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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 127 Cost. — Titolo V: le regioni, le province, i comuni

In vigore dal 1° gennaio 1948

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.

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In sintesi

  • Il Governo può impugnare leggi regionali che eccedano la competenza regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione.
  • La Regione può impugnare leggi statali o di altre Regioni lesive della propria sfera di competenza entro 60 giorni.
  • Il giudizio si svolge dinanzi alla Corte costituzionale in via principale.
  • La legittimazione attiva spetta allo Stato e alle Regioni, non ai privati.

Il Governo e le Regioni possono impugnare leggi dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

Il controllo di costituzionalità in via principale tra Stato e Regioni: analisi dell'art. 127 Cost. riformato

L'art. 127 della Costituzione, nella formulazione vigente introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 (riforma del Titolo V), disciplina il ricorso diretto in via principale alla Corte costituzionale come strumento di risoluzione dei conflitti di competenza legislativa tra Stato e Regioni. Si tratta di uno dei pilastri del nuovo assetto del regionalismo italiano, profondamente diverso dal meccanismo previsto dal testo originario del 1948.

Il sistema previgente (art. 127 originario). Nella formulazione antecedente alla riforma del 2001, l'art. 127 Cost. prevedeva un meccanismo di controllo preventivo sulle leggi regionali esercitato dal Governo attraverso il cosiddetto visto governativo. Il Commissario del Governo poteva rinviare la legge regionale al Consiglio regionale per un riesame, oppure — ove persistessero i rilievi — sollevare questione di legittimità costituzionale o eccesso di potere. Il controllo aveva natura preventiva ed era esercitato prima della promulgazione della legge regionale, determinando una posizione di subordinazione strutturale delle Regioni rispetto allo Stato. Le Regioni, inoltre, non avevano alcun potere simmetrico di impugnare le leggi statali, con evidente squilibrio nel sistema delle garanzie.

La riforma del 2001 e il nuovo assetto. La legge cost. n. 3/2001 ha radicalmente trasformato il quadro normativo su tre assi fondamentali: (i) ha eliminato il controllo preventivo in favore di un controllo successivo alla pubblicazione; (ii) ha introdotto la simmetria tra Stato e Regioni, riconoscendo a queste ultime la legittimazione attiva ad impugnare le leggi statali e di altre Regioni; (iii) ha ancorato il dies a quo dei termini di impugnazione alla pubblicazione dell'atto e non più alla sua entrata in vigore.

Procedura e termini. Il termine per proporre il ricorso è di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale (per le leggi statali) o nel Bollettino Ufficiale regionale (per le leggi regionali). Trattasi di termine perentorio, la cui inosservanza determina l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso è proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri — previa deliberazione del Consiglio dei Ministri — per lo Stato, e dalla Giunta regionale — previa deliberazione e su autorizzazione del Consiglio regionale in taluni statuti — per le Regioni. Il procedimento dinanzi alla Corte costituzionale è disciplinato dalla legge n. 87 del 1953 e dalle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Legittimazione attiva e oggetto del giudizio. La legittimazione attiva è riservata ai soli enti titolari di potestà legislativa: lo Stato e le Regioni (incluse le Province autonome di Trento e Bolzano). I privati cittadini e gli enti locali (Comuni, Città metropolitane) non hanno legittimazione nel giudizio in via principale. Il parametro del giudizio è il riparto di competenza legislativa fissato dall'art. 117 Cost. e dalle norme costituzionali di riferimento. La Corte, tuttavia, nel sindacare la legge impugnata, può rilevare d'ufficio ulteriori vizi di legittimità costituzionale, anche diversi da quelli dedotti nel ricorso (c.d. assorbimento e rilevabilità d'ufficio).

Effetti della pronuncia. La sentenza di accoglimento determina la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge, con efficacia erga omnes e cessazione dell'efficacia della norma dichiarata incostituzionale ex art. 136 Cost. Nelle more del giudizio, la Corte può sospendere in via cautelare l'esecuzione della legge impugnata ai sensi dell'art. 35 della legge n. 87/1953, come modificato dalla legge cost. n. 3/2001.

Domande frequenti

Qual è il termine per impugnare una legge regionale ai sensi dell'art. 127 Cost.?

Il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il termine è perentorio e la sua inosservanza comporta l'inammissibilità del ricorso.

Le Regioni possono impugnare anche le leggi di altre Regioni?

Sì. L'art. 127, comma 2, Cost. riconosce alla Regione la facoltà di impugnare non solo le leggi statali, ma anche gli atti aventi forza di legge di un'altra Regione, quando questi ledano la propria sfera di competenza legislativa.

Qual è la differenza tra il sistema attuale e il visto governativo previsto dall'art. 127 originario?

Il testo originario del 1948 prevedeva un controllo preventivo e asimmetrico: solo il Governo poteva bloccare le leggi regionali prima della promulgazione. La riforma del 2001 ha introdotto un controllo successivo alla pubblicazione e simmetrico, riconoscendo anche alle Regioni la legittimazione ad impugnare le leggi statali.

Chi è legittimato a proporre ricorso in via principale alla Corte costituzionale?

La legittimazione attiva spetta esclusivamente allo Stato (attraverso il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri) e alle Regioni (attraverso la Giunta regionale). I privati, i Comuni e gli altri enti locali non sono legittimati nel giudizio in via principale.

Quali effetti produce la sentenza della Corte costituzionale che accoglie il ricorso ex art. 127 Cost.?

La sentenza di accoglimento dichiara l'illegittimità costituzionale della legge impugnata con efficacia erga omnes: la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 della legge n. 87/1953.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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