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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 128 Cost. — Titolo V: le regioni, le province, i comuni

In vigore dal 1° gennaio 1948

Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

In sintesi

  • L'art. 128 Cost. è stato abrogato dalla legge costituzionale n. 3/2001, che ha riformato il Titolo V della Costituzione dedicato alle autonomie locali.
  • Il testo originario riconosceva Province e Comuni come enti autonomi nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

Articolo abrogato dalla riforma costituzionale del Titolo V del 2001.

Articolo 128, Norma abrogata

L'articolo 128 della Costituzione, nella sua formulazione originaria, riconosceva Province e Comuni quali enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Tale norma è stata abrogata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha riformato organicamente il Titolo V della Parte II della Costituzione. Il contenuto sostanziale dell'autonomia locale è ora disciplinato dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione vigente.

Domande frequenti

Quando è stato abrogato l'articolo 128 della Costituzione italiana?

L'articolo 128 della Costituzione è stato abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, entrata in vigore il 7 novembre 2001, che ha riformato il Titolo V della Parte II della Costituzione.

Qual era il contenuto originario dell'articolo 128 della Costituzione?

Il testo originario dell'art. 128 Cost. disponeva che «Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni», riconoscendo così l'autonomia degli enti locali ma subordinandola ai principi fissati dalla legge statale.

Quali norme hanno sostituito l'articolo 128 della Costituzione dopo la riforma del 2001?

A seguito della riforma del Titolo V operata dalla legge cost. n. 3/2001, l'autonomia di Comuni e Province è ora disciplinata principalmente dall'art. 114 Cost. (che li qualifica come elementi costitutivi della Repubblica), dall'art. 117 Cost. (ripartizione della potestà legislativa) e dall'art. 118 Cost. (attribuzione delle funzioni amministrative).

Qual è la differenza tra il vecchio articolo 128 e la disciplina costituzionale vigente sulle autonomie locali?

Il vecchio art. 128 Cost. subordinava l'autonomia di Province e Comuni ai principi fissati da leggi generali statali. La riforma del 2001 ha invece elevato Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni a elementi costitutivi della Repubblica (art. 114 Cost.), rafforzando il principio autonomistico e introducendo il principio di sussidiarietà nell'art. 118 Cost.

L'abrogazione dell'articolo 128 della Costituzione ha effetti sull'autonomia di Comuni e Province?

No, l'abrogazione dell'art. 128 Cost. non ha ridotto l'autonomia degli enti locali: al contrario, la riforma del 2001 ha rafforzato tale autonomia. Il principio di autonomia locale è oggi garantito con maggiore forza dagli artt. 114 e 118 Cost., che riconoscono ai Comuni e alle Province uno status paritario rispetto alle Regioni quali enti costitutivi della Repubblica.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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