degli enti locali come articolazioni periferiche dello Stato, oggi superata.
  • La riforma del 2001 ha sostituito la logica del decentramento con il principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.), che attribuisce le funzioni al livello più vicino ai cittadini.
  • Province e Comuni sono ora elementi costitutivi della Repubblica su piano paritario (art. 114 Cost.), non più mere circoscrizioni periferiche.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 129 Cost., nel testo originario del 1948, aggiungeva una dimensione ulteriore all'autonomia locale riconosciuta dall'art. 128 Cost.: qualificava Province e Comuni non solo come enti autonomi, ma anche come circoscrizioni di decentramento statale e regionale. Questa doppia qualificazione era normativamente rilevante: significava che gli enti locali potevano essere utilizzati come strutture territoriali attraverso cui lo Stato e le Regioni esercitavano le proprie funzioni amministrative in periferia. La ratio era quella di garantire una presenza capillare dell'amministrazione pubblica nel territorio, utilizzando le articolazioni comunali e provinciali come cinghie di trasmissione tra il centro e la periferia. La norma rifletteva l'impostazione dello Stato di diritto liberale-ottocentesco, in cui il decentramento era inteso come distribuzione periferica di funzioni statali, non come autonomia politica degli enti locali. Questa concezione era profondamente diversa da quella che ha ispirato la riforma del 2001: nel nuovo sistema, il Comune non e' più circoscrizione decentrata dello Stato, ma ente autonomo originario che esercita funzioni proprie come elemento costitutivo della Repubblica.

Analisi

La qualificazione di Province e Comuni come circoscrizioni di decentramento statale e regionale, prevista dall'art. 129 Cost., aveva conseguenze pratiche rilevanti. In primo luogo, consentiva allo Stato e alle Regioni di affidare per legge agli enti locali funzioni di carattere statale o regionale, con finanziamento a carico del conferente secondo il principio della correlazione tra funzioni e risorse. In secondo luogo, legittimava l'utilizzo dell'organizzazione comunale e provinciale come struttura di raccolta dati, di rilevazione statistica e di attuazione di politiche pubbliche centralizzate. In terzo luogo, consentiva l'imposizione di vincoli organizzativi agli enti locali in funzione delle esigenze di coordinamento dell'amministrazione statale. Con la riforma del 2001, la logica del decentramento e' stata sostituita da quella della sussidiarietà verticale: le funzioni amministrative sono attribuite al livello più vicino ai cittadini (il Comune), e solo se le esigenze di esercizio unitario lo richiedono possono essere attribuite a livelli superiori (Provincia, Regione, Stato). Non e' più lo Stato a decidere quali funzioni delegare in basso, ma e' la Costituzione stessa a presupporre che le funzioni spettino ai Comuni, con onere a carico dei livelli superiori di giustificare l'esigenza di un esercizio unitario. Questo cambiamento paradigmatico ha rivoluzionato il sistema delle autonomie locali, pur non avendo ancora trovato piena attuazione nella legislazione ordinaria.

Quando si applica

L'art. 129 Cost. e' stato abrogato con effetto dall'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001, avvenuta il 9 novembre 2001. Dalla medesima data, la logica del decentramento gerarchico e' stata sostituita da quella della sussidiarietà sancita dall'art. 118 Cost. La norma abrogata conserva rilevanza storica per comprendere la distinzione tra il modello prefettizio di amministrazione periferica dello Stato (ancora presente, con il prefetto come rappresentante statale nel territorio) e il modello autonomistico degli enti locali. Nella pratica odierna, l'allocazione delle funzioni amministrative tra Comuni, Province, Regioni e Stato e' determinata dai principi dell'art. 118 Cost. e dalla legislazione ordinaria di attuazione, in primo luogo il d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e il d.lgs. n. 112/1998 sul conferimento di funzioni agli enti locali.

Connessioni

L'abrogazione dell'art. 129 Cost. va letta insieme a quella dell'art. 128 e dell'art. 124 Cost. (Commissario del Governo), tutte espressione della vecchia impostazione gerarchica del Titolo V. Le norme oggi rilevanti sono: art. 114 Cost. (pari dignita' di tutti gli enti costitutivi della Repubblica), art. 118 Cost. (sussidiarietà verticale e orizzontale; il comma 1 prevede che le funzioni amministrative siano attribuite ai Comuni salvo esigenze di esercizio unitario conferite a Province, Città metropolitane, Regioni o Stato; il comma 4 introduce la sussidiarietà orizzontale a favore dei cittadini), art. 119 Cost. (autonomia finanziaria degli enti locali), art. 120 Cost. (potere sostitutivo del Governo). Sul piano della legislazione ordinaria, il d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) disciplina l'ordinamento degli enti locali; il d.lgs. n. 150/2009 ne regola la performance; la l. n. 56/2014 (legge Delrio) ha riformato Province e Città metropolitane. Sul piano comparatistico, il principio di sussidiarietà e' sancito anche dall'art. 5 del Trattato sull'Unione Europea, che lo afferma come criterio di distribuzione delle competenze tra Unione e Stati membri.

Casi pratici

Caso 1: Ente locale come circoscrizione di decentramento sotto il vecchio regime

Tizio, funzionario statale negli anni '70, coordina con il Comune il censimento della popolazione. In quel sistema, il Comune operava come circoscrizione di decentramento statale per la raccolta dei dati demografici: svolgeva funzioni per conto dello Stato, con oneri a carico dell'erario. L'art. 129 Cost. giustificava questa duplice veste dell'ente locale: autonomo nella gestione dei propri affari, ma allo stesso tempo articolazione periferica dell'amministrazione statale per le funzioni delegate.

Caso 2: Conflitto di attribuzioni tra Comune e Regione nel sistema post-riforma

Caio, sindaco di un Comune, contesta che una legge regionale abbia trasferito alla Provincia una funzione amministrativa in materia ambientale che il Comune ritiene propria in base al principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.). Sempronio, avvocato della Regione, sostiene che la materia ambientale richiede un livello di intervento uniforme a scala provinciale. Il giudice amministrativo, applicando i criteri dell'art. 118 Cost., valuta se l'esigenza di esercizio unitario giustifichi il conferimento a livello provinciale o se il Comune possa gestire adeguatamente la funzione in ambito locale.

Domande frequenti

Cosa prevedeva originariamente l'articolo 129 della Costituzione?

L'articolo 129 Cost. stabiliva che le Province e i Comuni fossero anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale, riconoscendo loro una duplice funzione: quella di enti autonomi e quella di articolazioni territoriali dei poteri dello Stato e delle Regioni.

Quando e come e' stato abrogato l'articolo 129 della Costituzione?

L'articolo 129 e' stato abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha riformato il Titolo V della Parte seconda della Costituzione, ridisegnando l'intero sistema delle autonomie territoriali.

Quale norma ha sostituito la logica del decentramento prevista dall'art. 129 Cost.?

La riforma del 2001 ha sostituito la logica del decentramento gerarchico con il principio di sussidiarietà, ora sancito dall'articolo 118 della Costituzione, che attribuisce le funzioni amministrative al livello di governo più vicino ai cittadini, salvo esigenze di esercizio unitario.

L'abrogazione dell'art. 129 Cost. ha cambiato il ruolo dei Comuni e delle Province?

Si'. Con l'abrogazione, Comuni e Province hanno cessato di essere configurati come mere articolazioni periferiche dello Stato e delle Regioni. La riforma del Titolo V li ha collocati su un piano di pari dignita' istituzionale con lo Stato, le Regioni e le Città metropolitane, come previsto dal nuovo articolo 114 della Costituzione.

L'art. 129 Cost. produce ancora effetti giuridici nell'ordinamento vigente?

No. A seguito della sua abrogazione espressa ad opera della legge costituzionale n. 3/2001, l'articolo 129 Cost. non produce alcun effetto giuridico nell'ordinamento vigente. Il quadro normativo di riferimento per le autonomie locali e' oggi costituito dagli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, come riformulati dalla medesima legge costituzionale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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