Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 128 Cost. – Titolo V: le regioni, le province, i comuni

In vigore dal 1° gennaio 1948

Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • L'art. 128 Cost. e' stato abrogato dalla legge costituzionale n. 3/2001, che ha riformato il Titolo V della Costituzione dedicato alle autonomie locali.
  • Il testo originario riconosceva Province e Comuni come enti autonomi nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
  • La riforma del 2001 ha elevato gli enti locali a elementi costitutivi della Repubblica, su piano paritario con lo Stato e le Regioni (art. 114 Cost.).
  • Il principio di autonomia locale e' oggi rafforzato dagli artt. 114, 118 e 119 Cost., che introducono sussidiarietà e autonomia finanziaria.
  • L'abrogazione non ha ridotto l'autonomia di Comuni e Province: al contrario, il nuovo sistema la ha rafforzata.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 128 Cost., nel testo originario della Costituzione del 1948, riconosceva Province e Comuni quali enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinavano le funzioni. La norma svolgeva una funzione di garanzia costituzionale dell'autonomia locale: sottraeva Province e Comuni alla libera disponibilita' del legislatore ordinario, impedendo che leggi statali potessero eliminare questi enti o azzerarne l'autonomia senza una base costituzionale. Al tempo stesso, però, la formulazione dell'art. 128 Cost. originario era significativamente più debole rispetto alla garanzia odierna: il rinvio ai principi fissati da leggi generali della Repubblica significava che spettava allo Stato - e non alla Costituzione stessa - determinare l'ambito dell'autonomia locale. Il legislatore statale aveva dunque ampi margini per conformare, ampliare o ridurre l'autonomia di Comuni e Province attraverso la legislazione ordinaria, purche' nel rispetto dei principi generali. Questo schema rifletteva la cultura giuridica del 1948, ancora fortemente segnata dal centralismo dello Stato unitario e dalla diffidenza verso il localismo, identificato - anche per le recenti esperienze storiche del fascismo municipale - con l'inefficienza e il particolarismo.

Analisi

Il testo dell'art. 128 Cost. originario - nella sua sinteticita' di una sola frase - aveva suscitato ampi dibattiti dottrinali. La questione principale era quella del rapporto tra l'autonomia garantita dalla Costituzione e la competenza del legislatore ordinario nella determinazione delle funzioni comunali e provinciali. La tesi prevalente riteneva che l'art. 128 Cost. garantisse un nucleo minimo inderogabile di autonomia locale, impedendo al legislatore di svuotare totalmente le funzioni di Comuni e Province, ma lasciandogli un ampio margine per distribuire funzioni amministrative e allocare risorse secondo criteri di efficienza e di interessi unitari. In questo sistema, il controllo sugli atti degli enti locali era pervasivo: i Comuni erano soggetti al controllo del Comitato Regionale di Controllo (Co.Re.Co.) e, in ultima istanza, all'intervento dello Stato in caso di inadempimento. Con la riforma del 2001, lo schema e' profondamente mutato. L'art. 114 Cost. ha posto Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato su un piano di pari dignita' istituzionale come elementi costitutivi della Repubblica, eliminando la gerarchia implicita nel vecchio testo. L'art. 118 Cost. ha introdotto il principio di sussidiarietà nell'allocazione delle funzioni amministrative: le funzioni spettano in primo luogo ai Comuni, e solo se esigenze di esercizio unitario lo richiedono possono essere conferite ai livelli superiori. L'art. 119 Cost. ha garantito agli enti locali autonomia finanziaria di entrate e di spesa, con risorse proprie e compartecipazione ai tributi erariali.

Quando si applica

L'art. 128 Cost. e' stato abrogato con effetto dall'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001, avvenuta il 9 novembre 2001. Dalla medesima data, il quadro normativo di riferimento per l'autonomia di Comuni e Province e' costituito dagli artt. 114, 117, 118 e 119 Cost. riformati, nonché dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali - TUEL), che ha codificato la disciplina organizzativa e funzionale degli enti locali. La norma abrogata conserva rilevanza esclusivamente per l'interpretazione storica degli atti adottati prima del 2001 e per la comprensione dell'evoluzione del sistema autonomistico italiano nel secondo dopoguerra.

Connessioni

L'abrogazione dell'art. 128 Cost. si inserisce nella riforma del Titolo V operata dalla legge cost. n. 3/2001. Le norme oggi rilevanti per l'autonomia di Comuni e Province sono: art. 114 Cost. (enti costitutivi della Repubblica), art. 117 Cost. (il comma 2, lettera p, riserva allo Stato la legislazione su organi di governo, funzioni fondamentali e elezioni degli enti locali), art. 118 Cost. (sussidiarietà verticale e orizzontale: le funzioni amministrative spettano ai Comuni salvo esigenze di esercizio unitario), art. 119 Cost. (autonomia finanziaria), art. 133 Cost. (istituzione e modificazione dei Comuni e delle Province con legge regionale). La disciplina attuativa e' contenuta nel d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), nel d.lgs. n. 56/2000 (federalismo fiscale) e nelle leggi di bilancio annuali che determinano il riparto dei fondi agli enti locali. Sul piano giurisprudenziale, la Corte Costituzionale ha svolto un ruolo fondamentale nel delineare i confini dell'autonomia locale nel sistema post-riforma, pronunciandosi sui conflitti tra potesta' legislativa statale e regionale in materia di enti locali.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 220/2013

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

La Corte dichiara incostituzionali le norme dei decreti-legge 201/2011 e 95/2012 che svuotavano le Province delle funzioni di governo. La sentenza richiama il principio di autonomia degli enti locali già espresso dall'abrogato art. 128 Cost. e ora rifluito negli artt. 5, 114 e 118 Cost.: la Provincia non può essere ridotta a mero organo di coordinamento privo di funzioni amministrative proprie senza una revisione costituzionale.

Corte Cost., sent. n. 343/1991

INAMMISSIBILITÀ E NON FONDATEZZA

Esaminando la legge 142/1990 sull'ordinamento delle autonomie locali, la Corte conferma che la disciplina statale dei principi generali in materia di Comuni e Province trova fondamento nell'art. 128 Cost. La legge si pone in linea con l'art. 5 Cost., riconoscendo agli enti locali una sfera di autonomia organizzativa e funzionale all'interno del sistema regionale di coordinamento.

Casi pratici

Caso 1: Legge statale che incideva sulle funzioni comunali ante-riforma

Tizio, sindaco di un piccolo Comune negli anni '90, si oppone a una legge statale che trasferisce alla Provincia alcune funzioni amministrative precedentemente comunali. Chiede un parere giuridico sulla legittimita' costituzionale della legge rispetto all'art. 128 Cost. L'avvocato risponde che, nel sistema originario, l'art. 128 Cost. lasciava al legislatore statale ampi margini per ridistribuire funzioni tra Comuni e Province, purche' fosse rispettato un nucleo minimo di autonomia. La legge e' costituzionalmente legittima.

Caso 2: Controllo di legittimita' nel sistema post-riforma

Caio, assessore di un Comune capoluogo, contesta una legge regionale che, secondo lui, violerebbe le funzioni fondamentali del Comune garantite dall'art. 118 Cost. Il Comune propone ricorso davanti al TAR. Sempronio, avvocato della Regione, eccepisce che i Comuni non possono impugnare leggi regionali davanti al giudice amministrativo ordinario: il conflitto tra Regione ed ente locale si risolve in sede diversa. Il TAR solleva eccezione di incostituzionalita' rinviando alla Corte Costituzionale la questione sull'art. 117 e 118 Cost.

Domande frequenti

Quando e' stato abrogato l'articolo 128 della Costituzione italiana?

L'articolo 128 della Costituzione e' stato abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, entrata in vigore il 7 novembre 2001, che ha riformato il Titolo V della Parte II della Costituzione.

Qual era il contenuto originario dell'articolo 128 della Costituzione?

Il testo originario disponeva che le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, riconoscendo l'autonomia locale ma subordinandola ai principi fissati dalla legge statale.

Quali norme hanno sostituito l'articolo 128 della Costituzione dopo la riforma del 2001?

A seguito della riforma del Titolo V, l'autonomia di Comuni e Province e' ora disciplinata principalmente dall'art. 114 Cost. (enti costitutivi della Repubblica), dall'art. 117 Cost. (ripartizione della potesta' legislativa) e dall'art. 118 Cost. (attribuzione delle funzioni amministrative secondo sussidiarietà).

Qual e' la differenza tra il vecchio articolo 128 e la disciplina costituzionale vigente sulle autonomie locali?

Il vecchio art. 128 Cost. subordinava l'autonomia di Province e Comuni ai principi fissati da leggi generali statali. La riforma del 2001 ha invece elevato Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni a elementi costitutivi della Repubblica (art. 114 Cost.), rafforzando il principio autonomistico e introducendo la sussidiarietà nell'art. 118 Cost.

L'abrogazione dell'articolo 128 della Costituzione ha effetti sull'autonomia di Comuni e Province?

No, l'abrogazione non ha ridotto l'autonomia degli enti locali: al contrario, la riforma del 2001 ha rafforzato tale autonomia. Il principio di autonomia locale e' oggi garantito con maggiore forza dagli artt. 114 e 118 Cost., che riconoscono ai Comuni e alle Province uno status paritario rispetto alle Regioni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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